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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01370/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’1 luglio 2025, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatola richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili ai punti da 1) a 8) del provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto d i una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356); rilevato che il primo giudice, dato atto che era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanza del Tribunale di Milano in data 3 ottobre 2022 tra i reati di cui alle sentenze ai nn. 2),3), 5), 6), ha escluso la ricorrenza di analogo vincolo rispetto ai reati oggetto delle restanti sentenze, a dispetto dell’omogeneità delle violazioni, rimarcando la rilevante distanza temporale tra i fatti criminosi, commessi nell’arco di sette anni, sintomatici dell’abitualità a delinquere del condannato,in difetto della dimostrazione di una preventiva deliberazione unitaria; ritenuto che il ricorso è incentratosulla generica deduzione della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso, in ragione della omogeneità delle condotte, scaturite dalla necessità di far fronte a una situazione di bisogno economico,e dell’identità delle modalità esecutive; considerato che il ricor rente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo e non adempie all'onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegnodella dedotta unicità del disegno criminoso:l’eventuale identità del movente, collegato alla necessità di soddisfare bisognie contingenti necessità di ordine economico, nel caso di specie non meglio esplicitati,è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reati; considerato invero che , per giurisprudenza costante, « i n tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n.37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 –01); ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre2025.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’1 luglio 2025, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatola richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili ai punti da 1) a 8) del provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto d i una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356); rilevato che il primo giudice, dato atto che era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanza del Tribunale di Milano in data 3 ottobre 2022 tra i reati di cui alle sentenze ai nn. 2),3), 5), 6), ha escluso la ricorrenza di analogo vincolo rispetto ai reati oggetto delle restanti sentenze, a dispetto dell’omogeneità delle violazioni, rimarcando la rilevante distanza temporale tra i fatti criminosi, commessi nell’arco di sette anni, sintomatici dell’abitualità a delinquere del condannato,in difetto della dimostrazione di una preventiva deliberazione unitaria; ritenuto che il ricorso è incentratosulla generica deduzione della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso, in ragione della omogeneità delle condotte, scaturite dalla necessità di far fronte a una situazione di bisogno economico,e dell’identità delle modalità esecutive; considerato che il ricor rente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo e non adempie all'onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegnodella dedotta unicità del disegno criminoso:l’eventuale identità del movente, collegato alla necessità di soddisfare bisognie contingenti necessità di ordine economico, nel caso di specie non meglio esplicitati,è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reati; considerato invero che , per giurisprudenza costante, « i n tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n.37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 –01); ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore I
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