CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ribadito la natura non dirimente delle denunce depositata dalla difesa in relazione al presunto reato di sostituzione di persona, di cui l'imputato sarebbe stato vittima, rilevando come l'eventuale furto delle sole credenziali parziali da utilizzarsi per l'accesso al cassetto fiscale da parte del contribuente non comporta comunque la possibilità di sostituirsi al Guerriero nella gestione della propria posizione tributaria; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.