CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 02/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 54 CP ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis CP. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito: quanto alla prima questione si è fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Sez. 2, Sentenza n. 9655 del 16/01/2015, Rv. 263296); quanto alla seconda questione, invece, alla gravità della condotta desunta dalla protrazione dell'illecita occupazione, la Corte di merito ha anche evidenziato ulteriori indici di disvalore, quali i precedenti penali annoverati dall'imputata ed il negativo giudizio sulla personalità. Il diniego della speciale causa di non punibilità risulta, pertanto, adeguatamente motivato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]