Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2024
ECLI:EU:T:2024:898
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0440_RES
Causa T‑440/22
[OSCURATO:PERSONA]. coop. arl (UIV [OSCURATO:PERSONA])
contro
Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’11 dicembre 2024
«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione riguardante il progetto TTD.EU (“[OSCURATO:PERSONA]: Taste the Difference”) – Azioni di informazione e di promozione di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi – Sospensione della convenzione di sovvenzione – Sospetti di frode nell’ambito di un’indagine penale relativa a un’altra convenzione di sovvenzione – Responsabilità contrattuale»
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto assoggettato al diritto nazionale – Applicabilità del diritto nazionale sostanziale
(Art. 272 TFUE)
(v. punti 35, 115, 117)
Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Principi generali di diritto dell’Unione – Rispetto da parte delle istituzioni dell’Unione nel caso di atti che si inscrivono in un contesto contrattuale – Competenza del giudice dell’Unione – Necessità di una clausola compromissoria che attribuisca tale competenza
(Art. 272 TFUE)
(v. punto 38)
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito di un progetto volto a promuovere i prodotti agricoli del mercato interno nei paesi terzi – Sospetti di frode nei confronti del contraente nell’ambito di un’altra convenzione di sovvenzione – Decisione di sospensione della convenzione di sovvenzione da parte dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) sulla base di tali semplici sospetti riguardanti l’esecuzione di quest’altra convenzione – Base giuridica di tale decisione – Clausola della convenzione di sovvenzione che non consente la sua sospensione sulla base di tali sospetti – Invalidità della decisione di sospensione
(Art. 272 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046)
(v. punti 71‑74, 79, 87‑91)
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito di un progetto volto a promuovere i prodotti agricoli del mercato interno nei paesi terzi – Ricorso per responsabilità contrattuale – Determinazione della legge applicabile – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti cumulativi
(Artt. 272 e 340 TFUE)
(v. punti 120, 121)
[OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 272 TFUE, in forza di una clausola compromissoria, il Tribunale si pronuncia sulla questione inedita della validità della decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) di sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU (
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) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con la sua sentenza, il Tribunale dichiara l’invalidità della decisione impugnata, constata che non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta a ordinare alla REA di revocare la sospensione della convenzione di sovvenzione TTD.EU e respinge la domanda di risarcimento di cui era altresì investito.
Nel dicembre 2019, a seguito di un invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, la ricorrente, associazione italiana [OSCURATO:PERSONA]. coop. arl (UIV [OSCURATO:PERSONA]), ha concluso con l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) la convenzione di sovvenzione TTD.EU. A decorrere dall’aprile 2021, la REA è stata incaricata dell’esecuzione delle azioni assicurate dalla Chafea.
Nel maggio 2021 è stato avviato un procedimento penale a livello nazionale, in Italia, contro l’amministratore delegato e il direttore finanziario della ricorrente per sospette frodi nell’ambito di una convenzione di sovvenzione coordinata dalla ricorrente diversa dalla convenzione di sovvenzione TTD.EU (in prosieguo: l’«indagine penale italiana»). Nel luglio 2021 la ricorrente ha informato la REA che la Guardia di Finanza di Milano (Italia) aveva condotto un audit presso di essa, nell’ambito di tale indagine penale. Successivamente, nell’agosto 2021, la ricorrente e la responsabile incaricata della convenzione di sovvenzione TTD.EU in seno alla REA si sono riunite. Nel corso di tale riunione, la responsabile in seno alla REA avrebbe osservato che, poiché l’indagine penale italiana riguardava un’altra convenzione, la convenzione di sovvenzione TTD.EU poteva proseguire la sua normale esecuzione, senza che fosse necessario adottare una misura riguardante detta esecuzione.
Nel gennaio 2022 la REA è stata informata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del fatto che nel dicembre 2021 quest’ultimo aveva avviato un’indagine riguardante accuse di frode e altre irregolarità nell’attuazione delle convenzioni di sovvenzione concluse dalla ricorrente, tra le quali figurava la convenzione di sovvenzione TTD.EU.
Un mese più tardi, la REA ha comunicato alla ricorrente, con una lettera di preinformazione, la sua intenzione di sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU. Dopo aver respinto le osservazioni della ricorrente, la REA ha confermato, nel maggio 2022, la sua volontà di sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU mediante la decisione impugnata, sulla base dell’articolo 33.2.1, lettera a), di detta convenzione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Conformemente a tale articolo, la REA può sospendere l’attuazione dell’azione della convenzione di sovvenzione «[s]e un beneficiario (o qualsiasi persona fisica autorizzata a rappresentarlo o a prendere decisioni in suo nome) ha commesso o è sospettato di aver commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi, o una grave violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (…)». È in tali circostanze che la ricorrente ha adito il Tribunale affinché constatasse l’invalidità della decisione impugnata, ordinasse alla REA di revocare la sospensione della convenzione di sovvenzione TTD.EU e condannasse la REA a versarle un risarcimento per il danno morale e materiale che essa avrebbe subìto.
Dopo la presentazione di tale ricorso, l’indagine dell’OLAF è stata chiusa nel dicembre 2022. Sulla base delle conclusioni di tale indagine, l’OLAF aveva quindi inviato alla REA raccomandazioni finanziarie, la cui attuazione, per quanto riguarda la convenzione di sovvenzione TTD.EU, non aveva dato luogo, alla data dell’udienza, a misure di esecuzione.
Successivamente, la REA ha presentato una domanda di non luogo a statuire nella quale ha informato il Tribunale del fatto che la sospensione di detta convenzione di sovvenzione era stata revocata. In seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale domanda di non luogo a statuire alla quale si è opposta.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, da un lato, dopo aver ricordato le disposizioni pertinenti, sia del diritto dell’Unione sia del diritto civile belga, che disciplinano il contratto in cui è inserita la clausola compromissoria nel caso di specie e, dall’altro, dopo aver respinto la domanda di non luogo a statuire della REA, nei limiti in cui la ricorrente, con il suo ricorso, mira a ottenere che il Tribunale si pronunci sulla controversia che la oppone alla REA in ordine all’applicazione della convenzione di sovvenzione TTD.EU e constati l’invalidità della decisione di sospendere detta convenzione, il Tribunale esamina la validità della decisione impugnata. A tal fine, esso interpreta l’articolo 33.2.1 della convenzione di sovvenzione TTD.EU.
Anzitutto, alla luce della formulazione dell’articolo 33.2.1, lettera a), i), il Tribunale constata che l’amministratore delegato e il direttore finanziario della ricorrente, che erano oggetto dell’indagine penale italiana per sospetti di frode connessi all’esecuzione di un’altra convenzione di sovvenzione, sono persone fisiche autorizzate a rappresentare o ad adottare decisioni in nome della ricorrente. Nel caso di specie, il direttore finanziario ha firmato sia la convenzione di sovvenzione TTD.EU sia la convenzione di sovvenzione di cui trattasi nell’indagine penale italiana, in nome della ricorrente, e l’amministratore delegato ha firmato, in nome della ricorrente, la lettera di attribuzione per l’esecuzione delle azioni connesse alla convenzione di sovvenzione TTD.EU. Pertanto, il Tribunale osserva che, i sospetti di frode riguardanti l’amministratore delegato e il direttore finanziario della ricorrente potrebbero, in linea di principio, giustificare la sospensione della convenzione di sovvenzione, in quanto essi sono autorizzati a rappresentare o ad adottare decisioni in nome della ricorrente.
Il Tribunale stabilisce poi se la REA potesse qualificare tali persone fisiche come «persone sospettate di frode», ai sensi dell’articolo 33.2.1, lettera a), i), giustificando così la sospensione della convenzione. A tal riguardo, occorre rilevare che detto articolo si riferisce in generale ai sospetti di aver commesso «errori sostanziali, irregolarità o frodi», senza precisare l’origine o la fonte di tali sospetti. Pertanto, l’esistenza di un’indagine penale fondata su sospetti di frode, come nel caso di specie, potrebbe costituire, in linea di principio, una fonte di «sospetti di frode» ai sensi dell’articolo 33.2.1, lettera a), i), della convenzione di sovvenzione TTD.EU.
Infine, il Tribunale esamina la questione se la REA, adottando la decisione impugnata, potesse sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU in forza dell’articolo 33.2.1, lettera a), i), nonostante il fatto che i sospetti di frode a carico dell’amministratore delegato e del direttore finanziario della ricorrente derivassero dall’indagine penale italiana riguardante una convenzione di sovvenzione diversa. Su tale punto, il Tribunale procede a un’interpretazione dettagliata delle lettere a) e b) dell’articolo 33.2.1, alla luce, in particolare, delle disposizioni del codice civile belga.
Da un lato, per quanto riguarda l’articolo 33.2.1, lettera a), il Tribunale precisa che la lettera a), i), non contiene alcun riferimento alla convenzione di sovvenzione TTD.EU, cosicché sospetti di frode relativi all’esecuzione di un’altra convenzione potrebbero giustificare la sospensione della convenzione TTD.EU. Tuttavia, la lettera a), punto ii), contiene tale riferimento. Dall’altro, conformemente all’articolo 33.2.1, lettera b), la REA può sospendere l’attuazione della convenzione di sovvenzione «[s]e un beneficiario (o qualsiasi persona fisica autorizzata a rappresentarlo o a prendere decisioni in suo nome) ha commesso – nel quadro di altre sovvenzioni dell’[Unione] o di Euratom ad esso concesse in condizioni analoghe – errori, irregolarità, frodi (…)». Pertanto, una lettura dell’articolo 33.2.1, lettera a), i), secondo la quale sospetti di frode riguardanti un’altra convenzione potrebbero giustificare la sospensione della convenzione TTD.EU equivarrebbe a privare di effetto utile l’articolo 33.2.1, lettera b).
Pertanto, il Tribunale considera che, decidendo di sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU a causa del fatto che l’amministratore delegato e il direttore finanziario della ricorrente erano sospettati di frode nell’ambito di una diversa convenzione di sovvenzione, la REA ha violato l’articolo 33.2.1, lettera a), i), della convenzione di sovvenzione TTD.EU, rendendo tale decisione invalida.
In secondo luogo, poiché la sospensione della convenzione di sovvenzione TTD.EU è stata nel frattempo revocata, il Tribunale ha constatato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda diretta a che il Tribunale ordinasse alla REA di revocare la sospensione.
In terzo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento, dopo aver constatato che occorre statuire su tale domanda nonostante il fatto che la sospensione della convenzione di sovvenzione TTD.EU sia stata revocata, il Tribunale rileva che, secondo il codice civile belga, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative affinché sia risarcito un danno di natura contrattuale, ossia l’inadempimento del contratto, un danno e un nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno.
È vero che il Tribunale osserva che la REA ha deciso, con la decisione impugnata, di sospendere la convenzione di sovvenzione TTD.EU, in violazione del suo articolo 33.2.1, lettera a), i). Tuttavia, esso ritiene che, se è verosimile che, a seguito della sospensione della convenzione di sovvenzione TTD.EU, la ricorrente sia stata probabilmente indotta a sospendere o annullare taluni eventi programmati ai fini dell’esecuzione della convenzione, nondimeno essa non prova che i danni materiali da essa lamentati si siano in concreto prodotti nel caso di specie. La ricorrente non prova neppure il danno morale, sotto forma di danno alla reputazione e all’immagine, che essa afferma di aver subìto.
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) Convenzione di sovvenzione n. 874904 avente ad oggetto la realizzazione di un progetto intitolato «[OSCURATO:PERSONA]: Taste the Difference – TTD.EU» diretta a promuovere i vini italiani e spagnoli sui mercati della Cina e degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione TTD.EU»).