Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27344/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 25/2025 MCR del Tribunale di Lecco del 19 gennaio 2026; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]) Con ordinanza del 19 gennaio 2026 il Tribunale di Lecco, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 20 ottobre 2025 di perquisizione e successivo sequestro probatorio eseguito in data 5 novembre 2025 nell'ambito delle indagini in corso a suo carico in relazione alla violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000.

In particolare il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] in proprio per difetto di interesse, posto che, avendo ad oggetto la impugnazione l'avvenuto sequestro probatorio di beni non riferibili al ricorrente ma alla [OSCURATO:PERSONA], l'indagato sarebbe stato carente di interesse a proporre la impugnazione in quanto non assegnatario dei beni in caso di accoglimento del ricorso.

Quanto alla posizione del ricorrente quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in quanto il difensore nominato dallo [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, era privo di procura speciale.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], nella ricordata qualità, sostenendo che avesse errato il Tribunale nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse regolarmente rappresentata, posto che egli aveva rilasciato la procura speciale al difensore della predetta compagine dopo la presentazione del ricorso ma prima che il giudice del riesame cautelare fosse stato investito dagli incombenti previsti dagli artt. 324 e 309 cod. proc. pen.

In via subordinata il ricorrente ha rilevato che, essendo egli stesso indagato nel procedimento penale cui si riferisce il sequestro, egli non necessitava per potere agire in giudizio di difensore munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, essendo risultato manifestamente infondato il motivo indicato a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile.

Va, preliminarmente, osservato che, per come inequivocabilmente emerge dalla intestazione della impugnazione ora presentata nell'interesse 2dello [OSCURATO:PERSONA], questi sta agendo di fronte a questa Corte di legittimità esclusivamente spiegando la qualità di "legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]" Tanto puntualizzato, si osserva che la questione che questa Corte deve, in sostanza, dirimere è se, essendo stato presentato un ricorso in sede di riesame nell'interesse di una società commerciale da parte del suo legale rappresentante che non ha rilasciato al difensore della predetta società la necessaria procura speciale ad litem, questa possa validamente intervenire in un momento successivo alla instaurazione del giudizio ma antecedente all'adempimento da parte del Tribunale degli incombenti previsti dal combinato disposto degli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen.

Ritiene il Collegio che al quesito dianzi formulato, che costituisce il punctum attorno al quale orbita il motivo del ricorso proposto, debba darsi risposta negativa.

Come è noto, allorché, nell'ambito del giudizio cautelare reale penale (poco rilevando se si tratti di sequestro preventivo - sia che persegua fini impeditivi che di confisca - oppure di sequestro probatorio) il soggetto che, qualificandosi terzo rispetto alle indagini penali, impugni il provvedimento al fine di riconseguire la disponibilità del bene ablato, egli deve agire tramite un difensore che sia portatore di una procura speciale da lui rilasciata.

In tale senso, infatti, la Corte si è più volte pronunziata richiamando l'art. 100 cod. proc. pen. il quale prevede che il "difensore delle altre parti private" - come recita, pur senza finalità precettive, il "titoletto" della disposizione citata (la quale, a sua volta rimanda alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la ammenda, ma in termini che appaiono tali da evidenziare che la previsione normativa debba intendersi riferita a tutte quelle posizioni soggettive che, nell'ambito di un processo penale, mirano a fare valere un interesse di carattere civilistico) - sta "in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale" (si veda, infatti, nel senso ora richiamato recentissimamente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 febbraio 2026, n. 6724, rv 289488; nonché, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2018, n. 29858, rv 273505, e le altre pronunzie di identico tenore da quest'ultima riprese).

Osserva a questo punto il Collegio che - pacifico essendo il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse rilasciato al difensore che aveva avuto l'incarico di rappresentare in giudizio le istanze della [OSCURATO:PERSONA] una valida procura 3speciale - la Corte ha altresì chiarito che non è applicabile al processo penale, stante l'evidente diversità morfologica di struttura dei due procedimenti, la disposizione prevista per quello civile dall'art. 182 cod. proc. civ., il quale dispone che, in caso di difetto di rappresentanza, il giudice istruttorie assegna alle parti in difetto un termine perentorio per sanare il vizio (fra le tante: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 novembre 2014, n. 47239, rv 260894); a tale rilievo devono altresì aggiungersi i richiami - che si ritengono pertinenti al caso in esame, oltre che per le peculiarità di questo allegata dalla difesa del ricorrente, proprio in ragione della natura, per ampi aspetti riconducibile ad istanze restitutorie di tenore civilistico, della pretesa che il terzo fa valere, in una occasione quale quella ora in discorso - che la giurisprudenza civile di questa Corte ha fatto alla impossibilità di procedere alla sanatoria, stante la successiva ratifica, della originaria carenza di valida procura del difensore costituito della parte in giudizio; è stato, infatti, rilevato che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c. (ipotesi normativa questa che, al comma terzo, esclude del tutto dalla possibilità, già temporalmente condizionata dalla sua anteriorità alla costituzione in giudizio della parte cui essa si riferisce, di rilascio con efficacia sanante della "procura postuma", il caso in cui "la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale", restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Corte di cassazione, Sezione V civile, 22 luglio 2025, n. 20562, rv 675773; Corte di cassazione, Sezione II civile, 29 marzo 2019, n. 8933, rv 653305).

Alla luce di tutti gli argomenti che precedono, ritiene il Collegio che nessun pregio abbia la tesi espressa dalla ricorrente difesa con la quale si intende sostenere che, avendo, in un momento successivo alla instaurazione del giudizio, lo [OSCURATO:PERSONA] rilasciato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], procura speciale a suo difensore, sino a quel momento privo di essa, un siffatto adempimento avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame, considerato sanato l'originario difetto di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA], ad esaminare nel merito le censure formulate avverso il provvedimento di convalida della perquisizione e del successivo sequestro probatorio e non a 4dichiarare radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione la impugnazione proposta.

Né un qualche rilievo ha ai fini della eventuale fondatezza della impugnazione la circostanza, segnalata in via subordinata dal ricorrente, che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse anche indagato in proprio, atteso che la evidente dualità soggettiva fra questo e la società commerciale dal medesimo rappresentata fa sì che la qualità di indagato che lo stesso rivestiva come persona fisica non spiega alcun effetto in ordine alla necessità o meno per la [OSCURATO:PERSONA], ancorché rappresentata dal punto di vista sostanziale dall'indagato (il quale, ovviamente, solo nel momento in cui ha agito in proprio non era tenuto a rilasciare alcuna procura speciale), di stare in giudizio tramite un legale munito di procura speciale.

La manifesta infondatezza del ricorso ne determina la inammissibilità cui consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 25/2025 MCR del Tribunale di Lecco del 19 gennaio 2026; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]) Con ordinanza del 19 gennaio 2026 il Tribunale di Lecco, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 20 ottobre 2025 di perquisizione e successivo sequestro probatorio eseguito in data 5 novembre 2025 nell'ambito delle indagini in corso a suo carico in relazione alla violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000. In particolare il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] in proprio per difetto di interesse, posto che, avendo ad oggetto la impugnazione l'avvenuto sequestro probatorio di beni non riferibili al ricorrente ma alla [OSCURATO:PERSONA], l'indagato sarebbe stato carente di interesse a proporre la impugnazione in quanto non assegnatario dei beni in caso di accoglimento del ricorso. Quanto alla posizione del ricorrente quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in quanto il difensore nominato dallo [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, era privo di procura speciale. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], nella ricordata qualità, sostenendo che avesse errato il Tribunale nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse regolarmente rappresentata, posto che egli aveva rilasciato la procura speciale al difensore della predetta compagine dopo la presentazione del ricorso ma prima che il giudice del riesame cautelare fosse stato investito dagli incombenti previsti dagli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. In via subordinata il ricorrente ha rilevato che, essendo egli stesso indagato nel procedimento penale cui si riferisce il sequestro, egli non necessitava per potere agire in giudizio di difensore munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, essendo risultato manifestamente infondato il motivo indicato a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che, per come inequivocabilmente emerge dalla intestazione della impugnazione ora presentata nell'interesse 2dello [OSCURATO:PERSONA], questi sta agendo di fronte a questa Corte di legittimità esclusivamente spiegando la qualità di "legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]" Tanto puntualizzato, si osserva che la questione che questa Corte deve, in sostanza, dirimere è se, essendo stato presentato un ricorso in sede di riesame nell'interesse di una società commerciale da parte del suo legale rappresentante che non ha rilasciato al difensore della predetta società la necessaria procura speciale ad litem, questa possa validamente intervenire in un momento successivo alla instaurazione del giudizio ma antecedente all'adempimento da parte del Tribunale degli incombenti previsti dal combinato disposto degli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen. Ritiene il Collegio che al quesito dianzi formulato, che costituisce il punctum attorno al quale orbita il motivo del ricorso proposto, debba darsi risposta negativa. Come è noto, allorché, nell'ambito del giudizio cautelare reale penale (poco rilevando se si tratti di sequestro preventivo - sia che persegua fini impeditivi che di confisca - oppure di sequestro probatorio) il soggetto che, qualificandosi terzo rispetto alle indagini penali, impugni il provvedimento al fine di riconseguire la disponibilità del bene ablato, egli deve agire tramite un difensore che sia portatore di una procura speciale da lui rilasciata. In tale senso, infatti, la Corte si è più volte pronunziata richiamando l'art. 100 cod. proc. pen. il quale prevede che il "difensore delle altre parti private" - come recita, pur senza finalità precettive, il "titoletto" della disposizione citata (la quale, a sua volta rimanda alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la ammenda, ma in termini che appaiono tali da evidenziare che la previsione normativa debba intendersi riferita a tutte quelle posizioni soggettive che, nell'ambito di un processo penale, mirano a fare valere un interesse di carattere civilistico) - sta "in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale" (si veda, infatti, nel senso ora richiamato recentissimamente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 febbraio 2026, n. 6724, rv 289488; nonché, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2018, n. 29858, rv 273505, e le altre pronunzie di identico tenore da quest'ultima riprese). Osserva a questo punto il Collegio che - pacifico essendo il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse rilasciato al difensore che aveva avuto l'incarico di rappresentare in giudizio le istanze della [OSCURATO:PERSONA] una valida procura 3speciale - la Corte ha altresì chiarito che non è applicabile al processo penale, stante l'evidente diversità morfologica di struttura dei due procedimenti, la disposizione prevista per quello civile dall'art. 182 cod. proc. civ., il quale dispone che, in caso di difetto di rappresentanza, il giudice istruttorie assegna alle parti in difetto un termine perentorio per sanare il vizio (fra le tante: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 novembre 2014, n. 47239, rv 260894); a tale rilievo devono altresì aggiungersi i richiami - che si ritengono pertinenti al caso in esame, oltre che per le peculiarità di questo allegata dalla difesa del ricorrente, proprio in ragione della natura, per ampi aspetti riconducibile ad istanze restitutorie di tenore civilistico, della pretesa che il terzo fa valere, in una occasione quale quella ora in discorso - che la giurisprudenza civile di questa Corte ha fatto alla impossibilità di procedere alla sanatoria, stante la successiva ratifica, della originaria carenza di valida procura del difensore costituito della parte in giudizio; è stato, infatti, rilevato che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c. (ipotesi normativa questa che, al comma terzo, esclude del tutto dalla possibilità, già temporalmente condizionata dalla sua anteriorità alla costituzione in giudizio della parte cui essa si riferisce, di rilascio con efficacia sanante della "procura postuma", il caso in cui "la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale", restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Corte di cassazione, Sezione V civile, 22 luglio 2025, n. 20562, rv 675773; Corte di cassazione, Sezione II civile, 29 marzo 2019, n. 8933, rv 653305). Alla luce di tutti gli argomenti che precedono, ritiene il Collegio che nessun pregio abbia la tesi espressa dalla ricorrente difesa con la quale si intende sostenere che, avendo, in un momento successivo alla instaurazione del giudizio, lo [OSCURATO:PERSONA] rilasciato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], procura speciale a suo difensore, sino a quel momento privo di essa, un siffatto adempimento avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame, considerato sanato l'originario difetto di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA], ad esaminare nel merito le censure formulate avverso il provvedimento di convalida della perquisizione e del successivo sequestro probatorio e non a 4dichiarare radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione la impugnazione proposta. Né un qualche rilievo ha ai fini della eventuale fondatezza della impugnazione la circostanza, segnalata in via subordinata dal ricorrente, che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse anche indagato in proprio, atteso che la evidente dualità soggettiva fra questo e la società commerciale dal medesimo rappresentata fa sì che la qualità di indagato che lo stesso rivestiva come persona fisica non spiega alcun effetto in ordine alla necessità o meno per la [OSCURATO:PERSONA], ancorché rappresentata dal punto di vista sostanziale dall'indagato (il quale, ovviamente, solo nel momento in cui ha agito in proprio non era tenuto a rilasciare alcuna procura speciale), di stare in giudizio tramite un legale munito di procura speciale. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina la inammissibilità cui consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris