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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10018/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YLEUU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NUVB2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VGN50) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269) - si veda pag. 9 della sent. impugnata ove si evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di ciascuno degli imputati (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. (E-1) 265826-01) e l'inidoneità delle dichiarazioni ammissive degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 35703 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 271454-01) rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la conferma della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato, è manifestamente infondato, poiché sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da appropriato esame delle deduzioni difensive in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123-01) - si veda pag. 10 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YLEUU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NUVB2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VGN50) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269) - si veda pag. 9 della sent. impugnata ove si evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di ciascuno degli imputati (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. (E-1) 265826-01) e l'inidoneità delle dichiarazioni ammissive degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 35703 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 271454-01) rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la conferma della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato, è manifestamente infondato, poiché sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da appropriato esame delle deduzioni difensive in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123-01) - si veda pag. 10 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris