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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 1962

Cassazione n. 10991/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1962avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associatoalle richieste della Procura generale e si è riportato alle memorie depositate e alleconclusioni con nota spese;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 12 settembre 2025,nonché quella di replica alle conclusioni della Procura generale del 23 settembre2025;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata dell’11 febbraio 2025, la Corte d’appello di Romaha confermato la decisione del Tribunale capitolino che in data 22 marzo 2024affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agliartt. 476 e 482 cod. pen. in relazione alla formazione di atti, apparentementeprovenienti dal Tribunale civile di Roma, attestanti la liquidazione di somme in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza civile mai emessa, essendo stato inveceil giudizio in questione definito, con sentenza della Corte di cassazione, perimprocedibilità a causa della tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.Va, altresì, evidenziato che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva mandato assoltoperché il fatto non costituisce reato dal delitto di infedele patrocinio, previsto dall’art.380 cod. pen., per aver, nella qualità di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], omesso di comunicarel’esito negativo del ricorso per cassazione, garantendo l’esito positivo della causa.2.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorsol’imputato, con atto a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidando leproprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 476-482 e 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mandato per la costituzionedi parte civile.Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente contesta larilevanza penale della documentazione trasmessa via mail alla parte civile, in quantotrattasi di copia di atti che non rivestono la forma di un provvedimento giurisdizionalee che non assolvono, pertanto, alla funzione rappresentativa dell’apparenza didocumenti originali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.Censura, il ricorrente, l’opzione interpretativa prescelta dalla Corte di merito,che ha risolto l’elemento oggettivo del reato nella intenzione finalistica dell’agente,superando l’inidoneità ingannatoria degli atti e selezionando arbitrariamente ledichiarazioni rese dalla parte civile.La Corte sarebbe incorsa in un duplice travisamento, quanto alla forma deglidi una causa civile volta ad una pretesa patrimoniale.Lamenta, infine, l’erronea individuazione della data del commesso reato e delconseguente mancato rilievo della prescrizione, maturata all’atto della deliberazionedella sentenza impugnata.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 545cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. per non essere stata valutata l’opzione sostitutivadella sanzione irrogata.2.4.

Il quarto motivo deduce violazione di legge, sub specie di difetto assolutodi motivazione, quanto alle statuizioni civili.3.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto quanto agli effetti penali, ma va respinto in ordine aglieffetti civili.2.

Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato come la Corte di appelloabbia richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le qualila formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez.

U, n.35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 – 01, in applicazione del principio laCorte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso diesibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibilecome tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanzialiidonei a farla apparire come un atto originale).Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione non manifestamenteillogica, evidenzia come i due messaggi di posta elettronica rechino elementiindicativi della provenienza dall’ufficio pubblico, quale l’intestazione dell’ufficiogiudiziario, l’accettazione dell’avvocato con firma e sigla, il contenuto riferibile a unaprocedura giudiziaria comportante la liquidazione di denaro, pur se in assenza disottoscrizione, anche digitale, quindi anche in difetto di un requisito formalenormalmente presente negli atti giudiziari.

A tale ultimo deficit la Corte di appelloquale avvocato, rappresentava [OSCURATO:PERSONA].

L’insieme di tali elementi sostanziaval’idoneità degli atti falsificati ad apparire copie di originali.Anche il secondo messaggio di posta, quello del giorno seguente, risultacomunque essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficiogiudiziario all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello evidenzia la sussistenza di unasostanziale conformità a quella che può essere la riproduzione analogica di una pecoriginale.Se, come affermano le Sezioni Unite, occorre l’apparenza di un atto originale,nel caso di specie tale apparenza di originalità è stata affermata dalla Corte diappello senza manifeste illogicità.L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite – Sez.

U, n. 35814 del28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01 - consente di rilevare come «il falso materialepuò realizzarsi creando l'esistenza documentale dell'oggetto (tipo di condottacorrispondente all'espressione normativa contenuta nell'art. 476 cod. pen.

“formain tutto o in parte un atto falso”) […].

La formazione di un falso, come su accennato,è totale quando investe l'atto nella sua interezza, è parziale se ad una parte genuinase ne aggiunge illegalmente un'altra.

La contraffazione, dunque, sussiste anchenell'ipotesi in cui, pur non riscontrandosi alcuna divergenza tra autore apparente edautore reale, la falsità investa l'atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosiapparire esistente un atto in realtà mai formato (Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984,usato per porre in essere la condotta, che può essere realizzata anche dallo stessoautore apparente del documento, avvalendosi materialmente degli strumenti piùvari, ivi compresa la formazione di una falsa copia» (par. 5).Prosegue la sentenza osservando come «le falsità materiali possono incideresu ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori edistituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati.

Nelle normesulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, non solo non si rinvienealcun riferimento al fatto che l'atto falsificato deve esser destinato alla prova, mav'è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dalcomportamento criminoso».Proprio tale indifferenza al contenuto dell’atto falsificato palesa l’infondatezzadella doglianza che si concentra sulla natura non provvedimentale (sentenza)dell’atto falso nel caso in esame.La Corte di appello ha ritenuto la contraffazione totale dell’atto, che funge dacopia di un inesistente originale, in quanto si tratta di atti apparentementeconsegnati all’avvocato, quale copia di un originale mantenuto dalla cancelleria e diun messaggio di posta elettronica - in sequenza logica e cronologica - che risultapervenire alla parte civile perché proveniente da un indirizzo pec del Tribunale civiledi Roma, ricevuto da Polonari e poi da questi inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].La valutazione - quanto alle ragioni della idoneità dei documenti arappresentare quelli autentici - risulta non manifestamente illogica e la censura chesi concentra sulla valutazione della sola intenzione finalistica non è specifica, inquanto a tale profilo la Corte di appello giunge dopo una analisi delle ragioni diidoneità oggettiva del falso.Le doglianze relative alla inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono decisive, oltreche versate in fatto e aspecifiche.

Come pure le denunce di travisamento sonoaspecifiche, nel senso che il travisamento non viene comprovato.D’altro canto, la Corte di appello non indica la sussistenza di un attestato diconformità all’originale, bensì che l’atto falso si propone come originale e conformeal reperto autentico (fol. 9), il che dimostra «che la copia assum[e] l'apparenza diun atto originale», come hanno sancito le Sezioni Unite.Per altro, il travisamento in ordine alla effettiva pendenza della causa civilecoinvolgente [OSCURATO:PERSONA] si sostanzia in una richiesta di rilettura del materiale probatorianon consentita in questa Sede.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, correttamente la Corteterritoriale si conforma al principio fissato da questa Corte, per la quale in tema difalsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazionedella copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione allecircostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un attooriginale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta”(Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 – 01, fattispecie in cuila Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparenteparte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nellamotivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).Si tratta di una fattispecie non dissimile da quella in esame, relativacomunque ad atti giudiziari, per i quali la Corte di appello ha effettuato una verificaglobale del contesto concreto.Anche il riferimento all’atteggiamento ingannatorio dell’agente, è fattoproprio in un caso analogo da Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731– 01, ritenendo che integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. laformazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazionealle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente,diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza diuna riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimentogiudiziario (in tale caso la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allatrasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copiatelematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata comecorrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reatoe di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonchédella sottoscrizione del giudice).La Corte di appello ha dunque offerto una motivazione congrua e corretta indiritto, rispetto alla quale il primo motivo è infondato.3.

Non essendo manifestamente infondato il primo motivo, questa Corte deverilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre per le ragioni finqui esposte il ricorso va rigettato quanto agli effetti civili, anche per ciò che si leggeràa seguire sul quarto motivo, essendo invece da ritenersi assorbite le ulterioridoglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio che non sono di interesse dellaparte privata.La Corte di appello indica la data di consumazione del reato al 31 luglio 2017e al 1 agosto 2017: da tali date decorre il termine di anni sette e mesi sei, conscadenza rispettivamente il 31 gennaio 2025 e il 1 febbraio 2025.

A tale data vannoad aggiungersi i periodi di sospensione per complessivi 195 giorni (per il legittimoimpedimento che ha determinato il rinvio dal 10 maggio 2022 al 25 ottobre 2022 per62 giorni, tenendo in conto che il certificato esibito prevedeva due giorni diimpedimento oltre la prima udienza, nonché per il rinvio su richiesta dal 25 ottobre2022 al 7 marzo 2023, per complessivi 133 giorni).

Ne consegue che i reati sonoestinti per prescrizione dal 14-15 agosto 2025.

Ciò determina l’annullamento aglieffetti penali della sentenza, non trovando applicazione la sospensione per la cd.legge Orlando n. 103 del 2017 che riguarda le condotte commesse a partire dal 3agosto 2017.Quanto al quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata ai foll. 10 e s.rende una motivazione oltremodo congrua delle ragioni del danno morale e confermala liquidazione del risarcimento nella misura modesta di euro 1000,00.

La censuranon si confronta adeguatamente con tali argomentazioni e sollecita una valutazionedella pretesa della parte civile alla luce della disciplina come innovata dal d.lgs. 150del 2022, quindi inapplicabile al caso in esame perché posteriore - quanto a vigenza- all’atto di costituzione di parte civile intervenuto in data 4 marzo 2021.

Il motivo èinfondato.4.

Non di meno, al rigetto del ricorso quanto agli effetti civili, per le esposteragioni, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10991/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 88/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - 20/01/2026CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1962avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associatoalle richieste della Procura generale e si è riportato alle memorie depositate e alleconclusioni con nota spese;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 12 settembre 2025,nonché quella di replica alle conclusioni della Procura generale del 23 settembre2025;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata dell’11 febbraio 2025, la Corte d’appello di Romaha confermato la decisione del Tribunale capitolino che in data 22 marzo 2024affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agliartt. 476 e 482 cod. pen. in relazione alla formazione di atti, apparentementeprovenienti dal Tribunale civile di Roma, attestanti la liquidazione di somme in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza civile mai emessa, essendo stato inveceil giudizio in questione definito, con sentenza della Corte di cassazione, perimprocedibilità a causa della tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.Va, altresì, evidenziato che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva mandato assoltoperché il fatto non costituisce reato dal delitto di infedele patrocinio, previsto dall’art.380 cod. pen., per aver, nella qualità di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], omesso di comunicarel’esito negativo del ricorso per cassazione, garantendo l’esito positivo della causa.2.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorsol’imputato, con atto a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidando leproprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 476-482 e 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mandato per la costituzionedi parte civile.Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente contesta larilevanza penale della documentazione trasmessa via mail alla parte civile, in quantotrattasi di copia di atti che non rivestono la forma di un provvedimento giurisdizionalee che non assolvono, pertanto, alla funzione rappresentativa dell’apparenza didocumenti originali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.Censura, il ricorrente, l’opzione interpretativa prescelta dalla Corte di merito,che ha risolto l’elemento oggettivo del reato nella intenzione finalistica dell’agente,superando l’inidoneità ingannatoria degli atti e selezionando arbitrariamente ledichiarazioni rese dalla parte civile.La Corte sarebbe incorsa in un duplice travisamento, quanto alla forma deglidi una causa civile volta ad una pretesa patrimoniale.Lamenta, infine, l’erronea individuazione della data del commesso reato e delconseguente mancato rilievo della prescrizione, maturata all’atto della deliberazionedella sentenza impugnata.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 545cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. per non essere stata valutata l’opzione sostitutivadella sanzione irrogata.2.4.

Il quarto motivo deduce violazione di legge, sub specie di difetto assolutodi motivazione, quanto alle statuizioni civili.3.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto quanto agli effetti penali, ma va respinto in ordine aglieffetti civili.2.

Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato come la Corte di appelloabbia richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le qualila formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez.

U, n.35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 – 01, in applicazione del principio laCorte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso diesibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibilecome tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanzialiidonei a farla apparire come un atto originale).Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione non manifestamenteillogica, evidenzia come i due messaggi di posta elettronica rechino elementiindicativi della provenienza dall’ufficio pubblico, quale l’intestazione dell’ufficiogiudiziario, l’accettazione dell’avvocato con firma e sigla, il contenuto riferibile a unaprocedura giudiziaria comportante la liquidazione di denaro, pur se in assenza disottoscrizione, anche digitale, quindi anche in difetto di un requisito formalenormalmente presente negli atti giudiziari.

A tale ultimo deficit la Corte di appelloquale avvocato, rappresentava [OSCURATO:PERSONA].

L’insieme di tali elementi sostanziaval’idoneità degli atti falsificati ad apparire copie di originali.Anche il secondo messaggio di posta, quello del giorno seguente, risultacomunque essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficiogiudiziario all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello evidenzia la sussistenza di unasostanziale conformità a quella che può essere la riproduzione analogica di una pecoriginale.Se, come affermano le Sezioni Unite, occorre l’apparenza di un atto originale,nel caso di specie tale apparenza di originalità è stata affermata dalla Corte diappello senza manifeste illogicità.L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite – Sez.

U, n. 35814 del28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01 - consente di rilevare come «il falso materialepuò realizzarsi creando l'esistenza documentale dell'oggetto (tipo di condottacorrispondente all'espressione normativa contenuta nell'art. 476 cod. pen.

“formain tutto o in parte un atto falso”) […].

La formazione di un falso, come su accennato,è totale quando investe l'atto nella sua interezza, è parziale se ad una parte genuinase ne aggiunge illegalmente un'altra.

La contraffazione, dunque, sussiste anchenell'ipotesi in cui, pur non riscontrandosi alcuna divergenza tra autore apparente edautore reale, la falsità investa l'atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosiapparire esistente un atto in realtà mai formato (Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984,usato per porre in essere la condotta, che può essere realizzata anche dallo stessoautore apparente del documento, avvalendosi materialmente degli strumenti piùvari, ivi compresa la formazione di una falsa copia» (par. 5).Prosegue la sentenza osservando come «le falsità materiali possono incideresu ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori edistituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati.

Nelle normesulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, non solo non si rinvienealcun riferimento al fatto che l'atto falsificato deve esser destinato alla prova, mav'è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dalcomportamento criminoso».Proprio tale indifferenza al contenuto dell’atto falsificato palesa l’infondatezzadella doglianza che si concentra sulla natura non provvedimentale (sentenza)dell’atto falso nel caso in esame.La Corte di appello ha ritenuto la contraffazione totale dell’atto, che funge dacopia di un inesistente originale, in quanto si tratta di atti apparentementeconsegnati all’avvocato, quale copia di un originale mantenuto dalla cancelleria e diun messaggio di posta elettronica - in sequenza logica e cronologica - che risultapervenire alla parte civile perché proveniente da un indirizzo pec del Tribunale civiledi Roma, ricevuto da Polonari e poi da questi inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].La valutazione - quanto alle ragioni della idoneità dei documenti arappresentare quelli autentici - risulta non manifestamente illogica e la censura chesi concentra sulla valutazione della sola intenzione finalistica non è specifica, inquanto a tale profilo la Corte di appello giunge dopo una analisi delle ragioni diidoneità oggettiva del falso.Le doglianze relative alla inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono decisive, oltreche versate in fatto e aspecifiche.

Come pure le denunce di travisamento sonoaspecifiche, nel senso che il travisamento non viene comprovato.D’altro canto, la Corte di appello non indica la sussistenza di un attestato diconformità all’originale, bensì che l’atto falso si propone come originale e conformeal reperto autentico (fol. 9), il che dimostra «che la copia assum[e] l'apparenza diun atto originale», come hanno sancito le Sezioni Unite.Per altro, il travisamento in ordine alla effettiva pendenza della causa civilecoinvolgente [OSCURATO:PERSONA] si sostanzia in una richiesta di rilettura del materiale probatorianon consentita in questa Sede.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, correttamente la Corteterritoriale si conforma al principio fissato da questa Corte, per la quale in tema difalsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazionedella copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione allecircostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un attooriginale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta”(Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 – 01, fattispecie in cuila Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparenteparte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nellamotivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).Si tratta di una fattispecie non dissimile da quella in esame, relativacomunque ad atti giudiziari, per i quali la Corte di appello ha effettuato una verificaglobale del contesto concreto.Anche il riferimento all’atteggiamento ingannatorio dell’agente, è fattoproprio in un caso analogo da Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731– 01, ritenendo che integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. laformazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazionealle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente,diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza diuna riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimentogiudiziario (in tale caso la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allatrasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copiatelematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata comecorrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reatoe di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonchédella sottoscrizione del giudice).La Corte di appello ha dunque offerto una motivazione congrua e corretta indiritto, rispetto alla quale il primo motivo è infondato.3.

Non essendo manifestamente infondato il primo motivo, questa Corte deverilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre per le ragioni finqui esposte il ricorso va rigettato quanto agli effetti civili, anche per ciò che si leggeràa seguire sul quarto motivo, essendo invece da ritenersi assorbite le ulterioridoglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio che non sono di interesse dellaparte privata.La Corte di appello indica la data di consumazione del reato al 31 luglio 2017e al 1 agosto 2017: da tali date decorre il termine di anni sette e mesi sei, conscadenza rispettivamente il 31 gennaio 2025 e il 1 febbraio 2025.

A tale data vannoad aggiungersi i periodi di sospensione per complessivi 195 giorni (per il legittimoimpedimento che ha determinato il rinvio dal 10 maggio 2022 al 25 ottobre 2022 per62 giorni, tenendo in conto che il certificato esibito prevedeva due giorni diimpedimento oltre la prima udienza, nonché per il rinvio su richiesta dal 25 ottobre2022 al 7 marzo 2023, per complessivi 133 giorni).

Ne consegue che i reati sonoestinti per prescrizione dal 14-15 agosto 2025.

Ciò determina l’annullamento aglieffetti penali della sentenza, non trovando applicazione la sospensione per la cd.legge Orlando n. 103 del 2017 che riguarda le condotte commesse a partire dal 3agosto 2017.Quanto al quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata ai foll. 10 e s.rende una motivazione oltremodo congrua delle ragioni del danno morale e confermala liquidazione del risarcimento nella misura modesta di euro 1000,00.

La censuranon si confronta adeguatamente con tali argomentazioni e sollecita una valutazionedella pretesa della parte civile alla luce della disciplina come innovata dal d.lgs. 150del 2022, quindi inapplicabile al caso in esame perché posteriore - quanto a vigenza- all’atto di costituzione di parte civile intervenuto in data 4 marzo 2021.

Il motivo èinfondato.4.

Non di meno, al rigetto del ricorso quanto agli effetti civili, per le esposteragioni, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estintoper prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estintoper prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1962avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associatoalle richieste della Procura generale e si è riportato alle memorie depositate e alleconclusioni con nota spese;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 12 settembre 2025,nonché quella di replica alle conclusioni della Procura generale del 23 settembre2025;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata dell’11 febbraio 2025, la Corte d’appello di Romaha confermato la decisione del Tribunale capitolino che in data 22 marzo 2024affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agliartt. 476 e 482 cod. pen. in relazione alla formazione di atti, apparentementeprovenienti dal Tribunale civile di Roma, attestanti la liquidazione di somme in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza civile mai emessa, essendo stato inveceil giudizio in questione definito, con sentenza della Corte di cassazione, perimprocedibilità a causa della tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.Va, altresì, evidenziato che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva mandato assoltoperché il fatto non costituisce reato dal delitto di infedele patrocinio, previsto dall’art.380 cod. pen., per aver, nella qualità di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], omesso di comunicarel’esito negativo del ricorso per cassazione, garantendo l’esito positivo della causa.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorsol’imputato, con atto a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidando leproprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 476-482 e 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mandato per la costituzionedi parte civile.Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente contesta larilevanza penale della documentazione trasmessa via mail alla parte civile, in quantotrattasi di copia di atti che non rivestono la forma di un provvedimento giurisdizionalee che non assolvono, pertanto, alla funzione rappresentativa dell’apparenza didocumenti originali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.Censura, il ricorrente, l’opzione interpretativa prescelta dalla Corte di merito,che ha risolto l’elemento oggettivo del reato nella intenzione finalistica dell’agente,superando l’inidoneità ingannatoria degli atti e selezionando arbitrariamente ledichiarazioni rese dalla parte civile.La Corte sarebbe incorsa in un duplice travisamento, quanto alla forma deglidi una causa civile volta ad una pretesa patrimoniale.Lamenta, infine, l’erronea individuazione della data del commesso reato e delconseguente mancato rilievo della prescrizione, maturata all’atto della deliberazionedella sentenza impugnata.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 545cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. per non essere stata valutata l’opzione sostitutivadella sanzione irrogata.2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge, sub specie di difetto assolutodi motivazione, quanto alle statuizioni civili.3. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto quanto agli effetti penali, ma va respinto in ordine aglieffetti civili.2. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato come la Corte di appelloabbia richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le qualila formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n.35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 – 01, in applicazione del principio laCorte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso diesibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibilecome tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanzialiidonei a farla apparire come un atto originale).Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione non manifestamenteillogica, evidenzia come i due messaggi di posta elettronica rechino elementiindicativi della provenienza dall’ufficio pubblico, quale l’intestazione dell’ufficiogiudiziario, l’accettazione dell’avvocato con firma e sigla, il contenuto riferibile a unaprocedura giudiziaria comportante la liquidazione di denaro, pur se in assenza disottoscrizione, anche digitale, quindi anche in difetto di un requisito formalenormalmente presente negli atti giudiziari. A tale ultimo deficit la Corte di appelloquale avvocato, rappresentava [OSCURATO:PERSONA]. L’insieme di tali elementi sostanziaval’idoneità degli atti falsificati ad apparire copie di originali.Anche il secondo messaggio di posta, quello del giorno seguente, risultacomunque essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficiogiudiziario all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello evidenzia la sussistenza di unasostanziale conformità a quella che può essere la riproduzione analogica di una pecoriginale.Se, come affermano le Sezioni Unite, occorre l’apparenza di un atto originale,nel caso di specie tale apparenza di originalità è stata affermata dalla Corte diappello senza manifeste illogicità.L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite – Sez. U, n. 35814 del28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01 - consente di rilevare come «il falso materialepuò realizzarsi creando l'esistenza documentale dell'oggetto (tipo di condottacorrispondente all'espressione normativa contenuta nell'art. 476 cod. pen. “formain tutto o in parte un atto falso”) […]. La formazione di un falso, come su accennato,è totale quando investe l'atto nella sua interezza, è parziale se ad una parte genuinase ne aggiunge illegalmente un'altra. La contraffazione, dunque, sussiste anchenell'ipotesi in cui, pur non riscontrandosi alcuna divergenza tra autore apparente edautore reale, la falsità investa l'atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosiapparire esistente un atto in realtà mai formato (Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984,usato per porre in essere la condotta, che può essere realizzata anche dallo stessoautore apparente del documento, avvalendosi materialmente degli strumenti piùvari, ivi compresa la formazione di una falsa copia» (par. 5).Prosegue la sentenza osservando come «le falsità materiali possono incideresu ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori edistituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle normesulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, non solo non si rinvienealcun riferimento al fatto che l'atto falsificato deve esser destinato alla prova, mav'è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dalcomportamento criminoso».Proprio tale indifferenza al contenuto dell’atto falsificato palesa l’infondatezzadella doglianza che si concentra sulla natura non provvedimentale (sentenza)dell’atto falso nel caso in esame.La Corte di appello ha ritenuto la contraffazione totale dell’atto, che funge dacopia di un inesistente originale, in quanto si tratta di atti apparentementeconsegnati all’avvocato, quale copia di un originale mantenuto dalla cancelleria e diun messaggio di posta elettronica - in sequenza logica e cronologica - che risultapervenire alla parte civile perché proveniente da un indirizzo pec del Tribunale civiledi Roma, ricevuto da Polonari e poi da questi inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].La valutazione - quanto alle ragioni della idoneità dei documenti arappresentare quelli autentici - risulta non manifestamente illogica e la censura chesi concentra sulla valutazione della sola intenzione finalistica non è specifica, inquanto a tale profilo la Corte di appello giunge dopo una analisi delle ragioni diidoneità oggettiva del falso.Le doglianze relative alla inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono decisive, oltreche versate in fatto e aspecifiche. Come pure le denunce di travisamento sonoaspecifiche, nel senso che il travisamento non viene comprovato.D’altro canto, la Corte di appello non indica la sussistenza di un attestato diconformità all’originale, bensì che l’atto falso si propone come originale e conformeal reperto autentico (fol. 9), il che dimostra «che la copia assum[e] l'apparenza diun atto originale», come hanno sancito le Sezioni Unite.Per altro, il travisamento in ordine alla effettiva pendenza della causa civilecoinvolgente [OSCURATO:PERSONA] si sostanzia in una richiesta di rilettura del materiale probatorianon consentita in questa Sede.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, correttamente la Corteterritoriale si conforma al principio fissato da questa Corte, per la quale in tema difalsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazionedella copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione allecircostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un attooriginale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta”(Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 – 01, fattispecie in cuila Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparenteparte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nellamotivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).Si tratta di una fattispecie non dissimile da quella in esame, relativacomunque ad atti giudiziari, per i quali la Corte di appello ha effettuato una verificaglobale del contesto concreto.Anche il riferimento all’atteggiamento ingannatorio dell’agente, è fattoproprio in un caso analogo da Sez.  5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731– 01, ritenendo che integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. laformazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazionealle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente,diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza diuna riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimentogiudiziario (in tale caso la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allatrasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copiatelematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata comecorrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reatoe di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonchédella sottoscrizione del giudice).La Corte di appello ha dunque offerto una motivazione congrua e corretta indiritto, rispetto alla quale il primo motivo è infondato.3. Non essendo manifestamente infondato il primo motivo, questa Corte deverilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre per le ragioni finqui esposte il ricorso va rigettato quanto agli effetti civili, anche per ciò che si leggeràa seguire sul quarto motivo, essendo invece da ritenersi assorbite le ulterioridoglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio che non sono di interesse dellaparte privata.La Corte di appello indica la data di consumazione del reato al 31 luglio 2017e al 1 agosto 2017: da tali date decorre il termine di anni sette e mesi sei, conscadenza rispettivamente il 31 gennaio 2025 e il 1 febbraio 2025. A tale data vannoad aggiungersi i periodi di sospensione per complessivi 195 giorni (per il legittimoimpedimento che ha determinato il rinvio dal 10 maggio 2022 al 25 ottobre 2022 per62 giorni, tenendo in conto che il certificato esibito prevedeva due giorni diimpedimento oltre la prima udienza, nonché per il rinvio su richiesta dal 25 ottobre2022 al 7 marzo 2023, per complessivi 133 giorni). Ne consegue che i reati sonoestinti per prescrizione dal 14-15 agosto 2025. Ciò determina l’annullamento aglieffetti penali della sentenza, non trovando applicazione la sospensione per la cd.legge Orlando n. 103 del 2017 che riguarda le condotte commesse a partire dal 3agosto 2017.Quanto al quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata ai foll. 10 e s.rende una motivazione oltremodo congrua delle ragioni del danno morale e confermala liquidazione del risarcimento nella misura modesta di euro 1000,00. La censuranon si confronta adeguatamente con tali argomentazioni e sollecita una valutazionedella pretesa della parte civile alla luce della disciplina come innovata dal d.lgs. 150del 2022, quindi inapplicabile al caso in esame perché posteriore - quanto a vigenza- all’atto di costituzione di parte civile intervenuto in data 4 marzo 2021. Il motivo èinfondato.4. Non di meno, al rigetto del ricorso quanto agli effetti civili, per le esposteragioni, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10991/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 88/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - 20/01/2026CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1962avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associatoalle richieste della Procura generale e si è riportato alle memorie depositate e alleconclusioni con nota spese;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], trasmessa il 12 settembre 2025,nonché quella di replica alle conclusioni della Procura generale del 23 settembre2025;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata dell’11 febbraio 2025, la Corte d’appello di Romaha confermato la decisione del Tribunale capitolino che in data 22 marzo 2024affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agliartt. 476 e 482 cod. pen. in relazione alla formazione di atti, apparentementeprovenienti dal Tribunale civile di Roma, attestanti la liquidazione di somme in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza civile mai emessa, essendo stato inveceil giudizio in questione definito, con sentenza della Corte di cassazione, perimprocedibilità a causa della tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.Va, altresì, evidenziato che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva mandato assoltoperché il fatto non costituisce reato dal delitto di infedele patrocinio, previsto dall’art.380 cod. pen., per aver, nella qualità di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], omesso di comunicarel’esito negativo del ricorso per cassazione, garantendo l’esito positivo della causa.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorsol’imputato, con atto a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidando leproprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 476-482 e 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mandato per la costituzionedi parte civile.Premessa la ricostruzione della vicenda processuale, il ricorrente contesta larilevanza penale della documentazione trasmessa via mail alla parte civile, in quantotrattasi di copia di atti che non rivestono la forma di un provvedimento giurisdizionalee che non assolvono, pertanto, alla funzione rappresentativa dell’apparenza didocumenti originali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.Censura, il ricorrente, l’opzione interpretativa prescelta dalla Corte di merito,che ha risolto l’elemento oggettivo del reato nella intenzione finalistica dell’agente,superando l’inidoneità ingannatoria degli atti e selezionando arbitrariamente ledichiarazioni rese dalla parte civile.La Corte sarebbe incorsa in un duplice travisamento, quanto alla forma deglidi una causa civile volta ad una pretesa patrimoniale.Lamenta, infine, l’erronea individuazione della data del commesso reato e delconseguente mancato rilievo della prescrizione, maturata all’atto della deliberazionedella sentenza impugnata.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 545cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. per non essere stata valutata l’opzione sostitutivadella sanzione irrogata.2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge, sub specie di difetto assolutodi motivazione, quanto alle statuizioni civili.3. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto quanto agli effetti penali, ma va respinto in ordine aglieffetti civili.2. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato come la Corte di appelloabbia richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le qualila formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n.35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 – 01, in applicazione del principio laCorte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso diesibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibilecome tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanzialiidonei a farla apparire come un atto originale).Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione non manifestamenteillogica, evidenzia come i due messaggi di posta elettronica rechino elementiindicativi della provenienza dall’ufficio pubblico, quale l’intestazione dell’ufficiogiudiziario, l’accettazione dell’avvocato con firma e sigla, il contenuto riferibile a unaprocedura giudiziaria comportante la liquidazione di denaro, pur se in assenza disottoscrizione, anche digitale, quindi anche in difetto di un requisito formalenormalmente presente negli atti giudiziari. A tale ultimo deficit la Corte di appelloquale avvocato, rappresentava [OSCURATO:PERSONA]. L’insieme di tali elementi sostanziaval’idoneità degli atti falsificati ad apparire copie di originali.Anche il secondo messaggio di posta, quello del giorno seguente, risultacomunque essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficiogiudiziario all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello evidenzia la sussistenza di unasostanziale conformità a quella che può essere la riproduzione analogica di una pecoriginale.Se, come affermano le Sezioni Unite, occorre l’apparenza di un atto originale,nel caso di specie tale apparenza di originalità è stata affermata dalla Corte diappello senza manifeste illogicità.L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite – Sez. U, n. 35814 del28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01 - consente di rilevare come «il falso materialepuò realizzarsi creando l'esistenza documentale dell'oggetto (tipo di condottacorrispondente all'espressione normativa contenuta nell'art. 476 cod. pen. “formain tutto o in parte un atto falso”) […]. La formazione di un falso, come su accennato,è totale quando investe l'atto nella sua interezza, è parziale se ad una parte genuinase ne aggiunge illegalmente un'altra. La contraffazione, dunque, sussiste anchenell'ipotesi in cui, pur non riscontrandosi alcuna divergenza tra autore apparente edautore reale, la falsità investa l'atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosiapparire esistente un atto in realtà mai formato (Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984,usato per porre in essere la condotta, che può essere realizzata anche dallo stessoautore apparente del documento, avvalendosi materialmente degli strumenti piùvari, ivi compresa la formazione di una falsa copia» (par. 5).Prosegue la sentenza osservando come «le falsità materiali possono incideresu ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori edistituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle normesulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, non solo non si rinvienealcun riferimento al fatto che l'atto falsificato deve esser destinato alla prova, mav'è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dalcomportamento criminoso».Proprio tale indifferenza al contenuto dell’atto falsificato palesa l’infondatezzadella doglianza che si concentra sulla natura non provvedimentale (sentenza)dell’atto falso nel caso in esame.La Corte di appello ha ritenuto la contraffazione totale dell’atto, che funge dacopia di un inesistente originale, in quanto si tratta di atti apparentementeconsegnati all’avvocato, quale copia di un originale mantenuto dalla cancelleria e diun messaggio di posta elettronica - in sequenza logica e cronologica - che risultapervenire alla parte civile perché proveniente da un indirizzo pec del Tribunale civiledi Roma, ricevuto da Polonari e poi da questi inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].La valutazione - quanto alle ragioni della idoneità dei documenti arappresentare quelli autentici - risulta non manifestamente illogica e la censura chesi concentra sulla valutazione della sola intenzione finalistica non è specifica, inquanto a tale profilo la Corte di appello giunge dopo una analisi delle ragioni diidoneità oggettiva del falso.Le doglianze relative alla inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono decisive, oltreche versate in fatto e aspecifiche. Come pure le denunce di travisamento sonoaspecifiche, nel senso che il travisamento non viene comprovato.D’altro canto, la Corte di appello non indica la sussistenza di un attestato diconformità all’originale, bensì che l’atto falso si propone come originale e conformeal reperto autentico (fol. 9), il che dimostra «che la copia assum[e] l'apparenza diun atto originale», come hanno sancito le Sezioni Unite.Per altro, il travisamento in ordine alla effettiva pendenza della causa civilecoinvolgente [OSCURATO:PERSONA] si sostanzia in una richiesta di rilettura del materiale probatorianon consentita in questa Sede.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, correttamente la Corteterritoriale si conforma al principio fissato da questa Corte, per la quale in tema difalsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazionedella copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione allecircostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un attooriginale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta”(Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 – 01, fattispecie in cuila Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparenteparte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nellamotivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).Si tratta di una fattispecie non dissimile da quella in esame, relativacomunque ad atti giudiziari, per i quali la Corte di appello ha effettuato una verificaglobale del contesto concreto.Anche il riferimento all’atteggiamento ingannatorio dell’agente, è fattoproprio in un caso analogo da Sez.  5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731– 01, ritenendo che integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. laformazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazionealle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente,diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza diuna riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimentogiudiziario (in tale caso la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allatrasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copiatelematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata comecorrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reatoe di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonchédella sottoscrizione del giudice).La Corte di appello ha dunque offerto una motivazione congrua e corretta indiritto, rispetto alla quale il primo motivo è infondato.3. Non essendo manifestamente infondato il primo motivo, questa Corte deverilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre per le ragioni finqui esposte il ricorso va rigettato quanto agli effetti civili, anche per ciò che si leggeràa seguire sul quarto motivo, essendo invece da ritenersi assorbite le ulterioridoglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio che non sono di interesse dellaparte privata.La Corte di appello indica la data di consumazione del reato al 31 luglio 2017e al 1 agosto 2017: da tali date decorre il termine di anni sette e mesi sei, conscadenza rispettivamente il 31 gennaio 2025 e il 1 febbraio 2025. A tale data vannoad aggiungersi i periodi di sospensione per complessivi 195 giorni (per il legittimoimpedimento che ha determinato il rinvio dal 10 maggio 2022 al 25 ottobre 2022 per62 giorni, tenendo in conto che il certificato esibito prevedeva due giorni diimpedimento oltre la prima udienza, nonché per il rinvio su richiesta dal 25 ottobre2022 al 7 marzo 2023, per complessivi 133 giorni). Ne consegue che i reati sonoestinti per prescrizione dal 14-15 agosto 2025. Ciò determina l’annullamento aglieffetti penali della sentenza, non trovando applicazione la sospensione per la cd.legge Orlando n. 103 del 2017 che riguarda le condotte commesse a partire dal 3agosto 2017.Quanto al quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata ai foll. 10 e s.rende una motivazione oltremodo congrua delle ragioni del danno morale e confermala liquidazione del risarcimento nella misura modesta di euro 1000,00. La censuranon si confronta adeguatamente con tali argomentazioni e sollecita una valutazionedella pretesa della parte civile alla luce della disciplina come innovata dal d.lgs. 150del 2022, quindi inapplicabile al caso in esame perché posteriore - quanto a vigenza- all’atto di costituzione di parte civile intervenuto in data 4 marzo 2021. Il motivo èinfondato.4. Non di meno, al rigetto del ricorso quanto agli effetti civili, per le esposteragioni, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estintoper prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estintoper prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente