CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IcttelseAt-ite-4e coinslkisioni del PG A-S8k4N-T-A-[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 6 dicembre 2022, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in ordine ai resti di resistenza a un pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 337 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 24 settembre 2022 in Conversano. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 444 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.u.p. avrebbe applicato una pena eccessiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel caso di specie trova applicazione l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che consente il ricorso per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. Con la locuzione di "pena illegale", il legislatore ha recepito l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell'ambito della sindacabilità - in punto determinazione della pena - della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Al riguardo, l'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette. Si tratta di casi - non sussistenti nel caso in esame - in cui la pena viene determinata contra legem, ad esempio in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen. ovvero viene indicata come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione.Il vizio di motivazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., invece, non può essere ricollegato al concetto di "pena illegale" e non trova spazio in sede di legittimità. Non sussistono di conseguenza i presupposti di ammissibilità del ricorso indicati dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am