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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 44592/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 03/06/2021 il Tribunale del riesame di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 30/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo K della rubrica.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Trigila di Noto, storicamente presente nell'area siracusana meridionale.

Queste indagini avevano evidenziato l'immutata capacità della cellula criminale netina di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di alcuni settori economici strategici - come quello della vendita di prodotti caseari, che rileva ai presenti fini -, resa possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Catania, il sodalizio storicamente egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" e dai componenti del suo nucleo familiare, descritto al capo A, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. peri. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio aretuseo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata al ricorrente costituisce l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area in questione.

In questa contesto, si inseriva la fattispecie di cui al capo K della rubrica, in cui si contestava a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scopo di costringerlo a non distribuire più prodotti caseari nell'area netina, inserendosi tale attività imprenditoriale, gestita dalla persona offesa e dalla sua famiglia, nello stesso settore zootecnico nel quale, da tempo, operava la famiglia Triglia.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività estorsive contestategli al capo K della rubrica, secondo il Tribunale del riesame di Catania, si riteneva dimostrato attraverso le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-6 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il collegamento del ricorrente con gli attuali vertici del clan Trigila di Noto, con cui collaborava nei settori di sua pertinenza, tra i quali il controllo del settore caseario, nel quale si concretizzava l'estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Da tali conversazioni, infatti, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nell'attività intimidatoria posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo preso parte personalmente al pestaggio della vittima, finalizzato a costringerla a non distribuire più i suoi prodotti caseari negli esercizi commerciali netini.

Il Tribunale del riesame di Catania, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato al capo K della rubrica e della ioro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area siracusana meridionale, quale il clan Trigila di Noto, che, come si è detto, risultava egemonizzato dall'omonimo nucleo familiare.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza di custodia cautelare impugnata.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre distinte censure difensive.

Con le prime due doglianze, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla tentata estorsione aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione della fattispecie contestata al capo K, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte estorsive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Trigila.

Con la terza censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle doglianze precedenti, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, Seti quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini essertivi, trascurando ulteriormente di considerare il lasso di tempo significativo trascorso dall'epoca di commissione dei fatti di reato controversi.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla tentata estorsione aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione della fattispecie contestata al capo K della rubrica, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte estorsive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Trigila di Noto.

Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla fattispecie ascrittagli al capo K, è costituito dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate analiticamente nel provvedimento impugnato.

Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, le intercettazioni numero 701 e 705, registrate il 29/01/2018 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate a pagina 3; le intercettazioni numero 2810 e 2813 del 20/03/2018, registrate tra gli stessi colloquianti, citate a pagina 4; l'intercettazione numero 2829 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 4; l'intercettazione numero 2830 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 2834 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 10587 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 5 e 6; l'intercettazione numero 4036 del 06/04/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 6; l'intercettazione numero 7415 del 09/06/2018, registrata tra gli stessi colloquianti, citata a pagina

6. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della vicenda estorsiva contestata al capo K, dunque, veniva accertato nel più ampio contesto indiziario delle indagini che coinvolgevano la famiglia Trigila, alla quale il ricorrente, tramite [OSCURATO:PERSONA], era collegato, da cui emergevano le strategie di controllo del settore caseario netino, in cui si concretizzava l'attività intimidatoria posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] - nella quale l'indagato era personalmente coinvolto, avendo partecipato al pestaggio della persona offesa -, finalizzata a estrometterlo dal segmento commerciale nel quale la vittima era inserita.

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, ribadiva il coinvolgimento del ricorrente nell'attività estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], affermando che «sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non v'è ragione di dubbio, emergendo dai dialoghi registrati, di cui lo stesso è stato anche interlocutore diretto, che aveva preso parte attiva al pestaggio della vittima e che tanto aveva fatto anche al fine di indurlo a desistere dal distribuire i prodotti nel netino, condividendo al riguardo le finalità estorsive dei coindagati Trigila, Boscarino e Crispino».

2.1. In questa cornice indiziaria, prive di rilievo appaiono le residue doglianze, relative all'assenza di collegamenti tra le condotte estorsive di [OSCURATO:PERSONA] - che si concretizzavano con le modalità di cui si è detto - e la sfera di operatività della consorteria mafiosa di cui al capo A, dovendosi ribadire che le pressioni estorsive poste in essere dal ricorrente e dai complici erano finalizzate a impedire al titolare di un'azienda concorrente, [OSCURATO:PERSONA], di distribuire i suoi prodotti caseari ai commercianti netini, attraverso l'esercizio di forme di coartazione tipicamente mafiose.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi sull'interpretazione dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenzà. che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto"--della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01).

Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo, in proposito, sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste «continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01).

2.2. Le considerazioni esposte imponrno di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle doglianze già esaminate, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando, al contempo, di considerare il lasso di tempo significativo trascorso dall'epoca di commissione dei fatti di reato controversi.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435- 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento a`-i- reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - anMogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo K della rubrica -, atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato.

In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01).

Ne discende che, in ipotesi di questo genere, il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie riscontrate nel caso di specie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle estorsive contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo K, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa, di volta in volta, considerata (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01).

Questi collegamenti, invero, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici nella gestione di una parte delle attività economiche del clan Trigila di Noto - con particolare riferimento al settore caseario, nel quale era personalmente coinvolto [OSCURATO:PERSONA] -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale prive di rilievo appaiono le doglianze relative al lasso di tempo trascorso dai fatti in contestazione, commessi il 21/03/2018, tenuto conto dell'elevato disvalore sociale delle condotte estorsive in esame.

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, richiamava «l'estrema gravità dei fatti, esattamente inquadrati in una cornice associativa mafiosa, e di per sé connotanti, negativamente, la personalità dell'agente, che evidentemente in tale ambito gravitava, tanto da condividere e fare propri gli obiettivi di rappresaglia ed estorsione dei coindagati che nella consorteria militavano [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso.

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. i te,r.

L. 8;8-95 .n.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura uella 2 h i L. 2021 cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/06/2021 il Tribunale del riesame di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 30/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo K della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Trigila di Noto, storicamente presente nell'area siracusana meridionale. Queste indagini avevano evidenziato l'immutata capacità della cellula criminale netina di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di alcuni settori economici strategici - come quello della vendita di prodotti caseari, che rileva ai presenti fini -, resa possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Catania, il sodalizio storicamente egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" e dai componenti del suo nucleo familiare, descritto al capo A, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. peri. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio aretuseo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata al ricorrente costituisce l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area in questione. In questa contesto, si inseriva la fattispecie di cui al capo K della rubrica, in cui si contestava a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scopo di costringerlo a non distribuire più prodotti caseari nell'area netina, inserendosi tale attività imprenditoriale, gestita dalla persona offesa e dalla sua famiglia, nello stesso settore zootecnico nel quale, da tempo, operava la famiglia Triglia. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività estorsive contestategli al capo K della rubrica, secondo il Tribunale del riesame di Catania, si riteneva dimostrato attraverso le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-6 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il collegamento del ricorrente con gli attuali vertici del clan Trigila di Noto, con cui collaborava nei settori di sua pertinenza, tra i quali il controllo del settore caseario, nel quale si concretizzava l'estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Da tali conversazioni, infatti, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nell'attività intimidatoria posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo preso parte personalmente al pestaggio della vittima, finalizzato a costringerla a non distribuire più i suoi prodotti caseari negli esercizi commerciali netini. Il Tribunale del riesame di Catania, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato al capo K della rubrica e della ioro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area siracusana meridionale, quale il clan Trigila di Noto, che, come si è detto, risultava egemonizzato dall'omonimo nucleo familiare. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza di custodia cautelare impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre distinte censure difensive. Con le prime due doglianze, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla tentata estorsione aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione della fattispecie contestata al capo K, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte estorsive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Trigila. Con la terza censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle doglianze precedenti, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, Seti quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini essertivi, trascurando ulteriormente di considerare il lasso di tempo significativo trascorso dall'epoca di commissione dei fatti di reato controversi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla tentata estorsione aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione della fattispecie contestata al capo K della rubrica, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte estorsive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Trigila di Noto. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla fattispecie ascrittagli al capo K, è costituito dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate analiticamente nel provvedimento impugnato. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, le intercettazioni numero 701 e 705, registrate il 29/01/2018 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate a pagina 3; le intercettazioni numero 2810 e 2813 del 20/03/2018, registrate tra gli stessi colloquianti, citate a pagina 4; l'intercettazione numero 2829 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 4; l'intercettazione numero 2830 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 2834 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 10587 del 20/03/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 5 e 6; l'intercettazione numero 4036 del 06/04/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 6; l'intercettazione numero 7415 del 09/06/2018, registrata tra gli stessi colloquianti, citata a pagina 6. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della vicenda estorsiva contestata al capo K, dunque, veniva accertato nel più ampio contesto indiziario delle indagini che coinvolgevano la famiglia Trigila, alla quale il ricorrente, tramite [OSCURATO:PERSONA], era collegato, da cui emergevano le strategie di controllo del settore caseario netino, in cui si concretizzava l'attività intimidatoria posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] - nella quale l'indagato era personalmente coinvolto, avendo partecipato al pestaggio della persona offesa -, finalizzata a estrometterlo dal segmento commerciale nel quale la vittima era inserita. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, ribadiva il coinvolgimento del ricorrente nell'attività estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], affermando che «sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non v'è ragione di dubbio, emergendo dai dialoghi registrati, di cui lo stesso è stato anche interlocutore diretto, che aveva preso parte attiva al pestaggio della vittima e che tanto aveva fatto anche al fine di indurlo a desistere dal distribuire i prodotti nel netino, condividendo al riguardo le finalità estorsive dei coindagati Trigila, Boscarino e Crispino». 2.1. In questa cornice indiziaria, prive di rilievo appaiono le residue doglianze, relative all'assenza di collegamenti tra le condotte estorsive di [OSCURATO:PERSONA] - che si concretizzavano con le modalità di cui si è detto - e la sfera di operatività della consorteria mafiosa di cui al capo A, dovendosi ribadire che le pressioni estorsive poste in essere dal ricorrente e dai complici erano finalizzate a impedire al titolare di un'azienda concorrente, [OSCURATO:PERSONA], di distribuire i suoi prodotti caseari ai commercianti netini, attraverso l'esercizio di forme di coartazione tipicamente mafiose. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi sull'interpretazione dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenzà. che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto"--della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01). Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo, in proposito, sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste «continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01). 2.2. Le considerazioni esposte imponrno di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle doglianze già esaminate, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando, al contempo, di considerare il lasso di tempo significativo trascorso dall'epoca di commissione dei fatti di reato controversi. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435- 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento a`-i- reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - anMogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo K della rubrica -, atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01). Ne discende che, in ipotesi di questo genere, il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie riscontrate nel caso di specie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle estorsive contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo K, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa, di volta in volta, considerata (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Questi collegamenti, invero, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici nella gestione di una parte delle attività economiche del clan Trigila di Noto - con particolare riferimento al settore caseario, nel quale era personalmente coinvolto [OSCURATO:PERSONA] -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale prive di rilievo appaiono le doglianze relative al lasso di tempo trascorso dai fatti in contestazione, commessi il 21/03/2018, tenuto conto dell'elevato disvalore sociale delle condotte estorsive in esame. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, richiamava «l'estrema gravità dei fatti, esattamente inquadrati in una cornice associativa mafiosa, e di per sé connotanti, negativamente, la personalità dell'agente, che evidentemente in tale ambito gravitava, tanto da condividere e fare propri gli obiettivi di rappresaglia ed estorsione dei coindagati che nella consorteria militavano [...]». Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. i te,r. L. 8;8-95 .n. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura uella 2 h i L. 2021 cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 44592/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris