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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25602/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17911-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso LA [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a stato passivo R.G.N. 17911/2020 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 9078/2020 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 19/05/2020 R.G.N. 2344/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 19 maggio 2020, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui era stata ammessa in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il credito di retribuzioni e indennità varie relative al periodo di lavoro alle dipendenze della società fallita dall’1 agosto 2008 al 25 marzo 2014), relativa all’esclusione del maggior credito insinuato vantato, a titolo di solidarietà ai sensi dell’art.2112, secondo comma c.c., per le prestazioni rese come lavoratrice subordinata, senza soluzione di continuità nel medesimo locale e con identiche modalità, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (dal 20 marzo 2001 all’1 gennaio 2002 a tempo determinato e dal 2 gennaio 2002 a marzo 2004 a tempo indeterminato) e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (da marzo 2004 all’1 agosto 2007);

2. esso ha ritenuto il difetto di prova (per l’inidoneità sia del generico riferimento ad un atto di compravendita aziendale contenuto in una visura camerale riguardante le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia delle dichiarazioni dei testi, ex dipendenti della società fallita e della precedente, ignari di alcuna cessione) del trasferimento d’azienda allegato dalla lavoratrice e l’inammissibilità – siccome nuova e comunque estranea all’oggetto circoscritto del giudizio di accertamento dello stato passivo – della domanda di accertamento di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 19.62 s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA], con estensione del fallimento ai soci di fatto;

3. con atto notificato il 18 giugno 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il Fallimento ha resistito con controricorso;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la prova di un trasferimento d’azienda nella vicenda lavorativa della ricorrente, comprovata in particolare dall’atto di compravendita dell’attività tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle dichiarazioni testimoniali degli ex dipendenti delle due società (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2556 e 2697 c.c., per la rilevanza della prova scritta della cessione d’azienda soltanto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, ammessi alla relativa prova con ogni mezzo, con la conseguente inesistenza di un onere della ricorrente della produzione dell’atto (secondo motivo); nullità del decreto, per l’assenza di motivazione sulla mancata ammissione dei testi dedotti, che avrebbero confermato gli elementi del trasferimento d’azienda tra le due società (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie della ricorrente (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249, in motivazione sub p.to 15.1), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).

Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1 direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l’individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass.25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione sub p.to 5.4.);

3.1. la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, non vincolata ad alcuna particolare forma, incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore ceduto: in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo di azienda (Cass. 6 marzo 2015, n. 4601); mentre i limiti alla prova testimoniale, desumibili dall'art. 2556, primo comma c.c. (in forza del quale i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda debbono essere provati per iscritto), operano solo quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio l'accertamento o l'adempimento del suo credito (Cass. 22 marzo 2005, n. 6191; Cass. 18 febbraio 2022, n. 5320) e quindi tra le parti contraenti;

4. tanto premesso, non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).

Le doglianze consistono piuttosto nell’ allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

4.1. in particolare, non ricorre la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.29 maggio 2018, n. 13395);

5. né la mancata ammissione delle proprie ulteriori richieste istruttorie, lamentata dalla ricorrente, integra un “fatto storico”, ma piuttosto una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento giudiziale, esorbitante dall’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): in ogni caso, la richiesta è stata esaminata dal Tribunale, che l’ha negata per irrilevanza (al primo capoverso di pg. 5 del decreto);

6. le censure si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di un’alternativa ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, mediante una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987): spettanti in via esclusiva al giudice 10 del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 del decreto);

7. la ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 99 l. fall., 167, 416 c.p.c. anche quale error in procedendo, per il mancato riconoscimento del credito (di € 44.975,70) per il periodo lavorato alle dipendenze della società fallita, relativo anche a straordinario e voci eccedenti le retribuzioni e indennità ordinariamente spettanti al lavoratore (pari all’importo ammesso di € 16.180,24), in violazione del principio di non contestazione, non avendo il curatore contestato il maggiore importo, neppure a seguito delle osservazioni del difensore della ricorrente in sede di accertamento del passivo (quinto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. anche quale error in procedendo e motivo, per inversione dell’onere della prova ed omesso esame delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese sull’entità, la natura e le modalità del lavoro svolto dalla ricorrente dai testi Canni e Celestre, senza alcuna argomentazione giustificativa nel decreto ricorso (sesto motivo); nullità del decreto, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 99 l. fall. 115, 116, 213, 421 c.p.c, in riferimento alle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalla ricorrente, non essendo comprensibile la valutazione di loro irrilevanza del Tribunale (settimo motivo);

8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

9. è noto che, ai fini della decisione del giudice delegato della proposta del curatore in sede di progetto di stato passivo, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporti affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973);

10. ribadita l’inconfigurabilità della violazione dell'art. 2697 c.c., per le ragioni dette, neppure ricorre violazione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

Ed è parimenti inconfigurabile la violazione anche di quest’ultima norma, al di fuori delle ipotesi di allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure che esso abbia dichiarato, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento.

Non, pertanto, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, posto che, in tal caso, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016): qui non ricorrenti;

11. deve poi essere esclusa la nullità del decreto, avendo il Tribunale esaminato la richiesta istruttoria, negandola per irrilevanza, con succinta ma congrua giustificazione (al primo capoverso di pg. 5 del decreto);

12. anche qui, le censure si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità;

13. la ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per la formulazione dell’istanza di estensione della dichiarazione di fallimento nei confronti di 19.62 s.r.l.s. già in sede di insinuazione allo stato passivo e non per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo (ottavo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata ammissione delle istanze istruttorie della ricorrente per detta estensione di fallimento (nono motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. fall., per la configurabilità di una società di fatto tra 19.62 s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con estensione del fallimento alla socia di fatto, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Celestre (decimo motivo);

14. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

15. preliminarmente, giova chiarire alcune nozioni relative alle diverse natura e finalità delle due domande in questione, al di là della novità o meno di quella suindicata di accertamento di società di fatto e di estensione di fallimento, a norma dell’art. 147 l. fall.: benché in effetti viga, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il divieto di introduzione di domande nuove o di modificazioni sostanziali delle domande già avanzate, rispetto a quanto domandato con l’insinuazione al passivo (Cass. 30 marzo 2012, n. 5167; Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6279), nel caso di specie la Corte ha erroneamente ritenuto la violazione del principio (al settimo alinea del terzo capoverso e al quarto di pg. 5 del decreto), avendo la ricorrente allegato le circostanze di una tale domanda anche nell’insinuazione allo stato passivo (come illustrato a pg. 57 del ricorso);

15.1. tuttavia, il punto non è questo.

Ma quello della sua estraneità “all’oggetto precipuo del giudizio de quo, riguardante la contestazione del credito ammesso al passivo del fallimento” (così dall’ottavo al decimo alinea del terzo capoverso di pg. 5 del decreto).

Ed infatti, l’accertamento dello stato passivo, nella sua fase di verifica davanti al giudice delegato ed eventualmente impugnatoria davanti al Tribunale, ai sensi dell’art. 98 l. fall., realizza la cd.

“doppia universalità", propria della procedura fallimentare: oggettiva (per la soggezione ad essa di tutti i beni del fallito, a norma dell’art. 42 l. fall., in funzione della loro ripartizione ai creditori, nel rispetto delle regole del concorso) e soggettiva (per la confluenza della verifica dei crediti nel procedimento, unitario ed esclusivo, di accertamento del passivo, ai sensi degli artt. 92 ss. l. fall., quale rito che realizza il riflesso processuale dell’apertura del concorso dei creditori, a norma dell’art. 52 l. fall.).Sicché, suo oggetto esclusivo sono le domande di condanna di pagamento di crediti nei confronti dell’imprenditore fallito e quelle di accertamento strettamente funzionali ad una successiva insinuazione al passivo (Cass. s.u. 23 febbraio 2023, n. 5694, in motivazione, sub p.ti da 12 a 16).

Si comprende allora come sia con essa assolutamente incompatibile la domanda di accertamento di una società di fatto, con estensione del fallimento ai soci risultati illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 147 l. fall.

Essa è intesa alla diversa finalità (ed è per questo regolata in altra parte della legge fallimentare: capo X, rubricato “Del fallimento delle società”) di individuare ulteriori patrimoni aggredibili, previo l’accertamento del requisito soggettivo di fallibilità (quello oggettivo di insolvenza essendo stato accertato in capo al soggetto imprenditore di cui già è stato dichiarato il fallimento estendendo).

E ciò assorbe l’esame di ogni altro profilo dedotto al riguardo, ribadita l’inconfigurabilità, per le ragioni dette, dei denunciati vizi di omesso esame;16. infine, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata considerazione dal Tribunale, nella liquidazione di “spese … oltremodo eccessive”, della difficoltà della materia del contendere e del contegno processuale della lavoratrice ricorrente, nonché delle sue condizioni economiche e della natura dei crediti fatti valere (undicesimo motivo);

17. esso è inammissibile;

18. anche qui non è dedotto un fatto storico, di cui sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì una valutazione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, in applicazione del regime di soccombenza, rientrante nei poteri discrezionali del giudice del merito.

Ed è risaputo che in sede di legittimità possano essere denunziate solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali: in tal caso, dovendo la parte indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in sede di legittimità la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass.27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128);

19. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17911-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso LA [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a stato passivo R.G.N. 17911/2020 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 9078/2020 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 19/05/2020 R.G.N. 2344/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 19 maggio 2020, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui era stata ammessa in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il credito di retribuzioni e indennità varie relative al periodo di lavoro alle dipendenze della società fallita dall’1 agosto 2008 al 25 marzo 2014), relativa all’esclusione del maggior credito insinuato vantato, a titolo di solidarietà ai sensi dell’art.2112, secondo comma c.c., per le prestazioni rese come lavoratrice subordinata, senza soluzione di continuità nel medesimo locale e con identiche modalità, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (dal 20 marzo 2001 all’1 gennaio 2002 a tempo determinato e dal 2 gennaio 2002 a marzo 2004 a tempo indeterminato) e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (da marzo 2004 all’1 agosto 2007); 2. esso ha ritenuto il difetto di prova (per l’inidoneità sia del generico riferimento ad un atto di compravendita aziendale contenuto in una visura camerale riguardante le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia delle dichiarazioni dei testi, ex dipendenti della società fallita e della precedente, ignari di alcuna cessione) del trasferimento d’azienda allegato dalla lavoratrice e l’inammissibilità – siccome nuova e comunque estranea all’oggetto circoscritto del giudizio di accertamento dello stato passivo – della domanda di accertamento di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 19.62 s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA], con estensione del fallimento ai soci di fatto; 3. con atto notificato il 18 giugno 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il Fallimento ha resistito con controricorso; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la prova di un trasferimento d’azienda nella vicenda lavorativa della ricorrente, comprovata in particolare dall’atto di compravendita dell’attività tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle dichiarazioni testimoniali degli ex dipendenti delle due società (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2556 e 2697 c.c., per la rilevanza della prova scritta della cessione d’azienda soltanto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, ammessi alla relativa prova con ogni mezzo, con la conseguente inesistenza di un onere della ricorrente della produzione dell’atto (secondo motivo); nullità del decreto, per l’assenza di motivazione sulla mancata ammissione dei testi dedotti, che avrebbero confermato gli elementi del trasferimento d’azienda tra le due società (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie della ricorrente (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249, in motivazione sub p.to 15.1), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1 direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l’individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass.25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione sub p.to 5.4.); 3.1. la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, non vincolata ad alcuna particolare forma, incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore ceduto: in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo di azienda (Cass. 6 marzo 2015, n. 4601); mentre i limiti alla prova testimoniale, desumibili dall'art. 2556, primo comma c.c. (in forza del quale i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda debbono essere provati per iscritto), operano solo quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio l'accertamento o l'adempimento del suo credito (Cass. 22 marzo 2005, n. 6191; Cass. 18 febbraio 2022, n. 5320) e quindi tra le parti contraenti; 4. tanto premesso, non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Le doglianze consistono piuttosto nell’ allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 4.1. in particolare, non ricorre la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.29 maggio 2018, n. 13395); 5. né la mancata ammissione delle proprie ulteriori richieste istruttorie, lamentata dalla ricorrente, integra un “fatto storico”, ma piuttosto una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento giudiziale, esorbitante dall’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): in ogni caso, la richiesta è stata esaminata dal Tribunale, che l’ha negata per irrilevanza (al primo capoverso di pg. 5 del decreto); 6. le censure si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di un’alternativa ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, mediante una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987): spettanti in via esclusiva al giudice 10 del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 del decreto); 7. la ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 99 l. fall., 167, 416 c.p.c. anche quale error in procedendo, per il mancato riconoscimento del credito (di € 44.975,70) per il periodo lavorato alle dipendenze della società fallita, relativo anche a straordinario e voci eccedenti le retribuzioni e indennità ordinariamente spettanti al lavoratore (pari all’importo ammesso di € 16.180,24), in violazione del principio di non contestazione, non avendo il curatore contestato il maggiore importo, neppure a seguito delle osservazioni del difensore della ricorrente in sede di accertamento del passivo (quinto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. anche quale error in procedendo e motivo, per inversione dell’onere della prova ed omesso esame delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese sull’entità, la natura e le modalità del lavoro svolto dalla ricorrente dai testi Canni e Celestre, senza alcuna argomentazione giustificativa nel decreto ricorso (sesto motivo); nullità del decreto, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 99 l. fall. 115, 116, 213, 421 c.p.c, in riferimento alle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalla ricorrente, non essendo comprensibile la valutazione di loro irrilevanza del Tribunale (settimo motivo); 8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 9. è noto che, ai fini della decisione del giudice delegato della proposta del curatore in sede di progetto di stato passivo, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporti affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973); 10. ribadita l’inconfigurabilità della violazione dell'art. 2697 c.c., per le ragioni dette, neppure ricorre violazione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Ed è parimenti inconfigurabile la violazione anche di quest’ultima norma, al di fuori delle ipotesi di allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure che esso abbia dichiarato, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento. Non, pertanto, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, posto che, in tal caso, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016): qui non ricorrenti; 11. deve poi essere esclusa la nullità del decreto, avendo il Tribunale esaminato la richiesta istruttoria, negandola per irrilevanza, con succinta ma congrua giustificazione (al primo capoverso di pg. 5 del decreto); 12. anche qui, le censure si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità; 13. la ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per la formulazione dell’istanza di estensione della dichiarazione di fallimento nei confronti di 19.62 s.r.l.s. già in sede di insinuazione allo stato passivo e non per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo (ottavo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata ammissione delle istanze istruttorie della ricorrente per detta estensione di fallimento (nono motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. fall., per la configurabilità di una società di fatto tra 19.62 s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con estensione del fallimento alla socia di fatto, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Celestre (decimo motivo); 14. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 15. preliminarmente, giova chiarire alcune nozioni relative alle diverse natura e finalità delle due domande in questione, al di là della novità o meno di quella suindicata di accertamento di società di fatto e di estensione di fallimento, a norma dell’art. 147 l. fall.: benché in effetti viga, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il divieto di introduzione di domande nuove o di modificazioni sostanziali delle domande già avanzate, rispetto a quanto domandato con l’insinuazione al passivo (Cass. 30 marzo 2012, n. 5167; Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6279), nel caso di specie la Corte ha erroneamente ritenuto la violazione del principio (al settimo alinea del terzo capoverso e al quarto di pg. 5 del decreto), avendo la ricorrente allegato le circostanze di una tale domanda anche nell’insinuazione allo stato passivo (come illustrato a pg. 57 del ricorso); 15.1. tuttavia, il punto non è questo. Ma quello della sua estraneità “all’oggetto precipuo del giudizio de quo, riguardante la contestazione del credito ammesso al passivo del fallimento” (così dall’ottavo al decimo alinea del terzo capoverso di pg. 5 del decreto). Ed infatti, l’accertamento dello stato passivo, nella sua fase di verifica davanti al giudice delegato ed eventualmente impugnatoria davanti al Tribunale, ai sensi dell’art. 98 l. fall., realizza la cd. “doppia universalità", propria della procedura fallimentare: oggettiva (per la soggezione ad essa di tutti i beni del fallito, a norma dell’art. 42 l. fall., in funzione della loro ripartizione ai creditori, nel rispetto delle regole del concorso) e soggettiva (per la confluenza della verifica dei crediti nel procedimento, unitario ed esclusivo, di accertamento del passivo, ai sensi degli artt. 92 ss. l. fall., quale rito che realizza il riflesso processuale dell’apertura del concorso dei creditori, a norma dell’art. 52 l. fall.).Sicché, suo oggetto esclusivo sono le domande di condanna di pagamento di crediti nei confronti dell’imprenditore fallito e quelle di accertamento strettamente funzionali ad una successiva insinuazione al passivo (Cass. s.u. 23 febbraio 2023, n. 5694, in motivazione, sub p.ti da 12 a 16). Si comprende allora come sia con essa assolutamente incompatibile la domanda di accertamento di una società di fatto, con estensione del fallimento ai soci risultati illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 147 l. fall. Essa è intesa alla diversa finalità (ed è per questo regolata in altra parte della legge fallimentare: capo X, rubricato “Del fallimento delle società”) di individuare ulteriori patrimoni aggredibili, previo l’accertamento del requisito soggettivo di fallibilità (quello oggettivo di insolvenza essendo stato accertato in capo al soggetto imprenditore di cui già è stato dichiarato il fallimento estendendo). E ciò assorbe l’esame di ogni altro profilo dedotto al riguardo, ribadita l’inconfigurabilità, per le ragioni dette, dei denunciati vizi di omesso esame;16. infine, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata considerazione dal Tribunale, nella liquidazione di “spese … oltremodo eccessive”, della difficoltà della materia del contendere e del contegno processuale della lavoratrice ricorrente, nonché delle sue condizioni economiche e della natura dei crediti fatti valere (undicesimo motivo); 17. esso è inammissibile; 18. anche qui non è dedotto un fatto storico, di cui sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì una valutazione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, in applicazione del regime di soccombenza, rientrante nei poteri discrezionali del giudice del merito. Ed è risaputo che in sede di legittimità possano essere denunziate solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali: in tal caso, dovendo la parte indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in sede di legittimità la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass.27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128); 19. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e ac
Decreto Cassazione n. 25602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris