CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08209/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 7 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione di legge, sviluppa argomenti relativi all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato, ma nulla dice circa le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché aspecifico; considerato che il mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato configura il vizio di aspecificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente