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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16791/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatcreretise-erite-frerrti-7-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di IRoma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 25.333,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e all'omessa riduzione delle circostanze atte- nuanti generiche nella massima estensione.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., è adeguata rispetto a quella neces- saria in base al rito prescelto.

In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consen- tita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022.

Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] i o Zit, er ao DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatcreretise-erite-frerrti-7-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di IRoma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 25.333,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e all'omessa riduzione delle circostanze atte- nuanti generiche nella massima estensione. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., è adeguata rispetto a quella neces- saria in base al rito prescelto. In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consen- tita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] i o Zit, er ao DEPOSITA
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