CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46201/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, costituto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare preposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello cli [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., aveva sostituito, nei confronti del predetto, la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per mezzo del offensore di fiducia, propone ricorso di cassazione, con cui deduce, da quanto è dato comprendere, il vizio di motivazione, in quanto essa, per un verso, r:ol av rebbe adeguatamente dato conto delle ragioni che, ex art. 276 cod. proc. pen., sono state poste a fondamento dell'aggravamento del quadro cautelare e, per altro verso, sarebbe illogica, perché l'aggravamento è stato ritenuto sulla base di una ipotizzabile violazione delle prescrizioni imposte con la misura domiciliare, violazione che, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, allo stato, non accertata. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va premesso che, con sentenza confermata dalla Corte di appelo in data 11 maggio 2021, il ricorrente, all'esito del giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 17 mila eurc di multa per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 159C. Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appello, su r chies .:a dal Procuratore generale, ha sostituito in aggravamento la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in quanto il 24 giugno 2021 i Cara:)inieri avevano proceduto al sequestro, a carico dell'Hicham, di sei cartucce cal. 12 a seguito della denuncia sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il ricorrente aveva minacciato di incendiargli l'attività commerciale e l'autovattura se avesse denunciato alla Forze dell'ordine la sua attività di spacciatore 5. Ciò posto, il motivo dedotto dal ricorrente, con il quale censura la motivazione in relazione alle condizioni indicate dall'art. 276 cod. pro:. pan., è del tutto eccentrico rispetto alle ragioni che hanno condotto alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, in quanto — come emerge anche dal provvedimento impugnato (p. 3) - il Procuratore generale, a sostegno della richiesta di aggravamento, ha espressamente indicato l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente l'applicazione di una misura cautelare più grave "quando le esigenze cautelari risultano aggravate". 6. E' perciò fuori fuoco il motivo confezionato dal ricorrente, in quanto la misura è stata disposta non ai sensi non dell'art. 276 cod. proc. peri., ma, appunto, dell'art. 299 cod. proc. pen., sul presupposto dell'inadeguatezza della prima misura a salvaguardare le esigenze cautelari sottese al provvedimento impositivo della cautela, a causa della denuncia sporta il 24 giugno da [OSCURATO:PERSONA], il quale, come ampiamente descritto nel provvedimento impugnato (p. 3- 4), venuto a sapere che la compagna continuava a rifornirsi di droga dall'Hicham e, per tale motivo, gli aveva comunicato la sua intenzione di denunciarli), era stato minacciato dall'Hicham stesso, che, peraltro, aveva dato inoaricp a un correo di incendiargli la vettura, il che, per un mero errore esecutivo, non era avvenuto. 7. Orbene, come anticipato, il ricorrente non si misura con le ragioni, in diritto e in fatto, poste a fondamento del provvedimento impugnato, il che comporta l'inammissibilità del ricorso. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:e delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 23/11/2021. Il Consigliere estensore I