CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /T/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente, autore del reato di danneggiamento ascrittogli, è privo di concreta specificità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione fornita dai giudici di appello a base della ritenuta insussistenza dei presupposti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità, la censura mossa dal ricorrente risulta, da un lato, priva della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e, dall'altro, non connotata dalla puntuale critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; che ileve è,sere sorjai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'offesa concretamente arrecata dalla condotta del reato non è stata ritenuta di particolare tenuità e, avendo l'autore commesso per tre volte lo stesso reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, il comportamento deve ritenersi abituale ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ h, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.