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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 596/2026

ECLI:EU:C:2026:298
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0229 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Mercato unico dei servizi finanziari – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “informazione privilegiata” – Criteri – Carattere pubblico dell’informazione – Articolo 17 – Comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata da parte di un emittente – Decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare un appalto pubblico a un’impresa offerente – Vendita anticipata di azioni di tale impresa – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 – Articolo 2 – Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico» Nella causa C‑229/24 [Brännelius] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 21 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2024, nel procedimento TK, OP contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore) e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per TK, da C.-J.

Allansson e M. Schmauch, advokater; – per OP, da C. Cedermark e M. Schmauch, advokater; – per il governo ellenico, da

V. Baroutas e K. Boskovits, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per il governo norvegese, da F. Bergsjø e D.M.

Myr, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Auvret, C. Faroghi e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU 2014, L 173, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di TK e di OP per aver commesso abusi di informazioni privilegiate.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 596/2014 3 I considerando 2, 23, 24 e 49 del regolamento n. 596/2014 enunciano quanto segue: «(2) Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità.

Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico.

Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. (…) (23) La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori.

Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. (…) (24) Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni.

Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa.

La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate. (…) (49) La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati.

Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate.

Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell’emittente.

In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione.

L’emittente è tenuto a comunicare informazioni privilegiate solo se ha richiesto o approvato l’ammissione dello strumento finanziario alla negoziazione». 4 L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue: «Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati». 5 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Informazioni privilegiate», dispone quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 4: «1.

Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; (…)

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. (…)». 6 L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Abuso di informazioni privilegiate», prevede quanto segue: «1.

Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. (…)

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L’utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente (…); c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; (…) (…) Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. (…)». 7 L’articolo 14 del regolamento n. 596/2014, intitolato «Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate», dispone quanto segue: «Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate». 8 Al capo 3, intitolato «Obblighi di comunicazione», figura l’articolo 17 di tale regolamento, a sua volta intitolato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate», che è così formulato: «1.

L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE ( GU 2004, L 390, pag. 38 )].

L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. (…)

4. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. (…) Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

In alternativa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario; b) è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e d) l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate. (…)

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. (…)

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le [piccole e medie imprese (PMI)], possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato. (…)».

Direttiva 2014/57/UE 9 L’articolo 3 della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) ( GU 2014, L 173, pag. 179 ), intitolato «Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate: a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; (…) (…) Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni. (…)

6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica. (…)».

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 10 Il considerando 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2016, L 173, pag. 47 ), enuncia quanto segue: «Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente.

Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l’Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell’effettiva divulgazione al pubblico». 11 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico», è così formulato: «1.

Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: a) diffondere le informazioni privilegiate: i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia; ii) gratuitamente; iii) simultaneamente in tutta l’Unione; b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni.

La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l’identità dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l’identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l’oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l’ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. (…)».

Diritto svedese Legge sulla libertà di stampa (1949:105) 12 L’articolo 1 del capo 2 del tryckfrihetsförordningen (1949:105) [legge sulla libertà di stampa (1949:105)] (SFS 1949, n. 105), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Al fine di promuovere la libertà di espressione, un’informazione libera e pluralista e una creazione artistica libera, tutti hanno il diritto di accedere ai documenti pubblici». 13 Ai sensi dell’articolo 4 del capo 2 di tale legge: «Un documento è pubblico se è conservato presso un’autorità e, in forza dell’articolo 9 o dell’articolo 10, si considera ricevuto da un’autorità o redatto da un’autorità». 14 L’articolo 15 del capo 2 di detta legge così dispone: «Chiunque richieda un documento pubblico divulgabile deve avere immediatamente o il più presto possibile e gratuitamente accesso al documento in loco in modo che esso possa essere letto, ascoltato o altrimenti percepito.

Un documento può anche essere trascritto, riprodotto per immagini o utilizzato per la trasmissione sonora.

Se un documento non può essere fornito senza divulgare una parte del documento che non deve essere resa pubblica, le parti del documento divulgabili devono essere messe a disposizione del richiedente in una trascrizione o in una copia. (…)».

Legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari (2016:1307) 15 La lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (2016:1307) [legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari (2016:1307)] (SFS 2016, n. 1307), nella versione applicabile al procedimento principale, recepisce nell’ordinamento giuridico svedese la direttiva 2014/57. 16 Ai sensi dell’articolo 4 del capo 1 di tale legge: «Ai fini della presente legge, si intende per: (…) informazioni privilegiate le informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento [n. 596/2014], (…)». 17 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punto 1, del capo 2 di detta legge: «È condannato per il reato di abuso di informazioni privilegiate

1. chiunque sia in possesso di un’informazione privilegiata e utilizzi tale informazione acquisendo o cedendo sui mercati mobiliari, per conto proprio o per conto di terzi, gli strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce, o chiunque modifichi o annulli un ordine relativo a tali strumenti finanziari, (…).

Il reato è punibile con una pena detentiva massima di due anni.

Se il reato (…) è aggravato, [l’imputato] è condannato per il reato di abuso aggravato di informazioni privilegiate a una pena detentiva di almeno sei mesi fino a un massimo di sei anni. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella primavera del 2018, la Umeå kommunföretag AB (in prosieguo: l’«azienda municipale»), una società per azioni di diritto svedese sulla quale l’Umeå kommun (Comune di Umeå, Svezia) esercita per legge un potere direttivo, ha indetto una gara d’appalto ai fini dell’acquisto di autobus elettrici e stazioni di ricarica. 19 Due società hanno presentato delle offerte, tra le quali figurava la società per azioni di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Altre tre società avevano manifestato il loro interesse a partecipare all’appalto in questione, ma non erano state ammesse a presentare le loro offerte. 20 Con una decisione del 14 maggio 2018, l’azienda municipale ha assegnato l’appalto non alla [OSCURATO:PERSONA], bensì all’altra società offerente.

Con un messaggio di posta elettronica inviato lo stesso giorno alle ore 14:34, l’azienda municipale ha informato dell’esito della gara le cinque società interessate nonché altre ventidue persone che avevano manifestato il loro interesse a seguire la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico senza parteciparvi. 21 [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica è stato ricevuto da un direttore operativo che era il principale responsabile dei contatti con l’azienda municipale nell’ambito dell’appalto pubblico in questione.

Poco dopo, quest’ultimo ha inviato un messaggio a OP per raccomandargli di vendere le partecipazioni detenute da quest’ultimo nella [OSCURATO:PERSONA].

A sua volta, OP ha trasmesso la stessa raccomandazione a TK, anch’egli azionista di tale società. 22 Così, il 14 maggio 2018, alle 14:37, TK ha piazzato un ordine di vendita alla borsa svedese relativo a 73000 azioni della [OSCURATO:PERSONA].

Pochi minuti dopo, alle 14:40, OP ha parimenti venduto 31000 azioni di detta società. 23 Alle 15:22 dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un comunicato stampa sul suo sito internet in cui annunciava di non essersi aggiudicata l’appalto in questione.

La pubblicazione di tale informazione ha causato un crollo significativo del prezzo delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] in borsa.

OP e TK, invece, hanno contenuto le loro perdite, avendo ceduto le azioni di tale società da essi detenute. 24 A causa di tali transazioni, OP e TK sono stati perseguiti penalmente per avere abusato di informazioni privilegiate, operazione vietata dalla legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari, e sono stati condannati dal tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) per il reato ordinario di abuso di informazioni privilegiate ad una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione nonché alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità.

A OP e TK sono stati confiscati beni per importi rispettivamente pari a 51508 corone svedesi (SEK) (circa EUR 4830) e SEK 146536 (circa EUR 13741).

Secondo tale giudice, l’informazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva vinto l’appalto costituiva un’«informazione privilegiata» in quanto presentava un carattere preciso riguardante direttamente tale società ed era idonea ad avere un effetto sul prezzo delle sue azioni.

Detto giudice ha ritenuto che tale informazione non potesse essere considerata resa pubblica prima della pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA], come menzionato al punto precedente della presente sentenza. 25 Investito in appello, lo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia) ha confermato la valutazione del tingsrätt (Tribunale di primo grado) e si è limitato a modificare la pena fissata da quest’ultimo, infliggendo a OP e a TK una pena con sospensione condizionale dell’esecuzione, accompagnata da una sanzione pecuniaria di un importo corrispondente a 150 giorni in luogo della pena del lavoro di pubblica utilità. 26 OP e TK hanno proposto impugnazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema, Svezia) avverso la sentenza pronunciata in appello dallo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma).

Con le loro impugnazioni, essi chiedono di essere assolti, sostenendo che l’informazione relativa alla mancata aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto in questione ha cessato di essere un’informazione privilegiata a causa della trasmissione della decisione di aggiudicazione dell’appalto da parte del suo autore, nella specie l’azienda municipale, ai destinatari interessati.

A loro avviso, tale informazione sarebbe divenuta un documento pubblico, non soggetto al regime di riservatezza, dal momento che, ai sensi del diritto svedese, essa era accessibile al pubblico su richiesta di qualsiasi interessato. 27 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del Regno, Svezia) ha chiesto la conferma della decisione dello Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma).

A suo avviso, anche se la decisione di aggiudicazione dell’appalto è divenuta un documento pubblico sin dalla sua trasmissione ai destinatari interessati, tale decisione poteva cionondimeno rientrare nel regime di riservatezza previsto dalla legislazione nazionale e costituiva un’«informazione privilegiata» fino al momento della pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema) ha accordato ai ricorrenti l’autorizzazione a proporre l’impugnazione.

Secondo tale giudice, dal momento che l’informazione contenuta nella decisione di aggiudicazione dell’appalto costituiva un’«informazione privilegiata» fino alla pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA], i giudici di primo grado e d’appello hanno ritenuto che la trasmissione di tale decisione da parte dell’azienda municipale ai destinatari interessati non abbia comportato che l’informazione sia stata resa pubblica, cosicché quest’ultima non ha cessato di essere considerata un’«informazione privilegiata» ai sensi del regolamento n. 596/2014. 29 Pertanto, la questione principale che si porrebbe dinanzi al giudice del rinvio consiste nel determinare quando l’informazione contenuta nella decisione relativa all’aggiudicazione di una gara d’appalto debba essere ritenuta pubblica e, pertanto, non costituisca più un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. 30 Ebbene, secondo tale giudice, non si può dedurre da tale disposizione che qualsiasi informazione che non sia stata oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità previste all’articolo 17 di tale regolamento debba essere considerata come non resa pubblica.

In particolare, secondo le dichiarazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), un’informazione privilegiata può essere resa pubblica in modi diversi dalla comunicazione al pubblico ai sensi di tale articolo 17, anche attraverso misure adottate da terzi.

Inoltre, la Corte non avrebbe ancora precisato i requisiti da rispettare affinché un’informazione cessi di essere considerata un’«informazione privilegiata». 31 In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se occorra che la comunicazione al pubblico sia avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 17 del regolamento [n. 596/2014] affinché si possa considerare che l’informazione sia stata resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

2. Qualora la comunicazione al pubblico possa avvenire con altre modalità, quali circostanze debbano essere prese in considerazione per determinare se l’informazione possa essere considerata come resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), [del medesimo regolamento]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 debba essere interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità previste all’articolo 17 di tale regolamento. 33 Come la Corte ha già dichiarato, la definizione della nozione di «informazione privilegiata» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 comprende quattro elementi essenziali.

In primo luogo, si tratta di un’informazione avente un carattere preciso.

In secondo luogo, tale informazione non è stata resa pubblica.

In terzo luogo, essa concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari o i loro emittenti.

In quarto luogo, se resa pubblica, essa potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (sentenze dell’11 marzo 2015, Lafonta, C‑628/13 , EU:C:2015:162 , punto 24 ; del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20 , EU:C:2022:190 , punto 33 , e del 19 marzo 2026, Finansinspektionen, C‑363/24 , EU:C:2026:215 , punto 29 ). 34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede precisazioni riguardo al secondo elemento di tale nozione al fine di stabilire se, nel procedimento principale, debba ritenersi che una decisione di aggiudicazione di un appalto, comunicata da un’azienda municipale svedese a cinque società destinatarie, tra le quali figuravano la società aggiudicataria dell’appalto in questione e la società offerente esclusa, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], nonché ad altri destinatari specificamente identificati che hanno manifestato interesse a seguire tale procedura, sia stata resa pubblica e, pertanto, che non costituisca più un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, e ciò prima della pubblicazione, da parte di quest’ultima società, di un comunicato stampa vertente sulla mancata aggiudicazione di tale appalto. 35 In particolare, tale giudice cerca, in sostanza, di stabilire se, prima della pubblicazione di tale comunicato stampa, TK e OP, due azionisti della società offerente che non si era aggiudicata l’appalto di cui trattasi e che hanno ricevuto tale informazione da un direttore di tale società, possano essere oggetto di procedimenti penali per aver abusato di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento.

Infatti, dopo aver ricevuto tale informazione, TK e OP hanno emesso ordini di vendita relativi alle azioni da essi detenute nella [OSCURATO:PERSONA], limitando così le loro perdite prima del crollo del valore di tali azioni intervenuto a seguito della pubblicazione di detto comunicato stampa. 36 È in tale contesto, e indipendentemente dalla questione se siano soddisfatte anche le altre condizioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, che la Corte è chiamata a fornire una risposta utile al giudice del rinvio. 37 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 definisce la nozione di «informazione privilegiata» ed enuncia, tra le condizioni richieste, che l’informazione «non [sia] stata resa pubblica».

Ne consegue che un’informazione che è stata resa pubblica, in quanto diffusa o divulgata al pubblico, non può più essere qualificata come «informazione privilegiata» ai sensi di tale disposizione. 38 È vero che qualsiasi diffusione o divulgazione al pubblico di un’informazione privilegiata non può, in quanto tale, farle perdere il suo carattere di «informazione privilegiata».

A tal fine, è in particolare necessario che tale diffusione o divulgazione avvenga secondo modalità e criteri determinati e consenta di raggiungere, in modo non discriminatorio, un numero quanto più ampio possibile di investitori e di altri operatori dei mercati interessati. 39 Tuttavia, l’articolo 7 del regolamento n. 596/2014 non precisa le modalità secondo le quali un’informazione deve essere resa pubblica per perdere il suo carattere di «informazione privilegiata» né rinvia ad altre disposizioni di tale regolamento né lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di definire il contenuto di tale nozione, cosicché quest’ultima deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione. 40 Infatti, come la Corte ha già dichiarato, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2021, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Domanda reiterata di protezione internazionale), C‑18/20 , EU:C:2021:710 , punto 32 , e del 30 novembre 2021, LR Generālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 79 ]. 41 Orbene, in assenza di qualsiasi precisazione nel testo dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 quanto alle modalità secondo le quali un’informazione deve essere resa pubblica per perdere il suo carattere di «informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, e in assenza di qualsiasi rinvio ad altre disposizioni di tale regolamento o al margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo alla definizione del contenuto di tale nozione, occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 7 di detto regolamento, e in particolare dell’articolo 17 di quest’ultimo.

Tale articolo 17 disciplina, nell’ambito del capo 3 del regolamento n. 596/2014 dedicato agli obblighi di comunicazione e come enunciato dal titolo di tale articolo, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. 42 Dall’articolo 17 del regolamento n. 596/2014 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso conferire all’emittente un ruolo determinante nell’ambito della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, imponendogli obblighi precisi quanto alle modalità e ai criteri in base ai quali deve avvenire tale comunicazione. 43 In particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, l’emittente è tenuto a comunicare al pubblico «quanto prima possibile» le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente. 44 Come enunciato dal considerando 49 di tale regolamento, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati.

Gli emittenti sono quindi tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. 45 Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, l’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109. 46 Ne consegue che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, la comunicazione di informazioni privilegiate deve, da un lato, avvenire il più rapidamente possibile e senza indebito ritardo e, dall’altro, rispettare requisiti particolari in materia di affidabilità ed essere accessibile, facilmente e in modo completo e non discriminatorio, da tutti gli investitori e dagli altri operatori dei mercati interessati. 47 Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito relativo alla celerità della diffusione di una siffatta informazione, l’importanza di una comunicazione al pubblico tempestiva da parte dell’emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni è confermata in particolare dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo

17. In forza di tali disposizioni, solo in circostanze eccezionali e a condizione che siano rispettate condizioni rigorose, che devono essere cumulativamente soddisfatte e che sono elencate in tali disposizioni, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può essere differita al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario. 48 Ciò si verifica, in particolare, conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014, qualora, sotto un primo profilo, la comunicazione immediata di informazioni privilegiate pregiudicherebbe i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni, sotto un secondo profilo, il ritardo di tale comunicazione non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico e, sotto un terzo profilo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 49 Come precisato dall’articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, di tale regolamento, quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma di tale paragrafo 4, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. 50 Inoltre, a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, di detto regolamento, qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Da tale disposizione risulta quindi che, qualora il requisito fondamentale della riservatezza dell’informazione privilegiata di cui trattasi non possa più essere garantito, una siffatta comunicazione al pubblico debba avvenire nel più breve tempo possibile e senza indebito ritardo. 51 In secondo luogo, per quanto riguarda i requisiti relativi all’affidabilità e all’accesso in modo agevole e completo alle informazioni privilegiate, da parte di tutti gli investitori e degli altri operatori dei mercati interessati, occorre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 596/2014, come emerge dai suoi considerando 2 e 24 nonché dal suo articolo 1, consiste nell’assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e nell’accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati, fiducia che si fonda, in particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutelati dinanzi all’utilizzazione illecita di informazioni privilegiate.

Il divieto degli abusi di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 di tale regolamento è volto infatti a garantire la parità degli investitori che partecipano ad una transazione di borsa evitando che uno di loro, che detenga un’informazione privilegiata e si trovi, perciò, come risulta dal considerando 23 di detto regolamento, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito di coloro che la ignorano (sentenza del 19 marzo 2026, Finansinspektionen, C‑363/24 , EU:C:2026:215 , punto 40 e giurisprudenza citata). 52 Orbene, si deve constatare che l’emittente di uno strumento finanziario, in ragione della sua stessa posizione, che implica necessariamente una conoscenza diretta dei vantaggi e dei rischi connessi allo strumento finanziario di cui trattasi, è nella posizione migliore per valutare se un’informazione presenti le caratteristiche di un’«informazione privilegiata», quali descritte al punto 33 della presente sentenza, e per garantire la diffusione, quanto prima, di un’informazione precisa, completa e corretta relativa a tale strumento finanziario. 53 Ne consegue che la valutazione che l’emittente è in grado di effettuare riguardo agli elementi essenziali della nozione di «informazione privilegiata» presenta, in linea di principio, a causa della sua conoscenza diretta dello strumento finanziario di cui trattasi, un grado di affidabilità e di credibilità superiore a quello che può essere effettuato da un terzo che detiene una siffatta informazione. 54 Pertanto, è proprio per tale ragione che il pubblico, e in particolare gli operatori del mercato finanziario nonché gli investitori, segnatamente i piccoli portatori, fondano legittimamente la loro fiducia e le loro decisioni di investimento sulle informazioni rese pubbliche dall’emittente. 55 Ciò premesso, occorre sottolineare che, da un punto di vista contestuale, l’articolo 17 del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento di esecuzione 2016/1055, il quale ne precisa le modalità di applicazione. 56 A tale riguardo, va osservato che, come confermato dal considerando 1 del regolamento di esecuzione 2016/1055, l’obbligo che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente mira a garantire la tutela degli investitori. 57 In tale contesto e al fine di garantire, a livello dell’Unione, la parità di accesso degli investitori alle informazioni privilegiate, l’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione prevede gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico di tali informazioni. 58 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento di esecuzione, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di diffondere le informazioni privilegiate a una platea il più possibile ampia in condizioni non discriminatorie, gratuitamente e simultaneamente in tutta l’Unione. 59 Come indicato al considerando 1 del regolamento di esecuzione 2016/1055, tali informazioni devono essere comunicate al pubblico raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l’Unione e devono essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell’effettiva divulgazione al pubblico. 60 Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione precisa che le informazioni privilegiate sono comunicate «direttamente o tramite terzi» ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni.

La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione. 61 Da tale disposizione risulta che, oltre alla comunicazione diretta al pubblico delle informazioni privilegiate di cui trattasi dall’emittente, il legislatore dell’Unione ha altresì previsto che siffatte informazioni possano essere diffuse tramite terzi, che ne sono stati incaricati da detto emittente, purché la comunicazione di tali informazioni privilegiate sia efficace e legittima. 62 Pertanto, non si può escludere che la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di terzi qualificati in ragione del loro rapporto con l’emittente nonché da parte di mezzi di informazione ai quali il pubblico accorda una ragionevole fiducia per la diffusione di tali informazioni possa soddisfare i requisiti di una diffusione non discriminatoria, ampia e gratuita.

In un’ipotesi del genere, si deve ritenere che l’informazione privilegiata sia stata resa pubblica e, pertanto, non più soggetta ai regimi di riservatezza applicabili alle informazioni privilegiate. 63 Nel caso di specie, la circostanza che la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale sia stata indirizzata dall’azienda municipale alla [OSCURATO:PERSONA], alle altre imprese che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonché alle ventidue persone che hanno manifestato il loro interesse a seguire la procedura senza parteciparvi, non può far perdere a tale informazione il suo carattere di «informazione privilegiata». 64 Il carattere privilegiato di un’informazione non viene meno per il solo fatto che la modalità di divulgazione adottata per comunicare il risultato di una gara d’appalto si limita ad una notifica indirizzata ad una cerchia ristretta di destinatari, poiché una tale comunicazione non costituisce una divulgazione non discriminatoria a qualsiasi investitore potenzialmente interessato da tale risultato. 65 Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire se uno o più dei destinatari di cui trattasi fossero stati eventualmente incaricati dall’emittente di divulgare l’informazione privilegiata in questione, conformemente ai requisiti enunciati al punto 62 della presente sentenza. 66 Parimenti, il fatto che, conformemente al diritto svedese, l’informazione contenuta nella decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione fosse accessibile al pubblico, nella misura in cui qualsiasi interessato poteva chiederne l’accesso all’autorità competente e prenderne conoscenza del suo contenuto, non può indurre a ritenere che tale informazione sia stata resa pubblica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, e che essa abbia quindi perso il suo carattere di «informazione privilegiata». 67 Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, un’informazione accessibile al pubblico, che è messa a disposizione di una persona, individualmente, a seguito di una richiesta in tal senso e nel rispetto di una procedura particolare prevista a tal fine, e, dall’altro, un’informazione resa pubblica, diffusa contemporaneamente a una cerchia illimitata e indeterminata di persone, in modo non discriminatorio, conformemente ai requisiti enunciati al riguardo all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. 68 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055.

Sulla seconda questione 69 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare, nell’ipotesi in cui la prima questione pregiudiziale richieda una risposta negativa, le circostanze da prendere in considerazione per determinare se un’informazione privilegiata possa essere considerata come resa pubblica e abbia così cessato di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. 70 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non vi è luogo a rispondere a tale questione.

Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0229 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Mercato unico dei servizi finanziari – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “informazione privilegiata” – Criteri – Carattere pubblico dell’informazione – Articolo 17 – Comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata da parte di un emittente – Decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare un appalto pubblico a un’impresa offerente – Vendita anticipata di azioni di tale impresa – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 – Articolo 2 – Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico» Nella causa C‑229/24 [Brännelius] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 21 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2024, nel procedimento TK, OP contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore) e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per TK, da C.-J. Allansson e M. Schmauch, advokater; – per OP, da C. Cedermark e M. Schmauch, advokater; – per il governo ellenico, da V. Baroutas e K. Boskovits, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per il governo norvegese, da F. Bergsjø e D.M. Myr, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Auvret, C. Faroghi e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU 2014, L 173, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di TK e di OP per aver commesso abusi di informazioni privilegiate. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 596/2014 3 I considerando 2, 23, 24 e 49 del regolamento n. 596/2014 enunciano quanto segue: «(2) Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. (…) (23) La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. (…) (24) Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni. Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa. La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate. (…) (49) La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell’emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione. L’emittente è tenuto a comunicare informazioni privilegiate solo se ha richiesto o approvato l’ammissione dello strumento finanziario alla negoziazione». 4 L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue: «Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati». 5 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Informazioni privilegiate», dispone quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 4: «1.   Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; (…) 4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. (…)». 6 L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Abuso di informazioni privilegiate», prevede quanto segue: «1.   Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. (…) 2.   Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 3.   L’utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente (…); c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; (…) (…) Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. (…)». 7 L’articolo 14 del regolamento n. 596/2014, intitolato «Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate», dispone quanto segue: «Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate». 8 Al capo 3, intitolato «Obblighi di comunicazione», figura l’articolo 17 di tale regolamento, a sua volta intitolato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate», che è così formulato: «1.   L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE ( GU 2004, L 390, pag. 38 )]. L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. (…) 4.   L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. (…) Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3. 5.   Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario; b) è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e d) l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate. (…) 7.   Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. (…) 9.   Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le [piccole e medie imprese (PMI)], possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato. (…)». Direttiva 2014/57/UE 9 L’articolo 3 della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) ( GU 2014, L 173, pag. 179 ), intitolato «Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo. 2.   Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. 3.   Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate: a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; (…) (…) Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni. (…) 6.   Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica. (…)». Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 10 Il considerando 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2016, L 173, pag. 47 ), enuncia quanto segue: «Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l’Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell’effettiva divulgazione al pubblico». 11 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico», è così formulato: «1.   Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: a) diffondere le informazioni privilegiate: i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia; ii) gratuitamente; iii) simultaneamente in tutta l’Unione; b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l’identità dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l’identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l’oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l’ora della comunicazione ai mezzi di informazione. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. (…)». Diritto svedese Legge sulla libertà di stampa (1949:105) 12 L’articolo 1 del capo 2 del tryckfrihetsförordningen (1949:105) [legge sulla libertà di stampa (1949:105)] (SFS 1949, n. 105), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Al fine di promuovere la libertà di espressione, un’informazione libera e pluralista e una creazione artistica libera, tutti hanno il diritto di accedere ai documenti pubblici». 13 Ai sensi dell’articolo 4 del capo 2 di tale legge: «Un documento è pubblico se è conservato presso un’autorità e, in forza dell’articolo 9 o dell’articolo 10, si considera ricevuto da un’autorità o redatto da un’autorità». 14 L’articolo 15 del capo 2 di detta legge così dispone: «Chiunque richieda un documento pubblico divulgabile deve avere immediatamente o il più presto possibile e gratuitamente accesso al documento in loco in modo che esso possa essere letto, ascoltato o altrimenti percepito. Un documento può anche essere trascritto, riprodotto per immagini o utilizzato per la trasmissione sonora. Se un documento non può essere fornito senza divulgare una parte del documento che non deve essere resa pubblica, le parti del documento divulgabili devono essere messe a disposizione del richiedente in una trascrizione o in una copia. (…)». Legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari (2016:1307) 15 La lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (2016:1307) [legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari (2016:1307)] (SFS 2016, n. 1307), nella versione applicabile al procedimento principale, recepisce nell’ordinamento giuridico svedese la direttiva 2014/57. 16 Ai sensi dell’articolo 4 del capo 1 di tale legge: «Ai fini della presente legge, si intende per: (…) informazioni privilegiate le informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento [n. 596/2014], (…)». 17 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punto 1, del capo 2 di detta legge: «È condannato per il reato di abuso di informazioni privilegiate 1. chiunque sia in possesso di un’informazione privilegiata e utilizzi tale informazione acquisendo o cedendo sui mercati mobiliari, per conto proprio o per conto di terzi, gli strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce, o chiunque modifichi o annulli un ordine relativo a tali strumenti finanziari, (…). Il reato è punibile con una pena detentiva massima di due anni. Se il reato (…) è aggravato, [l’imputato] è condannato per il reato di abuso aggravato di informazioni privilegiate a una pena detentiva di almeno sei mesi fino a un massimo di sei anni. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella primavera del 2018, la Umeå kommunföretag AB (in prosieguo: l’«azienda municipale»), una società per azioni di diritto svedese sulla quale l’Umeå kommun (Comune di Umeå, Svezia) esercita per legge un potere direttivo, ha indetto una gara d’appalto ai fini dell’acquisto di autobus elettrici e stazioni di ricarica. 19 Due società hanno presentato delle offerte, tra le quali figurava la società per azioni di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Altre tre società avevano manifestato il loro interesse a partecipare all’appalto in questione, ma non erano state ammesse a presentare le loro offerte. 20 Con una decisione del 14 maggio 2018, l’azienda municipale ha assegnato l’appalto non alla [OSCURATO:PERSONA], bensì all’altra società offerente. Con un messaggio di posta elettronica inviato lo stesso giorno alle ore 14:34, l’azienda municipale ha informato dell’esito della gara le cinque società interessate nonché altre ventidue persone che avevano manifestato il loro interesse a seguire la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico senza parteciparvi. 21 [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica è stato ricevuto da un direttore operativo che era il principale responsabile dei contatti con l’azienda municipale nell’ambito dell’appalto pubblico in questione. Poco dopo, quest’ultimo ha inviato un messaggio a OP per raccomandargli di vendere le partecipazioni detenute da quest’ultimo nella [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, OP ha trasmesso la stessa raccomandazione a TK, anch’egli azionista di tale società. 22 Così, il 14 maggio 2018, alle 14:37, TK ha piazzato un ordine di vendita alla borsa svedese relativo a 73000 azioni della [OSCURATO:PERSONA]. Pochi minuti dopo, alle 14:40, OP ha parimenti venduto 31000 azioni di detta società. 23 Alle 15:22 dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un comunicato stampa sul suo sito internet in cui annunciava di non essersi aggiudicata l’appalto in questione. La pubblicazione di tale informazione ha causato un crollo significativo del prezzo delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] in borsa. OP e TK, invece, hanno contenuto le loro perdite, avendo ceduto le azioni di tale società da essi detenute. 24 A causa di tali transazioni, OP e TK sono stati perseguiti penalmente per avere abusato di informazioni privilegiate, operazione vietata dalla legge sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari, e sono stati condannati dal tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) per il reato ordinario di abuso di informazioni privilegiate ad una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione nonché alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità. A OP e TK sono stati confiscati beni per importi rispettivamente pari a 51508 corone svedesi (SEK) (circa EUR 4830) e SEK 146536 (circa EUR 13741). Secondo tale giudice, l’informazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva vinto l’appalto costituiva un’«informazione privilegiata» in quanto presentava un carattere preciso riguardante direttamente tale società ed era idonea ad avere un effetto sul prezzo delle sue azioni. Detto giudice ha ritenuto che tale informazione non potesse essere considerata resa pubblica prima della pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA], come menzionato al punto precedente della presente sentenza. 25 Investito in appello, lo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia) ha confermato la valutazione del tingsrätt (Tribunale di primo grado) e si è limitato a modificare la pena fissata da quest’ultimo, infliggendo a OP e a TK una pena con sospensione condizionale dell’esecuzione, accompagnata da una sanzione pecuniaria di un importo corrispondente a 150 giorni in luogo della pena del lavoro di pubblica utilità. 26 OP e TK hanno proposto impugnazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema, Svezia) avverso la sentenza pronunciata in appello dallo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma). Con le loro impugnazioni, essi chiedono di essere assolti, sostenendo che l’informazione relativa alla mancata aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto in questione ha cessato di essere un’informazione privilegiata a causa della trasmissione della decisione di aggiudicazione dell’appalto da parte del suo autore, nella specie l’azienda municipale, ai destinatari interessati. A loro avviso, tale informazione sarebbe divenuta un documento pubblico, non soggetto al regime di riservatezza, dal momento che, ai sensi del diritto svedese, essa era accessibile al pubblico su richiesta di qualsiasi interessato. 27 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del Regno, Svezia) ha chiesto la conferma della decisione dello Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma). A suo avviso, anche se la decisione di aggiudicazione dell’appalto è divenuta un documento pubblico sin dalla sua trasmissione ai destinatari interessati, tale decisione poteva cionondimeno rientrare nel regime di riservatezza previsto dalla legislazione nazionale e costituiva un’«informazione privilegiata» fino al momento della pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema) ha accordato ai ricorrenti l’autorizzazione a proporre l’impugnazione. Secondo tale giudice, dal momento che l’informazione contenuta nella decisione di aggiudicazione dell’appalto costituiva un’«informazione privilegiata» fino alla pubblicazione del comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA], i giudici di primo grado e d’appello hanno ritenuto che la trasmissione di tale decisione da parte dell’azienda municipale ai destinatari interessati non abbia comportato che l’informazione sia stata resa pubblica, cosicché quest’ultima non ha cessato di essere considerata un’«informazione privilegiata» ai sensi del regolamento n. 596/2014. 29 Pertanto, la questione principale che si porrebbe dinanzi al giudice del rinvio consiste nel determinare quando l’informazione contenuta nella decisione relativa all’aggiudicazione di una gara d’appalto debba essere ritenuta pubblica e, pertanto, non costituisca più un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. 30 Ebbene, secondo tale giudice, non si può dedurre da tale disposizione che qualsiasi informazione che non sia stata oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità previste all’articolo 17 di tale regolamento debba essere considerata come non resa pubblica. In particolare, secondo le dichiarazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), un’informazione privilegiata può essere resa pubblica in modi diversi dalla comunicazione al pubblico ai sensi di tale articolo 17, anche attraverso misure adottate da terzi. Inoltre, la Corte non avrebbe ancora precisato i requisiti da rispettare affinché un’informazione cessi di essere considerata un’«informazione privilegiata». 31 In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se occorra che la comunicazione al pubblico sia avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 17 del regolamento [n. 596/2014] affinché si possa considerare che l’informazione sia stata resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 2. Qualora la comunicazione al pubblico possa avvenire con altre modalità, quali circostanze debbano essere prese in considerazione per determinare se l’informazione possa essere considerata come resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), [del medesimo regolamento]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 debba essere interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità previste all’articolo 17 di tale regolamento. 33 Come la Corte ha già dichiarato, la definizione della nozione di «informazione privilegiata» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 comprende quattro elementi essenziali. In primo luogo, si tratta di un’informazione avente un carattere preciso. In secondo luogo, tale informazione non è stata resa pubblica. In terzo luogo, essa concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari o i loro emittenti. In quarto luogo, se resa pubblica, essa potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (sentenze dell’11 marzo 2015, Lafonta, C‑628/13 , EU:C:2015:162 , punto 24 ; del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20 , EU:C:2022:190 , punto 33 , e del 19 marzo 2026, Finansinspektionen, C‑363/24 , EU:C:2026:215 , punto 29 ). 34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede precisazioni riguardo al secondo elemento di tale nozione al fine di stabilire se, nel procedimento principale, debba ritenersi che una decisione di aggiudicazione di un appalto, comunicata da un’azienda municipale svedese a cinque società destinatarie, tra le quali figuravano la società aggiudicataria dell’appalto in questione e la società offerente esclusa, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], nonché ad altri destinatari specificamente identificati che hanno manifestato interesse a seguire tale procedura, sia stata resa pubblica e, pertanto, che non costituisca più un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, e ciò prima della pubblicazione, da parte di quest’ultima società, di un comunicato stampa vertente sulla mancata aggiudicazione di tale appalto. 35 In particolare, tale giudice cerca, in sostanza, di stabilire se, prima della pubblicazione di tale comunicato stampa, TK e OP, due azionisti della società offerente che non si era aggiudicata l’appalto di cui trattasi e che hanno ricevuto tale informazione da un direttore di tale società, possano essere oggetto di procedimenti penali per aver abusato di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento. Infatti, dopo aver ricevuto tale informazione, TK e OP hanno emesso ordini di vendita relativi alle azioni da essi detenute nella [OSCURATO:PERSONA], limitando così le loro perdite prima del crollo del valore di tali azioni intervenuto a seguito della pubblicazione di detto comunicato stampa. 36 È in tale contesto, e indipendentemente dalla questione se siano soddisfatte anche le altre condizioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, che la Corte è chiamata a fornire una risposta utile al giudice del rinvio. 37 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 definisce la nozione di «informazione privilegiata» ed enuncia, tra le condizioni richieste, che l’informazione «non [sia] stata resa pubblica». Ne consegue che un’informazione che è stata resa pubblica, in quanto diffusa o divulgata al pubblico, non può più essere qualificata come «informazione privilegiata» ai sensi di tale disposizione. 38 È vero che qualsiasi diffusione o divulgazione al pubblico di un’informazione privilegiata non può, in quanto tale, farle perdere il suo carattere di «informazione privilegiata». A tal fine, è in particolare necessario che tale diffusione o divulgazione avvenga secondo modalità e criteri determinati e consenta di raggiungere, in modo non discriminatorio, un numero quanto più ampio possibile di investitori e di altri operatori dei mercati interessati. 39 Tuttavia, l’articolo 7 del regolamento n. 596/2014 non precisa le modalità secondo le quali un’informazione deve essere resa pubblica per perdere il suo carattere di «informazione privilegiata» né rinvia ad altre disposizioni di tale regolamento né lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di definire il contenuto di tale nozione, cosicché quest’ultima deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione. 40 Infatti, come la Corte ha già dichiarato, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2021, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Domanda reiterata di protezione internazionale), C‑18/20 , EU:C:2021:710 , punto 32 , e del 30 novembre 2021, LR Generālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 79 ]. 41 Orbene, in assenza di qualsiasi precisazione nel testo dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 quanto alle modalità secondo le quali un’informazione deve essere resa pubblica per perdere il suo carattere di «informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, e in assenza di qualsiasi rinvio ad altre disposizioni di tale regolamento o al margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo alla definizione del contenuto di tale nozione, occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l’articolo 7 di detto regolamento, e in particolare dell’articolo 17 di quest’ultimo. Tale articolo 17 disciplina, nell’ambito del capo 3 del regolamento n. 596/2014 dedicato agli obblighi di comunicazione e come enunciato dal titolo di tale articolo, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. 42 Dall’articolo 17 del regolamento n. 596/2014 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso conferire all’emittente un ruolo determinante nell’ambito della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, imponendogli obblighi precisi quanto alle modalità e ai criteri in base ai quali deve avvenire tale comunicazione. 43 In particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, l’emittente è tenuto a comunicare al pubblico «quanto prima possibile» le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente. 44 Come enunciato dal considerando 49 di tale regolamento, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti sono quindi tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. 45 Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, l’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109. 46 Ne consegue che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, la comunicazione di informazioni privilegiate deve, da un lato, avvenire il più rapidamente possibile e senza indebito ritardo e, dall’altro, rispettare requisiti particolari in materia di affidabilità ed essere accessibile, facilmente e in modo completo e non discriminatorio, da tutti gli investitori e dagli altri operatori dei mercati interessati. 47 Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito relativo alla celerità della diffusione di una siffatta informazione, l’importanza di una comunicazione al pubblico tempestiva da parte dell’emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni è confermata in particolare dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo 17. In forza di tali disposizioni, solo in circostanze eccezionali e a condizione che siano rispettate condizioni rigorose, che devono essere cumulativamente soddisfatte e che sono elencate in tali disposizioni, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può essere differita al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario. 48 Ciò si verifica, in particolare, conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014, qualora, sotto un primo profilo, la comunicazione immediata di informazioni privilegiate pregiudicherebbe i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni, sotto un secondo profilo, il ritardo di tale comunicazione non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico e, sotto un terzo profilo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 49 Come precisato dall’articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, di tale regolamento, quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma di tale paragrafo 4, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. 50 Inoltre, a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, di detto regolamento, qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate. Da tale disposizione risulta quindi che, qualora il requisito fondamentale della riservatezza dell’informazione privilegiata di cui trattasi non possa più essere garantito, una siffatta comunicazione al pubblico debba avvenire nel più breve tempo possibile e senza indebito ritardo. 51 In secondo luogo, per quanto riguarda i requisiti relativi all’affidabilità e all’accesso in modo agevole e completo alle informazioni privilegiate, da parte di tutti gli investitori e degli altri operatori dei mercati interessati, occorre ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 596/2014, come emerge dai suoi considerando 2 e 24 nonché dal suo articolo 1, consiste nell’assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e nell’accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati, fiducia che si fonda, in particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutelati dinanzi all’utilizzazione illecita di informazioni privilegiate. Il divieto degli abusi di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 di tale regolamento è volto infatti a garantire la parità degli investitori che partecipano ad una transazione di borsa evitando che uno di loro, che detenga un’informazione privilegiata e si trovi, perciò, come risulta dal considerando 23 di detto regolamento, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito di coloro che la ignorano (sentenza del 19 marzo 2026, Finansinspektionen, C‑363/24 , EU:C:2026:215 , punto 40 e giurisprudenza citata). 52 Orbene, si deve constatare che l’emittente di uno strumento finanziario, in ragione della sua stessa posizione, che implica necessariamente una conoscenza diretta dei vantaggi e dei rischi connessi allo strumento finanziario di cui trattasi, è nella posizione migliore per valutare se un’informazione presenti le caratteristiche di un’«informazione privilegiata», quali descritte al punto 33 della presente sentenza, e per garantire la diffusione, quanto prima, di un’informazione precisa, completa e corretta relativa a tale strumento finanziario. 53 Ne consegue che la valutazione che l’emittente è in grado di effettuare riguardo agli elementi essenziali della nozione di «informazione privilegiata» presenta, in linea di principio, a causa della sua conoscenza diretta dello strumento finanziario di cui trattasi, un grado di affidabilità e di credibilità superiore a quello che può essere effettuato da un terzo che detiene una siffatta informazione. 54 Pertanto, è proprio per tale ragione che il pubblico, e in particolare gli operatori del mercato finanziario nonché gli investitori, segnatamente i piccoli portatori, fondano legittimamente la loro fiducia e le loro decisioni di investimento sulle informazioni rese pubbliche dall’emittente. 55 Ciò premesso, occorre sottolineare che, da un punto di vista contestuale, l’articolo 17 del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento di esecuzione 2016/1055, il quale ne precisa le modalità di applicazione. 56 A tale riguardo, va osservato che, come confermato dal considerando 1 del regolamento di esecuzione 2016/1055, l’obbligo che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente mira a garantire la tutela degli investitori. 57 In tale contesto e al fine di garantire, a livello dell’Unione, la parità di accesso degli investitori alle informazioni privilegiate, l’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione prevede gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico di tali informazioni. 58 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento di esecuzione, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di diffondere le informazioni privilegiate a una platea il più possibile ampia in condizioni non discriminatorie, gratuitamente e simultaneamente in tutta l’Unione. 59 Come indicato al considerando 1 del regolamento di esecuzione 2016/1055, tali informazioni devono essere comunicate al pubblico raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l’Unione e devono essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell’effettiva divulgazione al pubblico. 60 Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione precisa che le informazioni privilegiate sono comunicate «direttamente o tramite terzi» ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione. 61 Da tale disposizione risulta che, oltre alla comunicazione diretta al pubblico delle informazioni privilegiate di cui trattasi dall’emittente, il legislatore dell’Unione ha altresì previsto che siffatte informazioni possano essere diffuse tramite terzi, che ne sono stati incaricati da detto emittente, purché la comunicazione di tali informazioni privilegiate sia efficace e legittima. 62 Pertanto, non si può escludere che la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di terzi qualificati in ragione del loro rapporto con l’emittente nonché da parte di mezzi di informazione ai quali il pubblico accorda una ragionevole fiducia per la diffusione di tali informazioni possa soddisfare i requisiti di una diffusione non discriminatoria, ampia e gratuita. In un’ipotesi del genere, si deve ritenere che l’informazione privilegiata sia stata resa pubblica e, pertanto, non più soggetta ai regimi di riservatezza applicabili alle informazioni privilegiate. 63 Nel caso di specie, la circostanza che la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale sia stata indirizzata dall’azienda municipale alla [OSCURATO:PERSONA], alle altre imprese che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonché alle ventidue persone che hanno manifestato il loro interesse a seguire la procedura senza parteciparvi, non può far perdere a tale informazione il suo carattere di «informazione privilegiata». 64 Il carattere privilegiato di un’informazione non viene meno per il solo fatto che la modalità di divulgazione adottata per comunicare il risultato di una gara d’appalto si limita ad una notifica indirizzata ad una cerchia ristretta di destinatari, poiché una tale comunicazione non costituisce una divulgazione non discriminatoria a qualsiasi investitore potenzialmente interessato da tale risultato. 65 Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire se uno o più dei destinatari di cui trattasi fossero stati eventualmente incaricati dall’emittente di divulgare l’informazione privilegiata in questione, conformemente ai requisiti enunciati al punto 62 della presente sentenza. 66 Parimenti, il fatto che, conformemente al diritto svedese, l’informazione contenuta nella decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione fosse accessibile al pubblico, nella misura in cui qualsiasi interessato poteva chiederne l’accesso all’autorità competente e prenderne conoscenza del suo contenuto, non può indurre a ritenere che tale informazione sia stata resa pubblica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, e che essa abbia quindi perso il suo carattere di «informazione privilegiata». 67 Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, un’informazione accessibile al pubblico, che è messa a disposizione di una persona, individualmente, a seguito di una richiesta in tal senso e nel rispetto di una procedura particolare prevista a tal fine, e, dall’altro, un’informazione resa pubblica, diffusa contemporaneamente a una cerchia illimitata e indeterminata di persone, in modo non discriminatorio, conformemente ai requisiti enunciati al riguardo all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. 68 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. Sulla seconda questione 69 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare, nell’ipotesi in cui la prima questione pregiudiziale richieda una risposta negativa, le circostanze da prendere in considerazione per determinare se un’informazione privilegiata possa essere considerata come resa pubblica e abbia così cessato di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. 70 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non vi è luogo a rispondere a tale questione. Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo svedese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris