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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27559/2026

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E DI CATANZAROUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla memoria depositata ed ha insistito per il rigetto del ricorso;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha confermatol’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catanzaro concui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per il reato di estorsione.In particolare, si ipotizza nella imputazione provvisoria, accolta dalprovvedimento genetico ed avallata dal Tribunale di Catanzaro in sede di riesame,che [OSCURATO:PERSONA] abbia imposto sin dai primi anni ‘80 e fino alla fine del 2021 lapropria attività (ditta individuale) agli amministratori ed al condominio titolare delvillaggio turistico Seleno, per la gestione di servizi di guardiania, pulizie e gestionedella spiaggia e relativi ombrelloni e lettini nonché il servizio navetta per laspiaggia, attraverso la minaccia consistita nella prospettazione implicita di graviripercussioni per l'incolumità dell’amministratore e la sicurezza del villaggio,essendo egli membro dell’associazione ‘ndranghetista che faceva riferimento allalocale famiglia degli [OSCURATO:PERSONA].2.

Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'indagato deduceviolazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione la sussistenza dellagravità indiziaria che con riferimento alle ritenute esigenze cautelari.2.1.

Assume il ricorrente che non sussiste alcuna gravità indiziaria a caricodell’indagato, non essendo stata fornita adeguata giustificazione logica o giuridicain ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbericevuto un “vantaggio di posizione” dalla partecipazione ad una associazione‘ndranghetistica di cui non risulta neanche provvisoriamente incolpato.D'altra parte, la storia giudiziaria alla quale l'ordinanza cautelare dà ampiospazio, attraverso l'allegazione di numerose sentenze pronunciate, a diversolivello, per sanzionare le compagini associative ndranghetiste locali, non riguardané l'imputato individualmente né la famiglia [OSCURATO:PERSONA].Anche a voler porre le citate sentenze quale punto di partenza dell'analisigiudiziale, occorrerà dimostrare (i) che gli [OSCURATO:PERSONA] fossero una propaggine oemanazione degli [OSCURATO:PERSONA], (ii) che tra di essi vi fosse una relazione con RosarioScerbo, (iii) che costui abbia imposto la sua attività lavorativa e (iv) che taleimposizione sia il frutto di una minaccia implicita.Nulla di tutto questo risulta dimostrato nell'ordinanza impugnata che ha altresìtrascurato la diuturna attività lavorativa svolta dall'indagato dal 1980, a prezziestremamente contenuti secondo quanto dimostrato attraverso la documentazioneallegata alla memoria difensiva.2.2.

Quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che vengonocontestate, la difesa opera integrale riferimento alla memoria defensionaledepositata innanzi al Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo, con conseguente annullamento dell’ordinanzaimpugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.2.

Secondo la ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato,l’indagato, in un arco temporale misurabile in diversi decenni, avrebbe posto inessere, in quanto membro di una famiglia affiliata ad un clan ‘ndranghetista, unaimponendo, sia agli amministratori nel tempo succedutisi che ai singoli condomini,la propria presenza quale gestore della spiaggia, della sicurezza del complessoresidenziale, nonché quale manutentore, oltre che gestore del servizio navetta perle spiagge.Dette conclusioni si traggono, nella prospettazione accusatoria, ritenutafondata nell’ordinanza genetica ed avallata dal Tribunale del riesame, dalla ‘storiacriminale’ della famiglia [OSCURATO:PERSONA], dominante nell’area, nonché dai vassalli di quella,gli [OSCURATO:PERSONA], rappresentata in una serie di sentenze prese ad emblemadell’asservimento dell’intero territorio di [OSCURATO:PERSONA] alla malavitaorganizzata di stampo mafioso.Alla ricostruzione dello scenario di estorsione ambientale, nel quale siinserisce la presenza di [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe consapevolmente trattovantaggio, si aggiungono le testimonianze di amministratori del condominio e disingoli condomini, a descrivere, secondo quanto si apprende dall’ordinanza, laconsolidata presenza coercitiva dell’indagato.3.

Occorre ricordare in premessa che l’elaborazione giurisprudenziale diquesta Corte regolatrice ha chiarito che, ai fini dell'adozione di una misuracautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondareun giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine aireati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" noncorrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez.2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731-01; Sez. 4, n. 38466 del12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576-01, oltre a numerose altre, anteriori esuccessive).

In particolare, i requisiti di precisione e concordanza indiziaria –necessari ai fini dell’affermazione di responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. –non richiedono di essere soddisfatti ai fini dell’adozione delle misure cautelaripersonali, il diverso regime trovando evidente giustificazione nella diversitàdell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico intermini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto aquella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale inordine alla colpevolezza dell'imputato.In tema di misure cautelari, quindi, in relazione al vocabolo ‘indizio’, l’enfasinon è posta sul suo significato tradizionale di “elemento di prova critico o indiretto”quanto sul contenuto della prognosi (indizi di colpevolezza), creando un doverosorapporto tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale delgiudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) intermini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.La obbligatoria connotazione degli indizi in termini di ‘gravità’, al fine direndere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esitodella valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere,anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, laqualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.Sulla base di tali premesse concettuali, il Collegio ritiene che quelli indicati dalTribunale di Catanzaro, non siano indizi sufficientemente gravi, rimanendo ad unlivello embrionale, cioè meramente speculativo ed ipotetico.

In altre parole, ci sitrova, per come esposti nel provvedimento giustificativo della misura, al cospettodi sospetti, seppure non intesi – secondo la vulgata - come fenomeno soggettivo,cioè congettura, ipotesi senza prove, ma nel significato di indizio equivoco, e quindidebole, come tale suscettibile di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anchecontrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.4.

Iniziando dall’elencazione delle sentenze menzionate nell’ordinanza edall’illustrazione delle vicende delittuose che hanno connotato decenni di storiacriminale del promontorio crotonese, che occupano le prime pagine dellamotivazione, esse sono destinate a rimanere una sorta di ‘romanzo criminale’ privodi concretezza se la figura di [OSCURATO:PERSONA] non è in quelle sentenze menzionato,non essendo mai stato condannato per reati associativi o anche solo per precursorie indicatori della partecipazione, in una qualche misura, alla vita criminale delterritorio, quali estorsioni, minacce, danneggiamenti e simili.

Egualmente,ascrivere allo [OSCURATO:PERSONA] una qualche forma di responsabilità solo per il fatto di portareil cognome [OSCURATO:PERSONA], e quindi di appartenere ad una famiglia in cui vi sono membricondannati per reati di associazionismo mafioso, rischia di far deviare la ricercadegli indizi verso il terreno dello stigma e del pregiudizio.Al di là di questo, la analisi degli elementi ascritti all’indagato è estremamentescarna, al punto che non è dato comprendere in che cosa ed in quali forme sisarebbe manifestata, nel corso dei decenni, l’induzione ad un facere – tollerare lapropria presenza - che deve comunque connotare la condotta estorsiva.

Sempreche si possa pensare ad una imposizione della propria presenza che non si sia maitradotta, nei quarant’anni indicati nel capo provvisorio di imputazione, inmanifestazioni esteriori, pur a fronte del mutare di amministratori e di condomini,il Tribunale, al cospetto delle specifiche contestazioni della difesa, che avevaformulato, esponendole dettagliatamente, i parametri per valutare il servizio resoal condominio, dimostrandone la assoluta concorrenzialità, se non il trattamentodi favore, avrebbe dovuto confutare i dati forniti o quanto meno spiegare le ragioniper cui le cifre riportate nel provvedimento (i corrispettivi pagati dal condominioallo [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli ultimi anni) fossero indicative quanto meno di unsospetto di un rapporto alterato dalla presenza malavitosa o da condotte estorsiveposte in essere da parte del [OSCURATO:PERSONA].Ed anche con riferimento alle deposizioni dell’amministratore e di alcunicondomini, non vi è alcun elemento specifico che consenta di rilevare l’estorsione,neppure ambientale, che viene data per sufficientemente dimostrata solo aragione dell’appartenenza dell’indagato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ‘propaggine’ della‘ndrina costituita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], secondo l’assunto accusatorio.Nulla è dato sapere delle modalità originarie attraverso le quali, negli anni ’80,venne a stabilirsi il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il condominio Seleno, e nienteè dato sapere sugli sviluppi di tal rapporto.

Giova però sottolineare che né nelleparole dei condomini citati a pg. 8 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniGianantoni) né in quelle dell’amministratore Gualtieri si coglie un qualcheelemento significativo di estorsione.

I [OSCURATO:PERSONA] riferiscono di servizi prestati datempo immemore da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della gestione della spiaggia e nellaprotezione delle persone e dei beni e, dunque, della sicurezza interna al villaggio,mentre Gianantoni allude effettivamente alla percezione, fin dall’inizio della vitadel villaggio, di soggetti associati alla locale criminalità organizzata.

Si tratta diuna percezione di eventi remoti, senza riferimento ad alcuna condotta specifica,eppure sufficiente, in una tipica escalation argomentativa, che diviene cosìscollegata dalla realtà, a giustificare da parte del Tribunale la considerazione che“il (loro) inserimento in quel contesto sarebbe di per sé sufficiente a condizionarnegli equilibri”.

Ed anche l’amministratore del complesso turistico, Gualtieri, che puredichiara di essere stato costretto a sottostare agli accordi intercorsi tra RosarioScebo e [OSCURATO:PERSONA], non pare riferirsi ad una imposizione diretta nei confrontidella sua persona, quanto, piuttosto, alle conseguenze di un accordo intercorsointer alios per la gestione dei servizi.

D’altronde, la complessiva gestione dei serviziforniti dalla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA], non poteva che spettare a questi, libero,in linea di principio, di selezionare ed assumere collaboratori e dipendenti, anchese si trattasse della figlia o del nipote, come è naturale che sia da parte di unimprenditore.Nelle pagine successive ci si impegna ad illustrare caratteristiche e modalitàdell’estorsione silente o implicita, aggravata dall’utilizzazione del metodo mafioso,ma, anche qui, non si va oltre l’enunciazione di principio, con citazioni digiurisprudenza condivisibili ma non adattate al caso concreto, al cui centro vi è unindividuo oramai avanti negli anni, eppure mai coinvolto in vicende associative,sostanzialmente incensurato (nel certificato del casellario è registrato unprecedente per una violazione di sigilli e violazione edilizia risalente a 30 anni fa,sanzionato con 5 mesi di reclusione, con doppi benefici), che ha svolto unaprolungata attività lavorativa.

Il Tribunale, con formule di rito, prive di realecollegamento al caso concreto, parla di “allarmante contesto criminale di naturafamiliare”, di “piena disponibilità dell’indagato ad agire in conformità alle direttivedel sodalizio” (anche se all’indagato non è ascritta nel presente procedimento, néè stata ascritta in passato, alcuna ipotesi associativa), “di condotte attuate conpervicace continuità” (senza alcuna specificazione di azioni violente o minacce dacostui proferite), di “imposizione di lavoratori di stampo intimidatorio” (senza altreulteriori precisazioni).

Si sostiene che il danno subito dal contraente sarebberappresentato dall’ “assenza di professionalità dello [OSCURATO:PERSONA] e degli aiutanti da luiscelti (i figli)” poiché costoro, si ipotizza, sulla base di una valutazione presuntiva,“verosimilmente non possedevano le competenze e i titoli richiesti dalla normativaper l’espletamento del servizio”.È ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 2,n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01) in tema di estorsione, èconfigurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggiointimidatorio silente, in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui laconsorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluol'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specificicomportamenti violenti o minacciosi.

Ma una cosa è la desumibilità della minacciada comportamenti alternativi, di indubbio significato intimidatorio, ma privi diminaccia (nel caso cui si riferisce il precedente, una serie di ‘ambasciate’ effettuateda partecipi dell’associazione a casa della vittima, senza esplicito riferimento allacondotta da porre in essere o alle conseguenze dell’inadempimento, ma conl’avvertimento che un terreno acquistato all’asta dovesse rientrare – senzacorrispettivo – “agli amici buoni buoni”), ed altra cosa è, come nel caso presente,la assoluta assenza – o mancata indicazione - di condotte minatorie da partedell’indagato, slegato da ogni ipotesi associativa.

In sostanza, si ascrive alloScerbo, una estorsione da ‘rendita di posizione’, con sostanziale smaterializzazionedella condotta ed evaporazione del principio di offensività.5.

In definitiva, si assiste nel presente caso, alla formulazione di conclusionisulla base del reciproco specchiarsi di mere supposizioni, utilizzate per confermareripetitivamente, in una sorta di circolarità referenziale, il teorema accusatorio.

Sifinisce, quindi, per creare uno scollegamento dal dato concreto, enfatizzandol’elemento familiare, a dispetto della dimostrata estraneità dell’indagato, se nondalla famiglia, quanto meno dalle pratiche criminali abbracciate da altricomponenti della famiglia, giudicati e condannati proprio per questo.Nella prospettiva indicata in esordio (l’indizio deve essere sufficiente agarantire la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario dellamisura) gli elementi indicati dall’ordinanza non sono altro che spezzoni ricostruttiviparziali, privi di cogenza, ricomposti a sostegno di un teorema accusatorio che asua volta li sostiene, dando vita a quella ‘circolarità motivazionale’ ritenuta daquesto Collegio insufficiente a garantire la gravità indiziaria necessaria a darfondamento alla misura cautelare.6.

L’insufficiente gravità del quadro indiziario impone l’annullamento conrinvio, venendo assorbito ogni profilo relativo alle esigenze cautelari.Appare necessaria una nuova, e più approfondita, riflessione sul materialeprobatorio disponibile, ciò che giustifica il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, competente ai sensi dell’art. 309 comma 7, c.p.p., mandando altresìalla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E DI CATANZAROUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla memoria depositata ed ha insistito per il rigetto del ricorso;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha confermatol’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catanzaro concui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per il reato di estorsione.In particolare, si ipotizza nella imputazione provvisoria, accolta dalprovvedimento genetico ed avallata dal Tribunale di Catanzaro in sede di riesame,che [OSCURATO:PERSONA] abbia imposto sin dai primi anni ‘80 e fino alla fine del 2021 lapropria attività (ditta individuale) agli amministratori ed al condominio titolare delvillaggio turistico Seleno, per la gestione di servizi di guardiania, pulizie e gestionedella spiaggia e relativi ombrelloni e lettini nonché il servizio navetta per laspiaggia, attraverso la minaccia consistita nella prospettazione implicita di graviripercussioni per l'incolumità dell’amministratore e la sicurezza del villaggio,essendo egli membro dell’associazione ‘ndranghetista che faceva riferimento allalocale famiglia degli [OSCURATO:PERSONA].2. Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'indagato deduceviolazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione la sussistenza dellagravità indiziaria che con riferimento alle ritenute esigenze cautelari.2.1. Assume il ricorrente che non sussiste alcuna gravità indiziaria a caricodell’indagato, non essendo stata fornita adeguata giustificazione logica o giuridicain ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbericevuto un “vantaggio di posizione” dalla partecipazione ad una associazione‘ndranghetistica di cui non risulta neanche provvisoriamente incolpato.D'altra parte, la storia giudiziaria alla quale l'ordinanza cautelare dà ampiospazio, attraverso l'allegazione di numerose sentenze pronunciate, a diversolivello, per sanzionare le compagini associative ndranghetiste locali, non riguardané l'imputato individualmente né la famiglia [OSCURATO:PERSONA].Anche a voler porre le citate sentenze quale punto di partenza dell'analisigiudiziale, occorrerà dimostrare (i) che gli [OSCURATO:PERSONA] fossero una propaggine oemanazione degli [OSCURATO:PERSONA], (ii) che tra di essi vi fosse una relazione con RosarioScerbo, (iii) che costui abbia imposto la sua attività lavorativa e (iv) che taleimposizione sia il frutto di una minaccia implicita.Nulla di tutto questo risulta dimostrato nell'ordinanza impugnata che ha altresìtrascurato la diuturna attività lavorativa svolta dall'indagato dal 1980, a prezziestremamente contenuti secondo quanto dimostrato attraverso la documentazioneallegata alla memoria difensiva.2.2. Quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che vengonocontestate, la difesa opera integrale riferimento alla memoria defensionaledepositata innanzi al Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo, con conseguente annullamento dell’ordinanzaimpugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.2. Secondo la ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato,l’indagato, in un arco temporale misurabile in diversi decenni, avrebbe posto inessere, in quanto membro di una famiglia affiliata ad un clan ‘ndranghetista, unaimponendo, sia agli amministratori nel tempo succedutisi che ai singoli condomini,la propria presenza quale gestore della spiaggia, della sicurezza del complessoresidenziale, nonché quale manutentore, oltre che gestore del servizio navetta perle spiagge.Dette conclusioni si traggono, nella prospettazione accusatoria, ritenutafondata nell’ordinanza genetica ed avallata dal Tribunale del riesame, dalla ‘storiacriminale’ della famiglia [OSCURATO:PERSONA], dominante nell’area, nonché dai vassalli di quella,gli [OSCURATO:PERSONA], rappresentata in una serie di sentenze prese ad emblemadell’asservimento dell’intero territorio di [OSCURATO:PERSONA] alla malavitaorganizzata di stampo mafioso.Alla ricostruzione dello scenario di estorsione ambientale, nel quale siinserisce la presenza di [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe consapevolmente trattovantaggio, si aggiungono le testimonianze di amministratori del condominio e disingoli condomini, a descrivere, secondo quanto si apprende dall’ordinanza, laconsolidata presenza coercitiva dell’indagato.3. Occorre ricordare in premessa che l’elaborazione giurisprudenziale diquesta Corte regolatrice ha chiarito che, ai fini dell'adozione di una misuracautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondareun giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine aireati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" noncorrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez.2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731-01; Sez. 4, n. 38466 del12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576-01, oltre a numerose altre, anteriori esuccessive). In particolare, i requisiti di precisione e concordanza indiziaria –necessari ai fini dell’affermazione di responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. –non richiedono di essere soddisfatti ai fini dell’adozione delle misure cautelaripersonali, il diverso regime trovando evidente giustificazione nella diversitàdell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico intermini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto aquella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale inordine alla colpevolezza dell'imputato.In tema di misure cautelari, quindi, in relazione al vocabolo ‘indizio’, l’enfasinon è posta sul suo significato tradizionale di “elemento di prova critico o indiretto”quanto sul contenuto della prognosi (indizi di colpevolezza), creando un doverosorapporto tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale delgiudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) intermini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.La obbligatoria connotazione degli indizi in termini di ‘gravità’, al fine direndere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esitodella valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere,anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, laqualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.Sulla base di tali premesse concettuali, il Collegio ritiene che quelli indicati dalTribunale di Catanzaro, non siano indizi sufficientemente gravi, rimanendo ad unlivello embrionale, cioè meramente speculativo ed ipotetico. In altre parole, ci sitrova, per come esposti nel provvedimento giustificativo della misura, al cospettodi sospetti, seppure non intesi – secondo la vulgata - come fenomeno soggettivo,cioè congettura, ipotesi senza prove, ma nel significato di indizio equivoco, e quindidebole, come tale suscettibile di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anchecontrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.4. Iniziando dall’elencazione delle sentenze menzionate nell’ordinanza edall’illustrazione delle vicende delittuose che hanno connotato decenni di storiacriminale del promontorio crotonese, che occupano le prime pagine dellamotivazione, esse sono destinate a rimanere una sorta di ‘romanzo criminale’ privodi concretezza se la figura di [OSCURATO:PERSONA] non è in quelle sentenze menzionato,non essendo mai stato condannato per reati associativi o anche solo per precursorie indicatori della partecipazione, in una qualche misura, alla vita criminale delterritorio, quali estorsioni, minacce, danneggiamenti e simili. Egualmente,ascrivere allo [OSCURATO:PERSONA] una qualche forma di responsabilità solo per il fatto di portareil cognome [OSCURATO:PERSONA], e quindi di appartenere ad una famiglia in cui vi sono membricondannati per reati di associazionismo mafioso, rischia di far deviare la ricercadegli indizi verso il terreno dello stigma e del pregiudizio.Al di là di questo, la analisi degli elementi ascritti all’indagato è estremamentescarna, al punto che non è dato comprendere in che cosa ed in quali forme sisarebbe manifestata, nel corso dei decenni, l’induzione ad un facere – tollerare lapropria presenza - che deve comunque connotare la condotta estorsiva. Sempreche si possa pensare ad una imposizione della propria presenza che non si sia maitradotta, nei quarant’anni indicati nel capo provvisorio di imputazione, inmanifestazioni esteriori, pur a fronte del mutare di amministratori e di condomini,il Tribunale, al cospetto delle specifiche contestazioni della difesa, che avevaformulato, esponendole dettagliatamente, i parametri per valutare il servizio resoal condominio, dimostrandone la assoluta concorrenzialità, se non il trattamentodi favore, avrebbe dovuto confutare i dati forniti o quanto meno spiegare le ragioniper cui le cifre riportate nel provvedimento (i corrispettivi pagati dal condominioallo [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli ultimi anni) fossero indicative quanto meno di unsospetto di un rapporto alterato dalla presenza malavitosa o da condotte estorsiveposte in essere da parte del [OSCURATO:PERSONA].Ed anche con riferimento alle deposizioni dell’amministratore e di alcunicondomini, non vi è alcun elemento specifico che consenta di rilevare l’estorsione,neppure ambientale, che viene data per sufficientemente dimostrata solo aragione dell’appartenenza dell’indagato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ‘propaggine’ della‘ndrina costituita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], secondo l’assunto accusatorio.Nulla è dato sapere delle modalità originarie attraverso le quali, negli anni ’80,venne a stabilirsi il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il condominio Seleno, e nienteè dato sapere sugli sviluppi di tal rapporto. Giova però sottolineare che né nelleparole dei condomini citati a pg. 8 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniGianantoni) né in quelle dell’amministratore Gualtieri si coglie un qualcheelemento significativo di estorsione. I [OSCURATO:PERSONA] riferiscono di servizi prestati datempo immemore da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della gestione della spiaggia e nellaprotezione delle persone e dei beni e, dunque, della sicurezza interna al villaggio,mentre Gianantoni allude effettivamente alla percezione, fin dall’inizio della vitadel villaggio, di soggetti associati alla locale criminalità organizzata. Si tratta diuna percezione di eventi remoti, senza riferimento ad alcuna condotta specifica,eppure sufficiente, in una tipica escalation argomentativa, che diviene cosìscollegata dalla realtà, a giustificare da parte del Tribunale la considerazione che“il (loro) inserimento in quel contesto sarebbe di per sé sufficiente a condizionarnegli equilibri”. Ed anche l’amministratore del complesso turistico, Gualtieri, che puredichiara di essere stato costretto a sottostare agli accordi intercorsi tra RosarioScebo e [OSCURATO:PERSONA], non pare riferirsi ad una imposizione diretta nei confrontidella sua persona, quanto, piuttosto, alle conseguenze di un accordo intercorsointer alios per la gestione dei servizi. D’altronde, la complessiva gestione dei serviziforniti dalla ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA], non poteva che spettare a questi, libero,in linea di principio, di selezionare ed assumere collaboratori e dipendenti, anchese si trattasse della figlia o del nipote, come è naturale che sia da parte di unimprenditore.Nelle pagine successive ci si impegna ad illustrare caratteristiche e modalitàdell’estorsione silente o implicita, aggravata dall’utilizzazione del metodo mafioso,ma, anche qui, non si va oltre l’enunciazione di principio, con citazioni digiurisprudenza condivisibili ma non adattate al caso concreto, al cui centro vi è unindividuo oramai avanti negli anni, eppure mai coinvolto in vicende associative,sostanzialmente incensurato (nel certificato del casellario è registrato unprecedente per una violazione di sigilli e violazione edilizia risalente a 30 anni fa,sanzionato con 5 mesi di reclusione, con doppi benefici), che ha svolto unaprolungata attività lavorativa. Il Tribunale, con formule di rito, prive di realecollegamento al caso concreto, parla di “allarmante contesto criminale di naturafamiliare”, di “piena disponibilità dell’indagato ad agire in conformità alle direttivedel sodalizio” (anche se all’indagato non è ascritta nel presente procedimento, néè stata ascritta in passato, alcuna ipotesi associativa), “di condotte attuate conpervicace continuità” (senza alcuna specificazione di azioni violente o minacce dacostui proferite), di “imposizione di lavoratori di stampo intimidatorio” (senza altreulteriori precisazioni). Si sostiene che il danno subito dal contraente sarebberappresentato dall’ “assenza di professionalità dello [OSCURATO:PERSONA] e degli aiutanti da luiscelti (i figli)” poiché costoro, si ipotizza, sulla base di una valutazione presuntiva,“verosimilmente non possedevano le competenze e i titoli richiesti dalla normativaper l’espletamento del servizio”.È ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 2,n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01) in tema di estorsione, èconfigurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggiointimidatorio silente, in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui laconsorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluol'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specificicomportamenti violenti o minacciosi. Ma una cosa è la desumibilità della minacciada comportamenti alternativi, di indubbio significato intimidatorio, ma privi diminaccia (nel caso cui si riferisce il precedente, una serie di ‘ambasciate’ effettuateda partecipi dell’associazione a casa della vittima, senza esplicito riferimento allacondotta da porre in essere o alle conseguenze dell’inadempimento, ma conl’avvertimento che un terreno acquistato all’asta dovesse rientrare – senzacorrispettivo – “agli amici buoni buoni”), ed altra cosa è, come nel caso presente,la assoluta assenza – o mancata indicazione - di condotte minatorie da partedell’indagato, slegato da ogni ipotesi associativa. In sostanza, si ascrive alloScerbo, una estorsione da ‘rendita di posizione’, con sostanziale smaterializzazionedella condotta ed evaporazione del principio di offensività.5. In definitiva, si assiste nel presente caso, alla formulazione di conclusionisulla base del reciproco specchiarsi di mere supposizioni, utilizzate per confermareripetitivamente, in una sorta di circolarità referenziale, il teorema accusatorio. Sifinisce, quindi, per creare uno scollegamento dal dato concreto, enfatizzandol’elemento familiare, a dispetto della dimostrata estraneità dell’indagato, se nondalla famiglia, quanto meno dalle pratiche criminali abbracciate da altricomponenti della famiglia, giudicati e condannati proprio per questo.Nella prospettiva indicata in esordio (l’indizio deve essere sufficiente agarantire la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario dellamisura) gli elementi indicati dall’ordinanza non sono altro che spezzoni ricostruttiviparziali, privi di cogenza, ricomposti a sostegno di un teorema accusatorio che asua volta li sostiene, dando vita a quella ‘circolarità motivazionale’ ritenuta daquesto Collegio insufficiente a garantire la gravità indiziaria necessaria a darfondamento alla misura cautelare.6. L’insufficiente gravità del quadro indiziario impone l’annullamento conrinvio, venendo assorbito ogni profilo relativo alle esigenze cautelari.Appare necessaria una nuova, e più approfondita, riflessione sul materialeprobatorio disponibile, ciò che giustifica il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, competente ai sensi dell’art. 309 comma 7, c.p.p., mandando altresìalla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27559/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris