CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1999
Cassazione n. 00444/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1999 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la stretta correlazione con il reato di resistenza; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il C liere estensore Il