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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 39089/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 2 giugno 1981 in Nigeria avverso l'ordinanza resa 1'11 marzo 2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha respinto l'istanza di riesame presentato dal ricorrente nella veste di indagato per il reato di ricettazione, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 14 Febbraio 2022 dal GIP del Tribunale di Firenze avente ad oggetto la somma di oltre 40.000 C rinvenuta nella disponibilità dell'Ebojie, occultata in tre contenitori di detersivo, all'aeroporto di Firenze mentre era diretto ad attraversare la frontiera in partenza per Lagos. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 125 comma 3 e 321 cod. proc.pen., 648 cod.pen. , 4 e 5 decreto legislativo 74/2000, poiché secondo orientamento giurisprudenziale più rigoroso il fumus commissi delitti pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza necessita di concreti e persuasivi elementi di fatto che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma alla condotta dell'indagato, e in particolare si rende necessario individuare la tipologia del reato presupposto che si colloca a monte delle condotte di ricettazione.

Nel caso in esame invece il decreto di sequestro preventivo si è limitato a richiamare elementi che non spiegano da quale delitto presupposto sia derivata la somma in vincolo.

In particolare lamenta il ricorrente che dalle indagini della Guardia di finanza non sono emersi elementi che consentano di ricondurre la somma oggetto dell'ipotizzata ricettazione ad un reato contro il patrimonio o in tema di stupefacenti, mentre il tribunale del riesame ha sostenuto che si tratterebbe del profitto di evasione fiscale, senza tuttavia specificare per quali periodi di imposta e in relazione a quali ricavi.

Il tribunale ha altresì omesso di prendere in considerazione quanto evidenziato con la memoria e cioè che in relazione alla somma di denaro rinvenuta l'imposta evasa sarebbe al più non superiore a 17.500 C e quindi penalmente irrilevante. 3.11 ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Occorre premettere che il ricorso per Cassazione avente ad oggetto misura cautelare reale è ammissibile soltanto per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione.

Risulta inoltre che l'indagato ha giustificato la somma di denaro rinvenuta nel suo possesso dapprima riconducendola all'incarico ricevuto da un terzo soggetto e poi definendola frutto di risparmi della propria azienda.

Nel provvedimento impugnato il tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto da cui desumere che la somma in sequestro sarebbe provento di evasione fiscale, considerato che l'indagato dal 2016 non ha presentato dichiarazione dei redditi, ha percepito indebitamente negli anni il reddito di cittadinanza e di altre somme previste dal decreto cd.

Rilancio e ha dichiarato che il denaro sequestrato era costituito da proventi della sua attività commerciale.

Il tribunale ha, pertanto, fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente per giustificare l'apposizione del vincolo sulla somma di denaro la sussistenza del fumus commissi delitti.

Né il ricorrente ha contestato gli elementi di fatto valorizzati dal tribunale e si è limitato ad osservare che anche a voler ritenere la somma di denaro sottratta al fisco, considerato che l'indagato dal 2016 non presenta dichiarazione dei redditi, la stessa comporterebbe un'evasione di imposta che non supererebbe la soglia della rilevanza penale; va di contro rilevato che il tribunale ha considerato la somma di 40.000 euro come provento netto del reato di evasione, e non come somma di denaro da sottrarre all'imposizione fiscale e calcolare pertanto come base imponibile, e che dal prossimo esito delle indagini potrebbero emergere ulteriori elementi anche a sostegno di un'ipotesi di autoriciclaggio dei proventi sequestrati. 4.11 rigetto del ricorso impone la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D orsellino Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 2 giugno 1981 in Nigeria avverso l'ordinanza resa 1'11 marzo 2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha respinto l'istanza di riesame presentato dal ricorrente nella veste di indagato per il reato di ricettazione, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 14 Febbraio 2022 dal GIP del Tribunale di Firenze avente ad oggetto la somma di oltre 40.000 C rinvenuta nella disponibilità dell'Ebojie, occultata in tre contenitori di detersivo, all'aeroporto di Firenze mentre era diretto ad attraversare la frontiera in partenza per Lagos. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 125 comma 3 e 321 cod. proc.pen., 648 cod.pen. , 4 e 5 decreto legislativo 74/2000, poiché secondo orientamento giurisprudenziale più rigoroso il fumus commissi delitti pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza necessita di concreti e persuasivi elementi di fatto che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma alla condotta dell'indagato, e in particolare si rende necessario individuare la tipologia del reato presupposto che si colloca a monte delle condotte di ricettazione. Nel caso in esame invece il decreto di sequestro preventivo si è limitato a richiamare elementi che non spiegano da quale delitto presupposto sia derivata la somma in vincolo. In particolare lamenta il ricorrente che dalle indagini della Guardia di finanza non sono emersi elementi che consentano di ricondurre la somma oggetto dell'ipotizzata ricettazione ad un reato contro il patrimonio o in tema di stupefacenti, mentre il tribunale del riesame ha sostenuto che si tratterebbe del profitto di evasione fiscale, senza tuttavia specificare per quali periodi di imposta e in relazione a quali ricavi. Il tribunale ha altresì omesso di prendere in considerazione quanto evidenziato con la memoria e cioè che in relazione alla somma di denaro rinvenuta l'imposta evasa sarebbe al più non superiore a 17.500 C e quindi penalmente irrilevante. 3.11 ricorso è infondato e non merita accoglimento. Occorre premettere che il ricorso per Cassazione avente ad oggetto misura cautelare reale è ammissibile soltanto per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione. Risulta inoltre che l'indagato ha giustificato la somma di denaro rinvenuta nel suo possesso dapprima riconducendola all'incarico ricevuto da un terzo soggetto e poi definendola frutto di risparmi della propria azienda. Nel provvedimento impugnato il tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto da cui desumere che la somma in sequestro sarebbe provento di evasione fiscale, considerato che l'indagato dal 2016 non ha presentato dichiarazione dei redditi, ha percepito indebitamente negli anni il reddito di cittadinanza e di altre somme previste dal decreto cd. Rilancio e ha dichiarato che il denaro sequestrato era costituito da proventi della sua attività commerciale. Il tribunale ha, pertanto, fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente per giustificare l'apposizione del vincolo sulla somma di denaro la sussistenza del fumus commissi delitti. Né il ricorrente ha contestato gli elementi di fatto valorizzati dal tribunale e si è limitato ad osservare che anche a voler ritenere la somma di denaro sottratta al fisco, considerato che l'indagato dal 2016 non presenta dichiarazione dei redditi, la stessa comporterebbe un'evasione di imposta che non supererebbe la soglia della rilevanza penale; va di contro rilevato che il tribunale ha considerato la somma di 40.000 euro come provento netto del reato di evasione, e non come somma di denaro da sottrarre all'imposizione fiscale e calcolare pertanto come base imponibile, e che dal prossimo esito delle indagini potrebbero emergere ulteriori elementi anche a sostegno di un'ipotesi di autoriciclaggio dei proventi sequestrati. 4.11 rigetto del ricorso impone la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D orsellino Se
Decreto Cassazione n. 39089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris