CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4729-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - CantfOriCOITClite - avverso la sentenza n. 4426/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente impugnava un provvedimento di irrogazione di sanzioni del 21 maggio 2018 in merito ad una violazione doganale avvenuta nel 2015 (accertata in seguito ad una perquisizione domiciliare avvenuta a Bormio in data 17 giugno 2015 nell'ambito di un procedimento penale successivamente archiviato, perquisizione nell'ambito della quale venivano rinvenuti, nell'abitazione del contribuente, una collana di perle, un orologio Rolex e un orologio Cartier, tutta merce acquistata in Svizzera e non denunciata alla dogana); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che i beni oggetto di c:ontestazione erano stati rinvenuti nell'ambito di una perquisizione disposta in relazione ad una indagine penale in una cassaforte dell'abitazione del contribuente, senza che fosse stata data prova di quando fossero stati immessi in consumo nei territorio doganale, non potendosi fare riferimento alla documentazione sull'origine della provenienza, che può avere rilievo in un processo penale ma non certo nel processo tributario ove tali date non possono essere riscontrate nella contabilità generale dei fornitori degli articoli sequestrati e in quelle delle banche di quest'ultimi e del Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- contribuente, sicché non vi è prova della data di acquisizione della proprietà di tali beni e lo stesso dicasi per la prova di immissione al consumo domestico che non è stato possibile accertare cosicché l'obbligazione tributaria nasce, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, al momento in cui il fatto è accertato e cioè il 17 giugno 2015, ossia momento del ritrovamento della merce da parte della Guardia di finanza e pertanto l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali non si è prescritta e conseguentemente è pienamente legittimo il provvedimento impugnato emesso il 21 maggio 2018. Il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle dogane si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione &l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 84 del T.U. n. 43 del 1973 nel testo modificato dall'art. 60 del D.L. n. 1 del 2012 sul punto relativo alla decorrenza della prescrizione triennale dei diritti doganali in quanto il termine prescrizionale di tre anni per le violazioni doganali inizia a decorrere dal momento in cui la merce sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti termine che non può che farsi decorrere, in assenza di altri elementi, che dalla data del loro acquisto (avvenuto nel 2000 per l'orologio Rolex, nel 2005 per la collana di perle e nel 2011 per l'orologio Cartier), cosicchè per tutti e tre i suddetti beni sarebbe decorso il termine Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- triennale di prescrizione dal momento che il provvedimento è stato notificato nel 2018. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, contenuta nel controricorso, secondo cui dietro la denuncia di una violazione di legge si nasconderebbe il tentativo surrettizio del ricorrente di rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. Il motivo di impugnazione è infatti chiaramente e univocamente diretto a denunciare in diritto la violazione delle norme lin tema di decorrenza della prescrizione triennale dei diritti doganali e di individuazione del dies a quo. Nel merito il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purché la "notizia criminis", costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione (Cass. n. 4639 del 2020); in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato„ ai fini della proroga sino a tre anni del termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione e di quello di decadenza per la revisione Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- dell'accertamento ex art. 11 del d.11gs. n. 374 del 1990, è sufficiente che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, non essendo necessario individuare sin da quel momento l'autore materiale del reato (Cass. n. 24716 del 2020); in tema di accertamento dei tributi doganali, ove l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione della "notitia criminis" al contribuente può essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3 dell'art. 221 del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, regola che prevale sulle norme nazionali, applicandosi sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, sia a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. :11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto funzionale ad impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e che il debitore si avvantaggi dell'ostacolo all'azione amministrativa derivante dall'indagine penale. Ne consegue che la causa di "sospensione" opera fino alla data di irrevocabilità della sentenza definitoria del procedimento penale mentre, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito che: 1) la notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente dall'autorità statale; 2) tale atto 'pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali dii polizia giudiziaria (Cass.n. 25979 del 2019); in tema di tributi doganali, nel caso di immissione in consumo della merce estera destinata al consumo interno e indebitamente sottratta ai vincoli doganali o comunque non Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- presentata ai relativi controlli, ai sensi dei commi 1, 5 e 6 dell'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, l'obbligazione tributaria si considera sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilirlo, è stato accertato (nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata sul presupposto che correttamente il termine triennale di prescrizione per la riscossione dei tributi doganali ex art. 84, comma 2, lett. d, del d.P.R. n. 43 del 1973 fosse stato fatto decorrere dalla data di esigibilità dei diritti, ossia da quella di accertamento: Cass. n. 1954 del 2020); in tema di azioni di recupero dei dazi "a posteriori", qualora l'obbligazione doganale tragga origine da un fatto-reato, indipendentemente dal tipo di provvedimento conclusivo adottato dall'autorità giudiziaria, il termine triennale previsto dall'art. 221 par. 3 del Regolamento Consiglio CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (e dagli artt. 84, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ed 11, comma quinto, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374) per il recupero del dazio, inizia a decorrere (ai sensi dell'art. 221, par. 4 del codice doganale comunitario e dell'art. 84, comma terzo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) dalla data in cui l'accertamento compiuto dal giudice penale deve intendersi definito, e dunque se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato dal momento in cui divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., o, in ogni altro caso, dalla data della pubblicazione (artt. 409 e 411 cod. proc. pen.: Cass. n. 8322 del 2013). La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati là dove - affermando che i beni oggetto di contestazione sono stati rinvenuti nell'ambito di una perquisizione in una cassaforte dell'abitazione del contribuente, Ric. 2020 n. 04729 sez. MT ud. 27-04-2022 -6- senza che fosse stata data prova di quando fossero stati immessi in consumo nel territorio doganale, non potendosi fare riferimento alla documentazione sull'origine della provenienza, che può avere rilievo in un processo penale ma non certo nel processo tributario ove tali date non possono essere riscontrate nella contabilità generale dei fornitori degli articoli sequestrati e in quelle delle banche di quest'ultimi e del contribuente, sicché non vi è prova della data di acquisizione della proprietà di tali beni e lo stesso dicasi per la prova di immissione al consumo domestico che non è stato possibile accertare cosicché l'obbligazione tributaria nasce, ai sensi delVart. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973 al momento in cui il fatto è accertato e cioè il 17 giugno 2015, momento del ritrovamento della merce da parte della Guardia di finanza e pertanto l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali non si è prescritta e conseguentemente è pienamente legittimo il provvedimento impugnato emesso il 21 maggio 2018 - per un verso, nel negare che il termine di prescriizione debba decorrere dall'asserito momento dell'acquisto dei beni oggetto di contestazione doganale, ha aderito al principio secondo cui l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato e si sia in presenza di una notitia criminis (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio, cosicché non assumono rilievo le o:sservazioni della parte contribuente, svolte nel ricorso e nella successiva memoria, volte ad evidenziare la circostanza che lo stesso contribuente non sia stato condannato: nella specie i beni oggetto di contestazione sono stati rinvenuti, custoditi in una Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -7- cassaforte posta nell'abitazione del contribuente solo a seguito di una perquisizione disposta nell'ambito di un procedimento penale); per un altro verso, attribuendo rilevanza alla circostanza che il contribuente non avesse palesato il possesso dei beni in questione ma li avesse custoditi presso la propria abitazione ha altresì aderito al principio secondo cui ove l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione della "notitia criminis" al contribuente può essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3 dell'art. 221 del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, regola che prevale sulle norme nazionali, applicandosi sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, sia a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto funzionale ad impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e che il debitore si avvantaggi dell'ostacolo all'azione amministrativa derivante dall'indagine penale; per un altro verso ancora, non ritenendo possibile accertare con sicurezza il momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria in assenza di una documentazione adeguata, ha infine aderito al principio secondo cui l'obbligazione tributaria si considera sorta al momento in cui il fatto è stato accertato tutte le volte in cui, come nel caso di specie, non sia stato possibile accertare quando si sia verificato. Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impuqnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 04729 sez. MT - ud. 27-04-2022 -8- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così