CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace in sede, ha rideterminato in Euro 400 di multa la pena al medesimo irrogata per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, articola doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il resid te