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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41678/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per la parte civile le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nei confronti della sentenza del 3 marzo 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo A) per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché dall'analogo reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo B) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo C) e 632 e 639-bis cod. pen. (capo D) perché il fatto non costituisce reato, ha condannato in via generica l'imputato Dello [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile in relazione al reato di cui al capo a), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile in entrambi i gradi di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. con riferimento alla ammissione della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli per carenza di interesse già sollevata nel giudizio di primo grado, a causa della mancanza di alcun diritto da parte di tale ente sul fondo oggetto dei lavori di livellamento del terreno eseguiti dal ricorrente di cui al capo a), in quando l'azione di rivendicazione del fondo in Comune di Aversa, censito al N.C.T. al f. 2, n. 28, esercitata da tale ente era stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, con sentenza divenuta irrevocabile, per la mancata dimostrazione della titolarità di tale fondo, e analoga azione era stata rigettata dal medesimo tribunale nel 2024, mentre l'atto prodotto nel 2021 al fine di dimostrare la proprietà del fondo era inefficace in quanto non trascritto e da esso, comunque, non si ricavava la proprietà di tale fondo in capo all'[OSCURATO:PERSONA].

Ha eccepito anche il difetto di rappresentanza dell'ente, costituitosi in persona del presidente del consiglio d'amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati adottati gli atti costitutivi degli organi rappresentativi dell'ente previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, non essendo stato nominato dal Ministro dell'Istruzione il consiglio d'amministrazione né il suo presidente, né approvata dal Provveditore agli Studi la costituzione di parte civile.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. e di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2022, in quanto con tale pronuncia la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., così modificando in senso sfavorevole la norma penale, che, quindi, non poteva essere applicata retroattivamente, risalendo i fatti all'anno 2018.

Ha, comunque, eccepito la mancata dimostrazione di danni risarcibili, evidenziando che in occasione del primo sopralluogo, il 5 giugno 2017, la polizia giudiziaria aveva riscontrato solamente la presenza di cumuli di terriccio misto che avrebbe dovuto essere steso sul fondo per livellarlo a fini di miglioramento agricolo, poi rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguente insussistenza di qualsiasi opera idonea a mutare la destinazione agricola del fondo o, comunque, ad alterarne la consistenza geomorfologica, e, quindi, ad arrecare danni a terzi.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a causa della mancata impugnazione dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile, nonché dell'efficacia ex tunc delle sentenze della Corte costituzionale e la sufficienza, ai fini della condanna generica al risarcimento del danno, dell'accertamento, non contestato, di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato.

4. Con memoria del 4 dicembre 2025 la parte civile si è opposta all'accoglimento del ricorso, eccependo la tardività delle questioni in ordine alla costituzione di parte civile ed evidenziando l'immediata applicabilità della decisione della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per difetto di interesse e di legittimazione e anche per difetto, in capo al presidente del consiglio di amministrazione, dei necessari poteri rappresentativi, è inammissibile, non avendo l'imputato proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stato ritenuto configurabile il reato di cui al capo a), pur se di particolare tenuità, con il conseguente proscioglimento dell'imputato medesimo, e non potendo, di conseguenza, ora dolersi, con il ricorso per cassazione, della ammissione della costituzione della parte civile, posto che per potersene utilmente dotere, in presenza di sentenza che ha comunque accertato la commissione del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe avuto l'onere, a pena di decadenza, di impugnare, unitamente alla sentenza di primo grado, l'ordinanza ammissiva della costituzione della parte civile, che non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza (Sez.

U, n. 12 del 19/05/1999, Pedicone, Rv. 213858 - 01; conf., tra le tante, Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239188 - 01; Sez. 2, n. 30045 del 12/03/2003, Orsini, Rv. 226680 - 01; Sez. 3, n. 12970 del 24/10/2000, Corini, Rv. 218093 - 01).

3. Il secondo motivo, mediante il quale sono stati eccepiti l'inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art.538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.), e la mancata dimostrazione di danni risarcibili, è manifestamente infondato.

Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, che la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima è di natura processuale, e quindi non trova applicazione l'art. 25, comma 2, Cost. di cui il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione, va osservato che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge verificatasi nel corso di un procedimento giurisdizionale, anche diverso da quello nel quale sia stata fatta valere la pregiudiziale costituzionale, ha per effetto l'inapplicabilità della norma (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) come regola diretta o concorrente di giudizio per la decisione della regiudicanda, giacché la natura invalidativa e non abrogativa della sentenza costituzionale postula che i rapporti processuali, come quello in esame, non esauriti con la formazione della res iudicata devono considerarsi ex tunc sottratti alla disciplina della norma invalidata e regolati da quella risultante dall'intervento epurativo della Corte costituzionale, sia che questo si sia estrinsecato in forma radicale, con la privazione integrale della validità della norma illegittima, sia che la invalidazione sia fatta derivare, come nel caso della sentenza n. 173 del 2022, dalla mancanza, nel contenuto precettivo di essa, di qualche elemento ritenuto necessario per l'osservanza di un determinato precetto costituzionale assunto a parametro di validità.Ne consegue la piena applicabilità, ai rapporti, come quello in esame, non esauriti, della disposizione processuale risultante dalla decisione della Corte costituzionale.

Quanto alla mancata dimostrazione di danni risarcibili quale conseguenza della condotta ascritta al ricorrente, che è stata accertata e di cui è stata solo esclusa la punibilità per la sua particolare tenuità, va osservato, pur prescindendo dal contenuto di merito delle censure sollevate sul punto, che per giurisprudenza consolidata ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandorlini, Rv. 285612 - 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386 - 01; v. anche Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Mondino, Rv. 199071 - 01, che aveva chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.).

Poiché, nel caso in esame, l'imputato è stato ritenuto autore di attività di riporto e livellamento di terreni in relazione ai quali la parte civile ha prospettato un proprio diritto, si è in presenza di condotte astrattamente idonee a produrre un danno risarcibile, per la modificazione dello stato dei luoghi, transitoria o definitiva, che può esserne conseguita, pregiudizio che dovrà essere accertato, nella sua concreta esistenza e nella sua effettiva, eventuale, entità, nel giudizio per la liquidazione, con la conseguente evidente infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente nei confronti della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della inammissibilità del primo motivo e della manifesta infondatezza del secondo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., sia l'onere delle spese del procedimento, sia la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativarnente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, sia la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenendo conto della non elevata complessità della vicenda e delle difese svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per la parte civile le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nei confronti della sentenza del 3 marzo 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo A) per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché dall'analogo reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo B) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo C) e 632 e 639-bis cod. pen. (capo D) perché il fatto non costituisce reato, ha condannato in via generica l'imputato Dello [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile in relazione al reato di cui al capo a), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile in entrambi i gradi di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. con riferimento alla ammissione della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli per carenza di interesse già sollevata nel giudizio di primo grado, a causa della mancanza di alcun diritto da parte di tale ente sul fondo oggetto dei lavori di livellamento del terreno eseguiti dal ricorrente di cui al capo a), in quando l'azione di rivendicazione del fondo in Comune di Aversa, censito al N.C.T. al f. 2, n. 28, esercitata da tale ente era stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, con sentenza divenuta irrevocabile, per la mancata dimostrazione della titolarità di tale fondo, e analoga azione era stata rigettata dal medesimo tribunale nel 2024, mentre l'atto prodotto nel 2021 al fine di dimostrare la proprietà del fondo era inefficace in quanto non trascritto e da esso, comunque, non si ricavava la proprietà di tale fondo in capo all'[OSCURATO:PERSONA]. Ha eccepito anche il difetto di rappresentanza dell'ente, costituitosi in persona del presidente del consiglio d'amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati adottati gli atti costitutivi degli organi rappresentativi dell'ente previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, non essendo stato nominato dal Ministro dell'Istruzione il consiglio d'amministrazione né il suo presidente, né approvata dal Provveditore agli Studi la costituzione di parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. e di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2022, in quanto con tale pronuncia la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., così modificando in senso sfavorevole la norma penale, che, quindi, non poteva essere applicata retroattivamente, risalendo i fatti all'anno 2018. Ha, comunque, eccepito la mancata dimostrazione di danni risarcibili, evidenziando che in occasione del primo sopralluogo, il 5 giugno 2017, la polizia giudiziaria aveva riscontrato solamente la presenza di cumuli di terriccio misto che avrebbe dovuto essere steso sul fondo per livellarlo a fini di miglioramento agricolo, poi rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguente insussistenza di qualsiasi opera idonea a mutare la destinazione agricola del fondo o, comunque, ad alterarne la consistenza geomorfologica, e, quindi, ad arrecare danni a terzi. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a causa della mancata impugnazione dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile, nonché dell'efficacia ex tunc delle sentenze della Corte costituzionale e la sufficienza, ai fini della condanna generica al risarcimento del danno, dell'accertamento, non contestato, di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. 4. Con memoria del 4 dicembre 2025 la parte civile si è opposta all'accoglimento del ricorso, eccependo la tardività delle questioni in ordine alla costituzione di parte civile ed evidenziando l'immediata applicabilità della decisione della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità della costituzione di parte civile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per difetto di interesse e di legittimazione e anche per difetto, in capo al presidente del consiglio di amministrazione, dei necessari poteri rappresentativi, è inammissibile, non avendo l'imputato proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stato ritenuto configurabile il reato di cui al capo a), pur se di particolare tenuità, con il conseguente proscioglimento dell'imputato medesimo, e non potendo, di conseguenza, ora dolersi, con il ricorso per cassazione, della ammissione della costituzione della parte civile, posto che per potersene utilmente dotere, in presenza di sentenza che ha comunque accertato la commissione del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe avuto l'onere, a pena di decadenza, di impugnare, unitamente alla sentenza di primo grado, l'ordinanza ammissiva della costituzione della parte civile, che non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pedicone, Rv. 213858 - 01; conf., tra le tante, Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239188 - 01; Sez. 2, n. 30045 del 12/03/2003, Orsini, Rv. 226680 - 01; Sez. 3, n. 12970 del 24/10/2000, Corini, Rv. 218093 - 01). 3. Il secondo motivo, mediante il quale sono stati eccepiti l'inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art.538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.), e la mancata dimostrazione di danni risarcibili, è manifestamente infondato. Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, che la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima è di natura processuale, e quindi non trova applicazione l'art. 25, comma 2, Cost. di cui il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione, va osservato che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge verificatasi nel corso di un procedimento giurisdizionale, anche diverso da quello nel quale sia stata fatta valere la pregiudiziale costituzionale, ha per effetto l'inapplicabilità della norma (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) come regola diretta o concorrente di giudizio per la decisione della regiudicanda, giacché la natura invalidativa e non abrogativa della sentenza costituzionale postula che i rapporti processuali, come quello in esame, non esauriti con la formazione della res iudicata devono considerarsi ex tunc sottratti alla disciplina della norma invalidata e regolati da quella risultante dall'intervento epurativo della Corte costituzionale, sia che questo si sia estrinsecato in forma radicale, con la privazione integrale della validità della norma illegittima, sia che la invalidazione sia fatta derivare, come nel caso della sentenza n. 173 del 2022, dalla mancanza, nel contenuto precettivo di essa, di qualche elemento ritenuto necessario per l'osservanza di un determinato precetto costituzionale assunto a parametro di validità.Ne consegue la piena applicabilità, ai rapporti, come quello in esame, non esauriti, della disposizione processuale risultante dalla decisione della Corte costituzionale. Quanto alla mancata dimostrazione di danni risarcibili quale conseguenza della condotta ascritta al ricorrente, che è stata accertata e di cui è stata solo esclusa la punibilità per la sua particolare tenuità, va osservato, pur prescindendo dal contenuto di merito delle censure sollevate sul punto, che per giurisprudenza consolidata ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandorlini, Rv. 285612 - 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386 - 01; v. anche Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Mondino, Rv. 199071 - 01, che aveva chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.). Poiché, nel caso in esame, l'imputato è stato ritenuto autore di attività di riporto e livellamento di terreni in relazione ai quali la parte civile ha prospettato un proprio diritto, si è in presenza di condotte astrattamente idonee a produrre un danno risarcibile, per la modificazione dello stato dei luoghi, transitoria o definitiva, che può esserne conseguita, pregiudizio che dovrà essere accertato, nella sua concreta esistenza e nella sua effettiva, eventuale, entità, nel giudizio per la liquidazione, con la conseguente evidente infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente nei confronti della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della inammissibilità del primo motivo e della manifesta infondatezza del secondo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., sia l'onere delle spese del procedimento, sia la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativarnente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, sia la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenendo conto della non elevata complessità della vicenda e delle difese svolte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste
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