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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42928/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Chatóg/7/76—à1T-i—D ti; Er i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Fatjon BardÓku impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990.

Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso ibilstt~ 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Chatóg/7/76—à1T-i—D ti; Er i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Fatjon BardÓku impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso ibilstt~ 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42928/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris