CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso il provvedimento del 22/01/2019 della PROCURA DELLA REPUBBLICA di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di ingiunzione a demolire emesso in data 22 gennaio 2019 e notificato il 26 gennaio 2019, chiedendone l'annullamento, stante la nullità degli atti pregressi, costituiti dall'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della demolizione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice deiresecuitone, per omesso avviso di fiSsazinne dell'udienza. 1.1. In fatto il ricorrente premette di essere stato condannato per reati edilizi con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 809/10, dichiarata irrevocabile, avverso la quale aveva proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare, rigettata dalla Corte di appello di Roma. Proposto ricorso per cassazione, lo stesso veniva qualificato incidente di esecuzione (con sentenza n. 1925 del 2011 dalla Terza Sezione penale della Corte di Cessazione) e trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale non notificava correttamente la data della udienza al difensore fiduciario e con ordinanza del 29 ottobre 2012 rigettava la richiesta di revoca dell'esecutività della sentenza e restituzione nel termine per l'impugnazione. Tale provvedimento non veniva notificato al ricorrente, il quale riceveva notizia del provvedimento di rigetto solo al momento della notifica del provvedimento di ingiunzione alla demolizione nel 2019, provvedimento che qui impugna per il seguente motivo: 1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per omessa instaurazione del contraddittorio, in quanto in data 4 ottobre 2012 il giudice dell'esecuzione verificata la omessa notifica al Gallenti disponeva la notifica al difensore di fiducia ex art. 157, ult. comma cod. proc. pen., che però non era eseguita e quindi l'udienza del 18 ottobre 2012, avveniva senza instaurazione del contraddittorio. Stranamente non veniva disposta notifica al domicilio eletto del Gallenti, dove lo stesso aveva ricevuto notifica di tutti gli atti introduttivi del giudizio di merito. La notifica ex art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. non era applicabile se è stato eletto domicilio a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Di qui la nullità assoluta della decisione del giudice dell'esecuzione. La nullità assoluta sarebbe inoltre sussistente per un secondo motivo, costituito dalla omessa notifica al Gallenti dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti nella relata di notifica si evidenzia che l'ufficiale giudiziario in data 24 gennaio 2013 dà atto di non avere potuto notificare in quanto all'indirizzo non si rileva il nominativo del notificando ed "informazioni nelle adiacenze danno il destinatario sconosciuto". A seguito di ciò non sono stati compiuti tentativi di notifica in altri luoghi e non è stata effettuata la notifica al difensore per conto del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato il principio delle Sezioni unite che ha stabilito che se l'interessato ha proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, avverso un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero, trattandosi di un provvedimento non giurisdizionale, ne' suscettibile di impugnazione, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente (Così S.U. n. 27 del 24/11/1999, dep. 12/02/2000, Magnani, Rv. 215212 - 01). 1.1. Peraltro è stato precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione ed il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è di certo ricorribile per cassazione. Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicem