CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08363/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., non è deducibile, giacché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giudice di merito, sulla base di quanto documentalmente dimostrato, ha ritenuto provata la volontà di “sequestrare” i beni di proprietà della persona offesa per indurla a contribuire al pagamento della sanzione amministrativa inflitta (si vedano pag. 3 e 4); considerato che, l'asserita illogicità della motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, in quanto non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; avendo il giudice il giudice di merito esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]