CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 49986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 6 ottobre 2020 dal Tribunale di Bari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. ascrittogli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Bari, articolando un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della carenza di motivazione e del travisamento dei fatti, che la Corte di appello abbia argomentato esclusivamente in ordine alla insussistenza del delitto di truffa, quando invece all'imputato era stata contestata soltanto la ricettazione. Peraltro, data la pronuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenersi prevalente ex art. 129 cod. proc. peri. l'estinzione del reato per maturata prescrizione. 3. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. L'intestazione della sentenza impugnata riporta chiaramente la contestazione di cui Bitetto è chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 648 cod. pen.: avere ricevuto, al fine di trarne profitto, un assegno bancario provento di furto. L'apparato argomentativo ritiene esplicitamente non provata la responsabilità dell'imputato «per il delitto di truffa ascrittogli nonostante questi non avesse mai avuto conti di alcun genere con il querelante persona offesa». L'intera disamina del compendio istruttorio è coerentemente poi incentrata sulla ricostruzione di una trattativa intercorsa tra la persona offesa e un sedicente [OSCURATO:PERSONA] (mai compiutamente identificato come l'odierno imputato). Resta dunque del tutto priva di valutazione la condotta di ricezione e il sotteso elemento soggettivo che costituivano viceversa il thema decidendum (e, prima ancora, probandum) del presente procedimento. 4. In conclusione, a fronte di questa completa e insuperabile lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, nel procedere ad un nuovo esame del gravame, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Le restanti censure in merito alla formula liberatoria rimangono assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estens