Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 49547/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con separati ma identici ricorsi, impugnano l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di appello cautelare, ha confermato le ordinanze in data 29 aprile 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Deducono:

1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati avuto riguardo sia al dato temporale dei fatti oggetto della provvisoria incolpazione rispetto al momento applicativo della massima misura custodiale che all'assenza di elementi specificamente indicativi del requisito che deve sorreggere l'applicazione della misura custodiale di massima intensità in luogo di quella richiesta della medesima intensità ma differente nella modalità di applicazione".

Con il motivo si denuncia l'omessa motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento ai precedenti penali.

1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, co. 3 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato quanto alla mancata adeguatezza degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico.

Pur non ritenendo la attuale sussistenza di concrete esigenze cautelari, e ciò per le ragioni indicate, ai Giudici dell'Appello era stata comunque richiesta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione (...) e a tal fine era stata depositata idonea documentazione lavorativa".

Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2.

Successivamente è pervenuta dichiarazione di rinuncia i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.

1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

At

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con separati ma identici ricorsi, impugnano l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di appello cautelare, ha confermato le ordinanze in data 29 aprile 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati avuto riguardo sia al dato temporale dei fatti oggetto della provvisoria incolpazione rispetto al momento applicativo della massima misura custodiale che all'assenza di elementi specificamente indicativi del requisito che deve sorreggere l'applicazione della misura custodiale di massima intensità in luogo di quella richiesta della medesima intensità ma differente nella modalità di applicazione". Con il motivo si denuncia l'omessa motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento ai precedenti penali. 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, co. 3 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato quanto alla mancata adeguatezza degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. Pur non ritenendo la attuale sussistenza di concrete esigenze cautelari, e ciò per le ragioni indicate, ai Giudici dell'Appello era stata comunque richiesta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione (...) e a tal fine era stata depositata idonea documentazione lavorativa". Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Successivamente è pervenuta dichiarazione di rinuncia i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. At
Sentenza Cassazione n. 49547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris