CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato, solo limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Verona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di omicidio stradale ai danni di PERINA Nicola, per avere intrapreso una manovra di svolta a sinistra, impegnando la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un motoveicolo condotto dalla vittima (in Verona, il 09/07/20121), in violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 145, co. 1 e 2 e art. 154 co. 1 codice strada). 2. Secondo la ricostruzione fattuale recepita in sentenza, l'imputato aveva intrapreso in maniera non conforme alle regole la manovra in questione, alla guida di un mezzo pesante (trattore), impegnando l'opposta corsia di marcia, nonostante il sopravvenire del motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta, mezzo del quale egli era stato in condizioni di avvedersi. Su quest'ultimo punto, in particolare, la Corte territoriale sulla scorta delle raccolte prove testimoniali, ha ritenuto che il motoveicolo era stato avvistato dai mezzi che seguivano e che precedevano quello condotto dall'imputato; che il motociclista aveva iniziato a scivolare per evitare il mezzo pesante che gli ostruiva la strada, come emerso dalle tracce rilevate; che la condotta alternativa esigibile dall'imputato (arresto della marcia in attesa del passaggio del motoveicolo) avrebbe scongiurato l'impatto. Quanto, poi, alla dosimetria della pena, quel giudice ha osservato che la riduzione in misura non massima per l'attenuante di cui all'art. 589 bis co. 7, cod. pen. (in ragione del superamento del limite di velocità da parte della vittima) e per le generiche era stata congruamente giustificata dal Tribunale, in ragione del grado della colpa, ritenuto maggiore rispetto a quello ascrivibile al comportamento della vittima, considerando eccessiva, però, la durata della sanzione accessoria - dal primo giudice individuata in anni tre - che ha, conseguentemente, ridotto. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale in relazione alla valutazione del compendio probatorio con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con diversi elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sul punto richiamando per stralci il riferito della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe dichiarato alcunché in ordine alla dinamica dell'incidente e alla manovra effettuata dall'imputato; inoltre, sarebbe rimasto accertato che, prima dell'impatto, costui aveva appena iniziato la manovra di svolta e che il motoveicolo procedeva a velocità sostenuta in prossimità di una intersezione; infine, che le stesse regole della circolazione imporrebbero al conducente di portarsi verso il centro della carreggiata prima di intraprendere una manovra di svolta, le grandi dimensioni del mezzo condotto dall'imputato avendo reso inevitabile l'impegno di un tratto dell'opposta corsia di marcia. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto all'elemento soggettivo del reato, rilevando che la Corte non avrebbe operato la verifica circa l'effetto salvifico della manovra alternativa lecita: al momento dell'impatto, l'imputato aveva appena iniziato la manovra, come emerso dai rilievi della polizia locale; le tracce lasciate dalla moto erano di "scarrocciamento" e non di frenata; la persona offesa, al momento dell'impatto, aveva già perso il controllo del proprio mezzo, non essendo state rinvenute tracce di frenata.. Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio, censurando le riduzioni operate per le riconosciute attenuanti, contestando la valutazione di maggiore gravità della condotta di guida tenuta dall'imputato rispetto a quella della vittima e assumendo, quanto alle generiche, l'errata valutazione dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato, sia nella immediatezza dei fatti, che durante il processo, avendo egli acconsentito all'acquisizione del verbale di s.i.t. ROSU che aveva permesso una più spedita definizione di esso. Infine, anche con riferimento alla dosimetria della pena base, la difesa ha censurato il discostamento dal Minimo edittale, per non avere il giudice considerato numerosi elementi che avrebbero comportato una quantificazione più favorevole, tenuto conto del comportamento della vittima, dell'intervenuto risarcimento del danno e dell'atteggiamento collaborativo. Infine, con un quarto motivo, deducendo analoghi vizi, ha contestato la quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in anni due da parte del primo giudice, rilevando la genericità e lacunosità della motivazione sul punto, una corretta valorizzazione degli elementi fissati dall'art. 218 codice strada conducendo, invece, secondo la difesa, a una differente determinazione del periodo di sospensione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre l iuna ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. Quanto al primo e al secondo, la difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata, del tutto coerenti, del resto, rispetto al compendio probatorio illustrato, in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto, in maniera conforme, che l'imputato, nell'occorso, avesse effettuato la manovra di svolta senza tener conto del sopraggiungere della moto e confidando, pertanto, nella sua capacità di effettuarla in sicurezza, nonostante l'invasione della opposta corsia di marcia con un mezzo di non agevole movimentazione.In sede di ricorso, la difesa ha ribadito il proprio dissonante punto di vista, senza introdurre argomenti idonei a mettere in luce i denunciati vizi e senza neppure tener conto dei limiti propri del giudizio di legittimità. Premesso che il deducente non ha sviluppato argomentazioni a sostegno del dedotto vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, quanto ai vizi motivazionali, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01), essendo estranei al presente sindacato, per consolidata giurisprudenza, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 3. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La difesa si duole della dosimetria della pena, sia in relazione alla individuazione di quella base, che avuto riguardo alla riduzione operata per le riconosciute attenuanti. Entrambe, tuttavia, sono state giustificate dai giudici del merito in maniera congrua, non contraddittoria, né manifestamente illogica: sono stati, infatti, valorizzati la gravità della violazione e il grado della colpa, consideratft anche in relazione al concorso della vittima, j dandosi conto dei parametri legali ai quali è stato agganciato il vaglio di congruità della pena. Allo stesso modo, deve ricordarsi, con riferimento alla incidenza delle riconosciute attenuanti sulla pena e al relativo onere motivazionale del giudice (sia pur con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali), che trattasi di esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, deo. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). Ciò vale anche con riferimento alla entità della individuata riduzione, nella specie agganciata a un parametro certamente sussumibile tra quelli individuati dall'art. 133 cod. pen. Infine, è manifestamente infondata anche la censura inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria: la difesa ha censurato quella individuata dal primo giudice, non avvedendosi evidentemente del fatto che essa è stata ridotta in sede di appello, circostanza con la quale difetta ogni confronto, cosicché la censura deve ritenersi anche del tutto generica. 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre