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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 36505/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16893-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2005/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2005/19, del 31 ottobre 2019, del Tribunale di Avellino, che — accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 608/17, del 27 dicembre 2017, del Giudice di pace di Cervinara — ha dichiarato, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla medesima società, il difetto di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla pretesa creditoria dalla azionata in via monitoria dall'odierna ricorrente; - che, in punto di fatto, la Guerriero deduce di aver conseguito quattro provvedimenti monitori dal Giudice di pace di Cervinara, sul presupposto di aver diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla stessa versato in ragione dell'avvenuta notificazione di diversi atti giudiziari a mezzo posta, in relazione ai quali le era stato richiesto il pagamento della c.d.

"CAN" (comunicazione di avvenuta notifica), in realtà — a suo dire — da non eseguirsi, essendosi il procedimento notificatorio regolarmente concluso con consegna dell'atto, destinato a persona giuridica, a soggetto indicato come "addetto alla ricezione degli atti"; - che proposta opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al medesimo Giudice di pace, la stessa veniva rigettata, con decisione, Ric. 2020 n. 16893 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -2- tuttavia, riformata dal giudice di appello, che accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva, sul rilievo dell'inesistenza di alcun rapporto diretto tra questa e il soggetto richiedente la notifica; - che avverso la sentenza del Tribunale di Avellino ricorre per cassazione la Guerriero, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 ("recte": decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in I. n. 231 del 2008); - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ,`argomenta della presunta erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, relativamente al perfezionamento della notifica alle persone giuridiche e alla pretesa non necessità della spedizione di avvenuta notifica, con conseguenza della non debenza del relativo costo"; - che, per contro, riformando la decisione del Giudice di pace, il Tribunale avellinese avrebbe violato la norma di legge suddetta, la quale — sebbene stabilisca che, nell'ipotesi in cui il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dia notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata — andrebbe letta, comunque, in combinato disposto con l'art. 145 cod. proc. civ., che consente la notificazione mediante consegna "a persona incaricata di ricevere" (come avvenuto nel caso di specie); - che tale interpretazione avrebbe, di recente, ricevuto l'avallo di questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, ord. 27 maggio 2020, n. 9878), avendo essa, oltretutto, precisato che, essendo quello relativo alla c.d.

"CAN" un "pagamento richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e Ric. 2020 n. 16893 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -3- non dall'ufficiale giudiziario", nei confronti di quest'ultimo va "correttamente" indirizzata la "domanda la ripetizione"; - che alla stregua di tali rilievi, pertanto, la ricorrente evidenzia come "la motivazione a suo tempo offerta dal Giudice di pace sul punto è assolutamente legittima e lineare", fondandosi "proprio sulla consapevolezza dell'illegittimità dell'operato di Poste italiane S.p.a., rea di aver «scientemente» violato il dettato di cui all'art. 36, comma 2- quater, della

1. n. 31 del 2008"; - che ha resisto all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile (anche sul rilievo che la pretesa di ripetizione dell'indebito, azionata in via monitoria dalla Guerriero, concernerebbe il pagamento di quanto richiesto per la cd.

"CAD", ovvero per la comunicazione di avvenuto deposito prescritta dall'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890) o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021; - che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nei propri rilievi.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che, in via preliminare, va rilevato come il motivo di ricorso si presenti di dubbia ammissibilità, in relazione alla sua stessa modalità di articolazione; - che, invero, esso — oltre a risolversi nell'affermazione secondo cui la decisione del primo giudice risultava "legittima e lineare" (così Ric. 2020 n. 16893 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -4- contrapponendola, inammissibilmente, alla sentenza oggi impugnata) — censura la pronuncia di appello in quanto essa avrebbe argomentato circa la "presunta erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, relativamente al perfezionamento della notifica alle persone giuridiche e alla pretesa non necessità della spedizione di avvenuta notifica, con conseguenza della non debenza del relativo costo"; - che, per contro, il Tribunale di Avellino non è entrato nel merito di tale questione (ovvero, se occorresse l'invio della c.d.

"CAN" anche in caso di notificazione ex art. 145 cod. proc., perfezionatasi con consegna dell'atto "a persona incaricata di ricevere le notificazioni", e quindi sull'interpretazione dei rapporti tra tale norma e l'art. all'art. 36, comma 2 -quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in 1. n. 31 del 2008), avendo definito il giudizio sulla base del pregiudiziale rilievo che l'assenza di qualsiasi rapporto obbligatorio tra la Guerriero e l'agente postale — operando quest'ultimo come ausiliario dell'[OSCURATO:PERSONA] — comportava il difetto di legittimazione dell'allora appellante (e già opponente a decreto ingiuntivo) [OSCURATO:PERSONA]; - che già sotto questo profilo — come evidenziato nella proposta del consigliere relatore — l'ammissibilità del ricorso si rivela dubbia, in applicazione del principio secondo cui la "proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4) cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che, in ogni caso, la censura — anche a ritenere che abbia investito l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza impugnato, ovvero il ritenuto Ric. 2020 n. 16893 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -5- difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] — risulta egualmente inammissibile; - che la sentenza impugnata si è conformata al pressocché univoco indirizzo di questa Corte, il quale, in casi analoghi a quello presente, ha ribadito — con la sola eccezione dell'arresto citato dalla ricorrente — il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a pretese restitutorie del tipo di quelle azionate dalla Guerriero (cfr. Cass. Sez. 6- 3, ord. 18 febbraio 2015, n. 3261, Rv. 634394-01, in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2018, n. 3292, Rv. 634394-01 e, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 febbraio 2019, n. 4715, non massimata); - che va dato, pertanto, seguito al principio secondo cui, "in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato «ex lege» tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario. dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3261 del 2015, cit.) sicché non è certo nei confronti dell'ausiliario — anche secondo il disposto dell'art. 1228 cod. civ. — che la pretesa azionata potrebbe farsi valere; - che il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo Ric. 2020 n. 16893 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -6- a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del presente giudizio alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., liquidandole in €, 3.000,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16893-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2005/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2005/19, del 31 ottobre 2019, del Tribunale di Avellino, che — accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 608/17, del 27 dicembre 2017, del Giudice di pace di Cervinara — ha dichiarato, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla medesima società, il difetto di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla pretesa creditoria dalla azionata in via monitoria dall'odierna ricorrente; - che, in punto di fatto, la Guerriero deduce di aver conseguito quattro provvedimenti monitori dal Giudice di pace di Cervinara, sul presupposto di aver diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla stessa versato in ragione dell'avvenuta notificazione di diversi atti giudiziari a mezzo posta, in relazione ai quali le era stato richiesto il pagamento della c.d. "CAN" (comunicazione di avvenuta notifica), in realtà — a suo dire — da non eseguirsi, essendosi il procedimento notificatorio regolarmente concluso con consegna dell'atto, destinato a persona giuridica, a soggetto indicato come "addetto alla ricezione degli atti"; - che proposta opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al medesimo Giudice di pace, la stessa veniva rigettata, con decisione, Ric. 2020 n. 16893 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- tuttavia, riformata dal giudice di appello, che accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva, sul rilievo dell'inesistenza di alcun rapporto diretto tra questa e il soggetto richiedente la notifica; - che avverso la sentenza del Tribunale di Avellino ricorre per cassazione la Guerriero, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 ("recte": decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in I. n. 231 del 2008); - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ,`argomenta della presunta erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, relativamente al perfezionamento della notifica alle persone giuridiche e alla pretesa non necessità della spedizione di avvenuta notifica, con conseguenza della non debenza del relativo costo"; - che, per contro, riformando la decisione del Giudice di pace, il Tribunale avellinese avrebbe violato la norma di legge suddetta, la quale — sebbene stabilisca che, nell'ipotesi in cui il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dia notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata — andrebbe letta, comunque, in combinato disposto con l'art. 145 cod. proc. civ., che consente la notificazione mediante consegna "a persona incaricata di ricevere" (come avvenuto nel caso di specie); - che tale interpretazione avrebbe, di recente, ricevuto l'avallo di questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, ord. 27 maggio 2020, n. 9878), avendo essa, oltretutto, precisato che, essendo quello relativo alla c.d. "CAN" un "pagamento richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e Ric. 2020 n. 16893 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -3- non dall'ufficiale giudiziario", nei confronti di quest'ultimo va "correttamente" indirizzata la "domanda la ripetizione"; - che alla stregua di tali rilievi, pertanto, la ricorrente evidenzia come "la motivazione a suo tempo offerta dal Giudice di pace sul punto è assolutamente legittima e lineare", fondandosi "proprio sulla consapevolezza dell'illegittimità dell'operato di Poste italiane S.p.a., rea di aver «scientemente» violato il dettato di cui all'art. 36, comma 2- quater, della 1. n. 31 del 2008"; - che ha resisto all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile (anche sul rilievo che la pretesa di ripetizione dell'indebito, azionata in via monitoria dalla Guerriero, concernerebbe il pagamento di quanto richiesto per la cd. "CAD", ovvero per la comunicazione di avvenuto deposito prescritta dall'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890) o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021; - che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nei propri rilievi. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che, in via preliminare, va rilevato come il motivo di ricorso si presenti di dubbia ammissibilità, in relazione alla sua stessa modalità di articolazione; - che, invero, esso — oltre a risolversi nell'affermazione secondo cui la decisione del primo giudice risultava "legittima e lineare" (così Ric. 2020 n. 16893 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -4- contrapponendola, inammissibilmente, alla sentenza oggi impugnata) — censura la pronuncia di appello in quanto essa avrebbe argomentato circa la "presunta erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, relativamente al perfezionamento della notifica alle persone giuridiche e alla pretesa non necessità della spedizione di avvenuta notifica, con conseguenza della non debenza del relativo costo"; - che, per contro, il Tribunale di Avellino non è entrato nel merito di tale questione (ovvero, se occorresse l'invio della c.d. "CAN" anche in caso di notificazione ex art. 145 cod. proc., perfezionatasi con consegna dell'atto "a persona incaricata di ricevere le notificazioni", e quindi sull'interpretazione dei rapporti tra tale norma e l'art. all'art. 36, comma 2 -quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in 1. n. 31 del 2008), avendo definito il giudizio sulla base del pregiudiziale rilievo che l'assenza di qualsiasi rapporto obbligatorio tra la Guerriero e l'agente postale — operando quest'ultimo come ausiliario dell'[OSCURATO:PERSONA] — comportava il difetto di legittimazione dell'allora appellante (e già opponente a decreto ingiuntivo) [OSCURATO:PERSONA]; - che già sotto questo profilo — come evidenziato nella proposta del consigliere relatore — l'ammissibilità del ricorso si rivela dubbia, in applicazione del principio secondo cui la "proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4) cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che, in ogni caso, la censura — anche a ritenere che abbia investito l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza impugnato, ovvero il ritenuto Ric. 2020 n. 16893 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -5- difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] — risulta egualmente inammissibile; - che la sentenza impugnata si è conformata al pressocché univoco indirizzo di questa Corte, il quale, in casi analoghi a quello presente, ha ribadito — con la sola eccezione dell'arresto citato dalla ricorrente — il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a pretese restitutorie del tipo di quelle azionate dalla Guerriero (cfr. Cass. Sez. 6- 3, ord. 18 febbraio 2015, n. 3261, Rv. 634394-01, in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2018, n. 3292, Rv. 634394-01 e, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 febbraio 2019, n. 4715, non massimata); - che va dato, pertanto, seguito al principio secondo cui, "in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato «ex lege» tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario. dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3261 del 2015, cit.) sicché non è certo nei confronti dell'ausiliario — anche secondo il disposto dell'art. 1228 cod. civ. — che la pretesa azionata potrebbe farsi valere; - che il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo Ric. 2020 n. 16893 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -6- a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del presente giudizio alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., liquidandole in €, 3.000,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale del
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