CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla semilibertà, con rigetto nel resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina aggravata in concorso (sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 1.4.2008, irrevocabile il 29.4.2010) - e dichiarava inammissibile l'ulteriore e subordinata istanza di concessione del regime di semilibertà. In relazione al primo profilo, ad avviso del Tribunale, ostavano alla concessione dell'affidamento in prova sia le precedenti condanne del ricorrente, sia la gravità dei reati oggetto della condanna in esecuzione, commessi proprio nel periodo in cui egli era sottoposto al regime di semilibertà e rispetto ai quali negava ogni coinvolgimento. Inoltre, si valorizzavano altri elementi relativi alla pericolosità sociale, quali l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni (decreto del Tribunale di Palermo del 20.10.2008), il coinvolgimento in un'indagine della Guardia di Finanza in data 10.6.2009 per truffa e falsità in scrittura privata e la mancata risposta dell'Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" alla richiesta di informazioni sulle concrete attività di volontariato che il BILLITTERI avrebbe dovuto svolgere. Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Sorveglianza riteneva necessario un ulteriore periodo di osservazione, in quanto il percorso trattamentale compiuto dal ricorrente risultava insufficiente rispetto alla gravità dei reati, commessi peraltro approfittando degli spazi di libertà connessi ad una misura alternativa. Quanto al beneficio della semilibertà, la relativa istanza era dichiarata inammissibile poiché la pena espiata per il residuo reato di rapina aggravata era inferiore al limite dei due terzi richiesto dal legislatore; si negava, inoltre, la possibilità di applicare l'ipotesi surrogatoria della semilibertà, tenuto conto dell'espresso riferimento alla mancata espiazione di metà della pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'affidamento in prova e alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di semilibertà. 2.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza si sia limitato ad elencare la documentazione acquisita, senza confrontarsi con essa. In particolare, invece di affermare che l'Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva fornito risposta alla richiesta di informazioni circa l'eventuale attività di volontariato del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la risposta fornita dall'ente, protocollata dalla Questura in data 16.2.2022 e inviata lo stesso giorno via p.e.c. alla cancelleria del Tribunale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, ci sarebbe vizio di motivazione in quanto i giudici avrebbero ritenuto dirimente la gravità dei reati in esecuzione, omettendo di considerare il percorso intrapreso, i progressi ottenuti e gli altri elementi positivamente valutabili, quali la mancanza di pendenze penali o di contatti illeciti attuali, l'attiva partecipazione all'opera rieducativa, la corretta condotta intramuraria, la volontà di riavvicinarsi alla famiglia e di dedicarsi ad un impiego lecito.Infine, quanto alla mancata ammissione del proprio coinvolgimento nei reati di cui alla sentenza in esecuzione, tale elemento non sarebbe rilevante al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione, non essendo previsto dalla legge alcun obbligo del condannato di confessare le proprie responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, si censura violazione degli artt. 48 e 50, -ord. pen., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'espiazione di metà della pena prevista per il reato di rapina aggravata quale condizione necessaria per la concessione della semilibertà c.d. surrogatoria, laddove l'art. 50, comma 2, ord. pen. prevede un'eccezione, stabilendo che il condannato per reati diversi da quelli indicati nell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. possa essere ammesso alla semilibertà a prescindere dall'entità di pena espiata. Ad avviso della difesa, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il BILLITTERI avrebbe già espiato la metà della pena relativa al delitto comune. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della semilibertà c.d. surrogatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Giova rammentare, in premessa, che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602); si è, più di recente, precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). 3. Alla luce degli enunciati principi, il provvedimento impugnato deve ritenersi viziato, in primo luogo, da carenza di motivazione, anche per travisamento dei dati istruttori. 3.1. Quanto al beneficio dell'affidamento in prova, la decisione reiettiva è, infatti, essenzialmente imperniata sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta, in via pressoché esclusiva, dalle precedenti condanne subite, concernenti fatti, indubbiamente gravi, ma risalenti almeno a quindici anni orsono (dato che BILLITTERI è detenuto dal 2007 e non risultano carichi pendenti o denunce attinenti a fatti successivi, salvo il generico riferimento ad una non meglio precisata "attività di indagine" eseguita dalla Guardia di Finanza nel 2009 per tuffa e falsità in scrittura privata, di cui si ignora l'esito). Nel conferire valore preponderante ai trascorsi criminali del condannato, il Tribunale di sorveglianza non ha, tuttavia, tenuto in adeguata considerazione le indicazioni positive - molto più recenti - contenute nella relazione in data 16 febbraio 2022 redatta dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, che, nell'esprimere parere favorevole alla concessione di misura alternativa, ha, tra l'altro, valorizzato il progetto di attività di volontariato come addetto alla segreteria e all'ufficio di accoglienza proposto dall'Associazione "[OSCURATO:PERSONA]", che gestisce un servizio di ambulanze. A tale riguardo, rileva il Collegio che il giudice a quo è incorso in un palese travisamento, poiché, a pag. 2 del provvedimento impugnato, ha affermato che "nessuna risposta è pervenuta in seguito alla richiesta di informazioni in merito alla attività di volontariato prospettata dal detenuto presso la sede della Associazione" prima menzionata, mentre, in atti, si rinvengono due note inviate dalla predetta "Onlus", l'una, recante la data del 19 novembre 2021 e contenente l'indicazione delle mansioni e dell'orario di lavoro proposti (depositata all'udienza del 17 febbraio 2022) e, l'altra, inviata al Tribunale di sorveglianza a mezzo p.e.c. il 16 febbraio 2022, confermativa dell'attività di volontariato in questione. Ritiene questa Corte che l'aver trascurato il giudice a quo un dato di rilevante importanza per il reinserimento del condannato inficia in modo decisivo la motivazione del provvedimento, perché lo rende manchevole delle ragioni (complete) in base alle quali, in una valutazione complessiva, i più recenti elementi positivi debbano essere destinati a "soccombere" davanti a risalenti condotte criminali. 3.2. Anche nell'aver dichiarato inammissibile l'istanza subordinata di semilibertà, l'ordinanza impugnata non resiste alle censure del ricorrente, in quanto non appare conforme al disposto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 50 Ord. pen., che recita: "...nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena". Ed invero, rilevato che BILLITTERI ha, pacificamente, in base agli atti, espiato in toto la pena per il reato ostativo di 'prima fascia' (art. 630 cod. pen.) e gli resta da espiare solo la frazione di pena (o parte di essa) relativa alla rapina aggravata, prevista non dal comma 1 dell'art. 4-bis, ma dal comma i-ter dello stesso articolo, è evidente che, nel caso di specie, soccorre il comma 2 dell'art. 50 come sopra riportato, che prevede, appunto, l'ammissione al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena, ferma restando la necessità di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a tale beneficio. 4. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati e alle indicazioni fornite, dovrà procedere a nuova valutazione delle due istanze proposte dal condannato, avvalendosi di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli trascurati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di