CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 03461/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35167/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Manduria, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. –RICORRENTE– contro D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] di Chiaia n. 263. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 442/2018, pubblicata in data 30.10.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ordinario avverso la pronuncia della Corte di appello di Lecce, che nel definire la lite, ha dichiarato la competenza arbitrale sulla domanda di pagamento dedotta in causa; Oggetto: pagamento - il ricorso può essere convertito in regolamento necessario di competenza, unico mezzo esperibile in relazione al contenuto della pronuncia impugnata, essendo stato proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione (effettuata in data 2.11.2018; cfr. Cass. 20304/2015; Cass.9268/2015; Cass. 18898/2023); - che è necessario acquisire le conclusioni scritte del Pubblico ministeroai sensi del primo comma dell’art. 380 ter c.p.c.. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, ordinando la comunicazione della presente ordinanza al Pubblico Ministero presso questa Corte Suprema di Cassazione, affinché formuli le proprie conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,