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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0219_SUM

Causa C‑219/25 PPU [Kamekris] ( i ) KN (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla chambre de l’instruction della Corte d’appel de Montpellier) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2025 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa nazionale di uno Stato membro che vieta l’estradizione solo dei propri cittadini – Normativa tale da ostacolare l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno che può essere giustificata solo in caso di rispetto dei diritti fondamentali – Obbligo dello Stato membro richiesto di esaminare, prima di decidere di estradare un cittadino di un altro Stato membro, il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali – Elementi da prendere in considerazione (Artt. 18 e 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, 47, comma 2, e 51, § 1) (v. 30‑32, 37, 38, 40‑42) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Decisione anteriore di diniego di estradizione adottata in un altro Stato membro a causa di un rischio serio di violazione dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali – Principi di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione – Assenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione – Obbligo di prendere in considerazione i motivi su cui si è basata la decisione anteriore di diniego di estradizione (Artt. 67, § 3, e 82, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, e 47, comma 2; decisioni quadro del Consiglio 2002/584 e 2008/909) (v. 44‑53 e dispositivo)

V. il testo della decisione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

62025CJ0219_SUM Causa C‑219/25 PPU [Kamekris] ( i ) KN (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla chambre de l’instruction della Corte d’appel de Montpellier) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2025 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 67, paragrafo 3, e articolo 82, paragrafo 1, TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Cittadino dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Decisione anteriore adottata da un altro Stato membro di negare l’estradizione a causa di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona reclamata di non essere estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposta alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto ad un processo equo – Reciproco affidamento – Obbligo di tener conto dei motivi su cui si fonda la decisione anteriore di rifiuto di estradare – Insussistenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa nazionale di uno Stato membro che vieta l’estradizione solo dei propri cittadini – Normativa tale da ostacolare l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno che può essere giustificata solo in caso di rispetto dei diritti fondamentali – Obbligo dello Stato membro richiesto di esaminare, prima di decidere di estradare un cittadino di un altro Stato membro, il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali – Elementi da prendere in considerazione (Artt. 18 e 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, 47, comma 2, e 51, § 1) (v. 30‑32, 37, 38, 40‑42) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo – Decisione anteriore di diniego di estradizione adottata in un altro Stato membro a causa di un rischio serio di violazione dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali – Principi di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione – Assenza di obbligo di riconoscimento reciproco di tale decisione – Obbligo di prendere in considerazione i motivi su cui si è basata la decisione anteriore di diniego di estradizione (Artt. 67, § 3, e 82, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 19, § 2, e 47, comma 2; decisioni quadro del Consiglio 2002/584 e 2008/909) (v. 44‑53 e dispositivo) V. il testo della decisione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.