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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:885
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0741_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑741/20) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fibre sintetiche e artificiali – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e che comportano una limitazione dei settori ammissibili – Ricorso proposto da imprese rientranti in un settore non ammissibile – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, 4° comma TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 317/04) (v. punti 26, 28-44, 47-50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. 3) [OSCURATO:PERSONA] GmbH e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) L’Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0741_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑741/20) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fibre sintetiche e artificiali – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e che comportano una limitazione dei settori ammissibili – Ricorso proposto da imprese rientranti in un settore non ammissibile – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, 4° comma TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 317/04) (v. punti 26, 28-44, 47-50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. 3) [OSCURATO:PERSONA] GmbH e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) L’Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.
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