CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 09724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dato atto della rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, all'esito dell'udienza tenutasi il 1 febbraio 2021, ha rigettato l'istanza dallo stesso proposta avverso il provvedimento con il quale il Pubblico ministero sammaritano aveva disposto la perquisizione personale e domiciliare, e susseguente sequestro probatorio, nei confronti dello Zampano, in relazione ad ipotesi di reato p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il predetto reato, secondo quanto si legge nell'ordinanza, era stato precedentemente accertato presso un capannone nella disponibilità dell'odierno ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale venivano trovate numerosissime piante di marijuana e circa 3,600 kg. della stessa sostanza; in esito alla successiva perquisizione a carico dello [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a sequestro il suo telefono cellulare, con annessa sim card. [OSCURATO:PERSONA] adito ha respinto le lagnanze dello Zampano in punto di motivazione del decreto, evidenziando che il decreto del P.M. risultava adeguatamente motivato, richiamando per relationem i contenuti della c.n.r. relativa all'arresto in flagranza in occasione della scoperta della coltivazione di marijuana ed evidenziando come la successiva perquisizione fosse finalizzata ad esigenze di prova, stante la necessità di rinvenire eventuali dispositivi elettronici idonei a identificare ulteriori soggetti coinvolti nella condotta criminosa. 2. Il ricorso é articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione da parte dell'organo giudicante, denunciando la carenza di un percorso argomentativo nel provvedimento impugnato, come già nel decreto di perquisizione e sequestro, attesa l'assenza di valutazione sia ai fini della sussistenza del fumus, sia in ordine agli elementi prodotti dalla difesa in rapporto a quelli acquisiti dal P.M., laddove il provvedimento impugnato davanti al Tribunale si limitava a richiamare per relationem la comunicazione di notizia di reato; vi é inoltre totale mancanza di motivazione in ordine alle esigenze di prova. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta sotto ulteriori profili la carenza di motivazione sia in ordine agli elementi forniti dalla difesa, sia in ordine al decreto di sequestro, sia in ordine alla perquisizione, di cui la medesima difesa aveva eccepito l'illegittimità.Va dato atto che il difensore dello Zampano, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 7 marzo 2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore dello Zampano è irrituale e inefficace, in quanto resa in assenza di procura speciale (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). L'inefficacia della dichiarazione preclude la possibilità di esaminare quanto ad essa allegato. 2. Tanto premesso, il ricorso é inammissibile in ambo i motivi. Ed invero, oggetto di tutte le doglianze rassegnate dal deducente con i predetti motivi é, nella sostanza, unicamente il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, a fronte del fatto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio é notoriamente ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia - e certamente non é questo il caso - quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. fra le tante Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; e più di recente Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). Nella specie, non può sostenersi che la motivazione del provvedimento impugnato possa essere definita come apparente, atteso che ess4 si caratterizza per un adeguato percorso argomentativo che si confronta, pur disattendendole, con le osservazioni formulate dall'odierno ricorrente in relazione alla asserita carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, riferito - come si ricava agevolmente in atti - alla scoperta di una vera e propria coltivazione di marijuana all'interno di un capannone rientrante nella disponibilità (anche) dell'odierno ricorrente. 3. Le considerazioni che precedono assorbono quelle che potrebbero ulteriormente formularsi, sia in ordine all'assoluta genericità dell'asserzione del ricorrente circa gli elementi che egli avrebbe posto a disposizione del Tribunale del Riesame a sostegno delle proprie lagnanze; sia in ordine al pertinente richiamo argomentativo, contenuto nel decreto impugnato avanti il Tribunale, agli accertamenti di polizia da cui veniva ricavato il fumus commissi delicti.3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre„ alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il preside