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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16949/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14282/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RN) il 6 marzo 1966 e residente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata a Roma presso lo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPLLNZ71S15II501V), in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, come da procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 796/2017, emessa dalla CTR Lombardia in data 27/02/2017 e notificata il 03/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano gli avvisi di accertamento nr.

T9DO32B01234/2013 e T9D032B01245/2013 per IVA, IRES e IRAP 2005 e 2006 relativi agli anni imposta 2006 e 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lombardia rigettava l’appello.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate, affidandosi a tre motivi.

La contribuente ha resistito depositando controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 181 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del dPR nr. 600/73, introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, dell’art. 2, comma 3, d.lvo 128/2015 e dell’art. 57, comma 3, dPR 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, nr 3, c.p.c.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.

4. La ricorrente ha presentato tempestivamente, per ciascun atto impositivo, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, commi 2 e 3, del d.l. 119/2018, convertito in F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 legge 136/2018, fornendo la prova del versamento della prima rata per ciascuna.

Alla luce di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato istanza di trattazione con richiesta, sul presupposto della mancata notifica da parte di Agenzia delle Entrate del diniego entro il termine perentorio previsto dalla legge, di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In data 21.4.2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le domande di definizione agevolata sono risultate regolari.

Conformemente a tali richieste, potendosi ritenere perfezionata la definizione della controversia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14282/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RN) il 6 marzo 1966 e residente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata a Roma presso lo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPLLNZ71S15II501V), in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, come da procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 796/2017, emessa dalla CTR Lombardia in data 27/02/2017 e notificata il 03/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano gli avvisi di accertamento nr. T9DO32B01234/2013 e T9D032B01245/2013 per IVA, IRES e IRAP 2005 e 2006 relativi agli anni imposta 2006 e 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lombardia rigettava l’appello. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate, affidandosi a tre motivi. La contribuente ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 181 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c. 2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del dPR nr. 600/73, introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, dell’art. 2, comma 3, d.lvo 128/2015 e dell’art. 57, comma 3, dPR 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, nr 3, c.p.c. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c. 4. La ricorrente ha presentato tempestivamente, per ciascun atto impositivo, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, commi 2 e 3, del d.l. 119/2018, convertito in F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 legge 136/2018, fornendo la prova del versamento della prima rata per ciascuna. Alla luce di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato istanza di trattazione con richiesta, sul presupposto della mancata notifica da parte di Agenzia delle Entrate del diniego entro il termine perentorio previsto dalla legge, di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In data 21.4.2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le domande di definizione agevolata sono risultate regolari. Conformemente a tali richieste, potendosi ritenere perfezionata la definizione della controversia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Sentenza Cassazione n. 16949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris