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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08416/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avp(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen.

Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01).

Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammisstilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avp(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammisstilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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