Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41248/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e CUCCIARRE' DOMENICO erano stati condannati per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove.

I ricorsi sono inammissibili.

Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto e pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Esse, peraltro, mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore d%Ila cassa delle ammende.

Così d in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons lie e estensore fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e CUCCIARRE' DOMENICO erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto e pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Esse, peraltro, mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore d%Ila cassa delle ammende. Così d in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons lie e estensore fe
Sentenza Cassazione n. 41248/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris