CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del concorso nei delitti di tentata estorsione pluriaggravata (capo 1)e di lesioni aggravate (capo 2), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,per travisamento delle prove dichiarative, arbitrariamente parcellizzate. [OSCURATO:PERSONA] ha illogicamente minimizzato le contraddizioni emergenti dal narratodella persona offesa, non riscontrate da elementi esterni, oltre che il ritardo concui la medesima provvedeva a ottenere il referto ospedaliero. Illogicamentevalorizzate risultano, inoltre le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza,da cui si evinceva soltanto una minima frazione di condotta e, comunque, alcunaccenno a percosse inflitte alla vittima.2.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti, da cui è derivato unillegittimo aumento di pena per il ritenuto vincolo della continuazione tra i reatiascritti.2.3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente di confronto,critico ed effettivo, con la motivazione. Dirimente, ai fini del giudizio di condanna,sono state le dichiarazioni della persona offesa, le cui contraddizioni tra le varie –e successive – versioni rese in fase di indagini, sono state logicamenteridimensionate, già in primo grado (v. p. 5 della sentenza del Tribunale di Chieti,in cui è riferito dell’iniziale volontà della vittima di non sporgere querela per timoredi ripercussioni, già minacciate dagli imputati). I giudici di merito hanno, inoltre,adeguatamente valorizzato i riscontri forniti da eloquenti immagini (distrattonamento della vittima e di successivo inseguimento della stessa) tratte dalsistema di videosorveglianza, che smentiscono quanto affermato nel ricorso.Quanto alle censure relative al “referto differito”, esse sono del tutto fuori fuoco,avendo la Corte d’appello illustrato che la vittima si recava al Pronto soccorso ilgiorno successivo alle subìte lesioni. Non resta che aggiungere che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità, «in tema di valutazione della prova, è congruamentemotivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a confortodelle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di unaccertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della personaoffesa (Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, dep. 2022, Imbo', Rv. 282975 – 01).Attesa la presenza di una decisione d’appello conforme rispetto alla sentenzadi primo grado (v., ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595 – 01), occorre infine ribadire ‒ con specifico riferimento ai dedottitravisamenti di prova ‒ che, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può esserededotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione,che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdottocome oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondogrado» (ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01).Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi igradi di giudizio, sono state già sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianzevertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e sulla sussistenzadell’ascritto reato di tentata estorsione.3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta insede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, perché nonpossono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudicedi appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute conla dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti ‒ e non è questo ilcaso ‒ di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che nonsarebbe stato possibile dedurre in precedenza (si vedano, con specifico riferimentoal vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01;Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940 – 01).4. Il terzo motivo è inammissibile, perché segnato da radicale aspecificità,così come generico risultava il relativo motivo d’appello. Sul punto deve ribadirsiil principio, condiviso da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione dellasentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivispecifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivigenerici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudicedell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n.44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]