CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10347/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 6481/2013 R.G. e al n. 15305/2015 R.G. proposti da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) (R.G.N. 6481/2013) e contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; (R.G.N. 15305/2015), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 259, presso lo studio "[OSCURATO:PERSONA]"; - controricorrenti - avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 103/43/12 depositata il 12 luglio 2012 (R.G.N. 6481/2013) e della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7552/35/14 depositata il 12 dicembre 2014 (R.G.N. 15305/2015). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir), con riguardo, tra l'altro, al periodo d'imposta 2004, la prima società in veste di controllante/consolidante e la seconda in veste di controllata/consolidata; con riguardo al predetto periodo d'imposta 2004, l'Agenzia delle entrate notificò: a) a [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avviso di accertamento n. TMB080200115/2009, relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società consolidata e alla correlativa IRES "teorica", e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avviso di accertamento n. TMB030200114/2009, relativo a IRAP; b) in conseguenza del primo di predetti avvisi di accertamento, a [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., l'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009, relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi del consolidato; [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnarono gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009 e n. TMB030200114/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 80/26/2011, accolse il ricorso delle società contribuenti; [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con la sentenza n. 244/47/2013, accolse il ricorso della società contribuente; avverso la sentenza n. 80/26/2011 della Commissione tributaria provinciale di Milano, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 103/43/12 depositata il 12 luglio 2012, rigettò l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria; avverso la sentenza n. 244/47/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza n. 7552/35/14 depositata il 12 dicembre 2014, rigettò l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria; avverso tali sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia e della Commissione tributaria regionale del Lazio, ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida i propri due ricorsi, rispettivamente, a quattro motivi (R.G.N. 6481/2013) e a un unico motivo (R.G.N. 15305/2015), [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con controricorsi; il 4 giugno 2019, le ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi di cassazione, copia delle domande di definizione agevolata - presentate il 21 maggio 2019 e il 29 maggio 2019 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009, n. TMB030200114/2009 e n. RCH090201874/2009, copie delle ricevute di presentazione di tali domande, nonché copia del versamento, effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della prima rata relativa alla prima e alla terza di esse (nulla essendo dovuto relativamente alla seconda domanda in virtù di quanto già versato in pendenza di giudizio), chiedendo che i processi restassero sospesi, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del predetto d.l. n. 119 del 2018, fino al 31 dicembre 2020; il 9 febbraio 2022, le ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi di cassazione, richiesta di estinzione dei processi ai sensi del comma 13 dello stesso d.l. n. 119 del 2018. Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. - come richiesto anche da entrambe le parti - la riunione del ricorso R.G.N. 15305/2015 al ricorso, di più risalente iscrizione, R.G.N. 6481/2013, stante l'evidente connessione delle due cause; le contribuenti controricorrenti hanno rappresentato di essersi avvalse della definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, le controricorrenti hanno depositato copie delle domande, tempestivamente presentate il 21 maggio 2019 e il 29 maggio 2019, di definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009, n.TMB030200114/2009 e n. RCH090201874/2009 (con le relative ricevute rilasciate dall'Agenzia delle entrate), nonché copia del versamento, effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della prima rata (di C 1.895,25) relativa alla prima e alla terza di dette domande, nulla dovendosi versare relativamente alla seconda domanda in virtù dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto di C 244,05 in pendenza di giudizio; tanto premesso, occorre evidenziare che, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986) società consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riguardo all'avviso di accertamento n. TMB080200115/2009 giova anche in favore della coobbligata consolidante [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo all'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009; ciò precisato, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «N'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuall. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, i processi vanno dichiarati estinti a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tali processi restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.N1. dichiara estinti i processi riuniti e pone le spese a carico