Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33747/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti1 . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. SABLAOUI Anis ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione a ipotesi dì detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 commi 1 e 1 bis dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede.

Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini dì opinabffità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie dove il ricorrente sì duole della corretta valutazione della prova di reità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti1 . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SABLAOUI Anis ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione a ipotesi dì detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 commi 1 e 1 bis dPR 309/90. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini dì opinabffità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie dove il ricorrente sì duole della corretta valutazione della prova di reità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 33747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris