CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4991/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/2026MA.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] (C.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.f.GRNMRA69L13H703)-interveniente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 4697/2024 depositata il 19/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed al Comune di Salerno,e con successivi motivi aggiunti, la [OSCURATO:SOCIETA]., si opponevaalla ingiunzione di pagamento n.0022958 del 01/09/2021 con cui le venivaintimato di pagare la somma complessiva di €. 1.028.308,61.2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la sentenzan. 914/2/2022, ha rigettato la domanda.3. La società contribuente ha interposto appello e la Corte di gravame,con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accertato l’avvenutodiscarico parziale e la rideterminazione dell’imposta dovuta, sanzioni edinteressi, dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere perl’importo dell’imposta annullata, e rigettato nel resto l’appello. Nellospecifico, ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento,effettuata secondo l’art. 140 c.p.c. dopo l’esito negativo del tentativo pressola sede legale, con perfezionamento per compiuta giacenza. Nel merito, hadato atto che nel corso del giudizio, il Comune di Salerno aveva accolto lerichieste del contribuente sulla retroattività delle rendite catastali,adeguandosi alla giurisprudenza di Cassazione, e ha rideterminato l’impostadovuta in un importo complessivo di 61.756 euro. Di conseguenza, la Cortedell’appello ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendereper la parte di debito sgravata, mentre ha rigettato l’appello per la restantepretesa, ritenuta legittima e non prescritta.Numero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/20264. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistitocon controricorso la società concessionaria ed il comune.5. È intervenuto il curatore della MADE, posta in liquidazione nellemore del giudizio.6. Successivamente MADE immobiliare ha depositato una doppiamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto dell’intervento in giudizio delcuratore, come ormai ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di questaCorte di legittimità: il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudiziodi Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss.c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con laconseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confrontidella curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, cheil curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazionegiudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gliinteressi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltàdifensive riconosciute dalla legge (Cass. 06/11/2023, n. 30785 (Rv. 669228- 01); Cass. 13/03/2024, n. 6642 (Rv. 670477 - 01)).2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.140 c.p.c., art. 8, comma 4, L. 892/1980 e art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. e la mancata perfezione della notificadell'avviso di accertamento.La società contribuente sostiene che la notifica non si sarebbeperfezionata, perché la ricezione della raccomandata informativa (C.A.D.)sarebbe l’unico momento valido ai fini dell’art. 140 c.p.c., e non si sarebbemai verificata o non sarebbe dimostrabile entro i termini. Inoltre, contestal’esistenza e validità dell’avviso di ricevimento, ritenendolo privo di elementiessenziali (mancanza di timbri e firma dell’agente postale), e sostiene cheNumero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/2026ciò renderebbe l’atto inesistente e non semplicemente nullo, poichémancherebbe la prova che la notifica sia stata eseguita da un soggettoautorizzato. Per tale motivo, la società eccepisce anche la prescrizionequinquennale del credito tributario IMU 2013.2.1. Le parti resistenti, Comune di [OSCURATO:SOCIETA].,replicano sostenendo l’inammissibilità del motivo, in quanto essorichiederebbe una nuova valutazione di fatti già accertati nei due gradi digiudizio, i quali hanno confermato la validità della notifica avvenuta nel2018 per compiuta giacenza.3. Il motivo merita accoglimento.3.1. Il Comune sostiene che per il primo avviso la notificazione delprodromico avviso di accertamento (poi soltanto rettificato) è avvenuta aisensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1972 avvalendosi dei messi comunali e,in particolare, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. (per quanto concerne lanotificazione, in data 22/11/2018, presso la sede della società) e con lemodalità previste dall’art. 140 c.p.c. (per quanto concerne la notificazione,in data 19/12/2018, nei confronti del legale rappresentante nel Comune diBattipaglia).Deve in proposito rilevarsi che la notificazione ai sensi dell’art. 145c.p.c. nei confronti delle società può essere fatta, alternativamente, pressola sede o presso il domicilio del legale rappresentante quando si conoscanole generalità di quest’ultimo mentre la notificazione ai sensi dell’art. 140c.p.c. è riservata esclusivamente al legale rappresentante della società,avendo questa Suprema Corte precisato che, in tema di notificazioni ad unapersona giuridica, l’utilizzazione delle modalità di notificazione previste dagliartt. 140 e 143 c.p.c. sono ammesse purché la notifica sia fatta alla personafisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass.Sez.III Civile, sent. 14 marzo 2018, n. 6112).Testualmente: Questa Corte ha pure precisato che, in tema dinotificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, primoNumero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/2026comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre2005, n. 263, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica chela rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto(nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienzaprefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso nesiano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalitàprescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersipossibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notificaall'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc.civ. (Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle formepreviste dall'art. 145, commi primo e secondo, cod. proc. civ. consentel'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purchéla notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non giàall'ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232) .3.2. Orbene, la CTR ha accertato che la notifica è avvenuta neiconfronti del legale rappresentante.Tuttavia, tra gli allegati, la raccomandata al legale rappresentanterisulta priva di sottoscrizione del postino e del destinatario. Sulla busta vi èla dicitura di compiuta giacenza, che è però del tutto irrilevante, in quantol’operazione notificatoria deve risulta dal cad.3.3. Deve quindi concludersi che la notifica non può essere ritenutavalida.3.4. Ne consegue la fondatezza del primo motivo.4. Ne risultano conseguentemente assorbiti anche gli altri motivi, coni quali, rispettivamente, era stato dedotto: con il secondo motivo di ricorso,la violazione dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 26 ottobre 1992, n. 504, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3. L’avviso di accertamento IMU 2013 Provv. n.1060 del 13/11/2018 sarebbe caducato, in assenza di altro e diversoaccertamento.Numero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nello specifico, la società ricorrente ha sostenuto che l’avviso diaccertamento IMU 2013 fosse nullo o caducato perché basato su renditecatastali poi annullate e riformate in sede giudiziaria, invocando l’ordinanzadella Cassazione n. 23388/2021, che riconosce la retroattività del correttoclassamento catastale sin dalla data di acquisto degli immobili, e affermache la rendita determinata dal giudice è l’unica valida fin dall’origine. Perciò,l’imposizione fiscale del 2013, fondata su rendite errate, sarebbe travoltadal giudicato esterno e priva di base amministrativa, rendendo illegittimal’intera pretesa tributaria. Inoltre, la società ha contestato che il Comuneabbia operato solo una “rettifica” dell’atto originario, quando invece avrebbedovuto emanare un nuovo avviso di accertamento basato sulle renditegiudizialmente corrette. Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. hannoreplicato che il motivo è inammissibile o infondato, perchél’Amministrazione si è regolarmente adeguata al giudicato riducendo lapretesa in autotutela, senza necessità di annullare l’intero procedimento diriscossione.Con il terzo motivo di ricorso, invece, si lamentava la violazionedell'art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per erratavalutazione di una risultanza probatoria. La società ricorrente contestal’avviso di rettifica n. 1215 del 13/11/2018, ritenendolo inesistente o nulloperché sarebbe un documento incompleto e privo di elementi essenziali(mancando il protocollo, la data di emissione e la firma del funzionarioresponsabile) e, perciò, privo di valore probatorio. Sostiene inoltre che l’attonon le è mai stato notificato, impedendole di conoscerne il contenuto, e chela motivazione è carente, riproducendo semplicemente quella delprecedente avviso annullato senza spiegare le ragioni dell’autotutela. Lasocietà ha evidenziato anche una contraddittorietà temporale: l’attorisulterebbe emesso nella stessa data dell’accertamento originario maconterrebbe già i valori rideterminati dalla Cassazione del 2021, suggerendoun’irregolarità nella sua formazione. Comune di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 4991/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 8161/2026Data pubblicazione 01/04/2026hanno replicato che il motivo è inammissibile, perché la valutazione delleprove spetta al giudice di merito e, in presenza di decisioni conformi nei duegradi, opera il principio della “doppia conforme” che impedisce il sindacatodi legittimità su questioni di fatto e di prova.5. Tali censure vanno quindi considerate assorbite, essendo travoltedal difetto di notifica.6. In ragione della fondatezza del primo motivo – assorbiti i restanti– la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. conl’accoglimento del ricorso originario del contribuente.7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo.La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’originario ricorso della contribuente.Condanna parti controricorrenti in solido al pagamento delle spese, cheliquida, in favore di parte ricorrente, per il giudizio di merito di primo gradoin euro 5.000 per il giudizio di merito di secondo grado in euro 8.000,00, eper il giudizio di legittimità in euro 7.600,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo