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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 33373/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amicis che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -P [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con sentenza del 7/9/2020, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] resta Andrea alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1050 di ammenda per il rito, con revoca della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale (art. 186, co. 1, 2 lett c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada), fatto del 21/8/2018.

La Corte di Appello di Milano, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'imputato, con sentenza del 30/4/2021, ha confermato la sentenza di primo grado.

Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 34969/222 del 12/7/2022, pronunciando su ricorso proposto dall'imputato, annullava con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso afferente alla omessa notifica- zione del decreto di citazione innanzi alla Corte di Appello al domicilio dichiarato dall'imputato.

La Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 19/1/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha ride- terminato la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.050 di multa (così in dispositivo, mentre in motivazione si indica correttamente l'ammenda), in ragione dell'erro- neità del calcolo della riduzione per il rito, confermando per il resto l'affermazione di responsabilità del Floresta..

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Floresta deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con primo motivo il ricorrente lamenta errata declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2 bis, cod. strada, vizio di motivazione e violazione di legge per mancata rivalutazione dell'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis, cod. strada e conseguente rideterminazione della pena in termini più favorevoli all'imputato.

Il ricorrente si duole del rigetto della questione di illegittimità costituzionale, sollevata con l'atto di appello.

In tale sede era stata sottolineata la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata ed applicata l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, ed è stata operata, nel giudizio di bilanciamento con le ricono- sciute circostanze attenuanti generiche, una valutazione di sola equivalenza.

Il riconoscimento della illegittimità costituzionale della circostanza aggravante -si sostiene in ricorso- avrebbe determinato un nuovo giudizio di bilanciamento con l'eventuale riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante di cui all'articolo 186 co. 2-sexies del codice della strada.

La fondatezza della questione sollevata viene ribadita sotto tre aspetti: a. violazione del principio di uguaglianza, art. 3 Cost.; b. violazione del principio di necessaria offensività della condotta, art. 25, co. 2 Cost.; c. violazione del principio di proporzionalità della pena, art. 27 Cost.

Il ricorrente, rilevato che la sentenza di annullamento della prima sentenza di appello non ha affrontato la questione accogliendo il ricorso per l'omessa notifica- zione all'imputato del decreto di citazione in appello, ripropone i motivi proposti avverso la stessa sentenza, passando poi all'illustrazione delle doglianze avverso la sentenza oggi impugnata.

In particolare, la sentenza oggi impugnata non avrebbe specificato se il rigetto della questione di legittimità costituzionale sia stato pronunciato per manifesta infondatezza oppure irrilevanza ai fini dell'odierno decidere.

Dal tenore della motivazione, aggiunge il ricorrente, sembrerebbe che la que- stione sia stata respinta per manifesta infondatezza, sostanzialmente integrando la motivazione resa nella precedente sentenza di appello ed incorrendo nello stesso vizio di omessa motivazione.

La Corte distrettuale senza rispondere ai sollevati rilievi di incostituzionalità, con motivazione meramente apparente, si sarebbe limitata a descrivere il tenore materiale della condotta richiamando la costante interpretazione della giurispru- denza di legittimità che ritiene l'applicabilità dell'aggravante anche nei casi in cui l'incidente non consista in uno scontro tra veicoli.

Sostanzialmente si è ritenuta la legittimità dell'aggravante in quanto un inci- dente stradale costituisce un pericolo per la collettività a prescindere dalle conse- guenze.

Precisa, tuttavia, il ricorrente che la questione sollevata, non riguardava la legittimità costituzionale dell'an della norma, ma il fatto che la stessa sia applica- bile in misura fissa prescindendo da ogni valutazione del caso concreto, in un am- bito come quello degli incidenti stradali che comprende una casistica di eventi estremamente ampia con conseguenze estremamente diverse, e con condotte di- verse anche sotto il profilo del disvalore.

Pertanto, la rigida applicazione della norma violerebbe i tre principi costitu- zionali sopra richiamati.

Su tale punto nulla -ci si duole- dice l'impugnata sentenza.

Il ricorrente ribadisce in questa sede che il principio di uguaglianza è certa- mente violato quando venga punito allo stesso grave modo chiunque abbia provo- cato un incidente in stato di ebbrezza a prescindere dalla sua gravità.La valutazione della questione di costituzionalità, come già detto, non verte sulla legittimità dell'aggravante che sanzioni il pericolo concreto o astratto quanto sulla previsione della condotta sanzionata in termini talmente generici da com- prendere ipotesi comportamentali talmente diverse da rendere iniqua l'applica- zione di una sanzione in misura fissa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene evidente che laddove le conseguenze dell'incidente fossero estremamente lievi l'applicazione dell'aggravante in misura fissa risulterà inutil- mente afflittiva.

L'impossibilità di parametrare la risposta sanzionatoria all'effettiva gravità della condotta viene ritenuta contraria al principio di proporzionalità della pena cui devono conformarsi tanto le pene principali quanto gli aggravamenti di pena deri- vanti dall'applicazione di circostanze aggravanti.

Con il secondo motivo ci si duole di vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena con giudizio di bilanciamento tra le aggravanti conte- state e le riconosciute attenuanti.

Si lamenta che l'impugnata sentenza abbia sostanzialmente rielaborato la mo- tivazione resa nel primo giudizio di appello richiamando i precedenti dell'imputato.

Si rileva che la sussistenza dei precedenti penali e la considerazione sulla loro gravità possono incidere sulla valutazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche ma non in tema di giudizio di bilanciamento tra le attenuanti già ricono- sciute e le aggravanti contestate.

Pertanto, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche occorreva valutarne l'eventuale prevalenza sulle contestate aggravanti.

L'onere di motivazione violato non riguarderebbe l'eventuale presenza di pre- cedenti penali ma la gravità della condotta.

Si ritiene illogica la motivazione fornita che si limita a richiamare i precedenti penali dell'imputato senza indicare in quale misura tale precedenti abbiano influito sulla valutazione.

Ci si duole dell'impossibilità di comprendere se i precedenti siano stati ritenuti idonei a svilire la portata delle attenuanti generiche oppure se l'esistenza dei pre- cedenti abbia pregiudicato il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini sfavorevoli all'imputato.

Chiede, pertanto, sospendersi il procedimento con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, in via subordinata annullarsi la sentenza impugnata con rin- vio per nuova valutazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze ovvero con tutti i provvedimenti conseguenti al fine di rideterminare la pena inflitta con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggra- vanti.Il PG presso questa Corte e il Difensore hanno reso le conclusioni scritte ri- portate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

La proposta questione di legittimità si palesa irrilevante.

Il ricorrente, infatti, precisa in ricorso che la questione sollevata non riguar- dava la legittimità dell'an della norma, ma il fatto che la stessa sia applicabile in misura fissa prescindendo da ogni valutazione del caso concreto, in un ambito come quello degli incidenti stradali che comprende una casistica di eventi estre- mamente ampia con conseguenze estremamente diverse, e con condotte diverse anche sotto il profilo del disvalore.

L'affermazione, tuttavia, è destituita di fondamento.

L'aumento, a fronte della circostanza aggravante dell'aver provocato un inci- dente non è, infatti, in misura fissa.

L'art. 186 co.2 bis cod. strada prevede, infatti, che: "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del pre- sente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate".

Il giudice, pertanto, avrà la possibilità di valutare in ogni caso la peculiarità del caso concreto, muovendosi nell'ambito della forbice edittale di cui alle norme richiamate, seppur raddoppiata.

Peraltro, non risponde al vero che la Corte territoriale non avesse offerto una risposta chiara in motivazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in quella sede.

Seppure sul punto offra una motivazione stringata, pare evidente che la Corte territoriale ha ritenuto la questione manifestamente infondata, seppur rilevante, ponendo l'accento sul fatto che la norma non sanziona la condotta di chi abbia provocato un incidente stradale ma come si dirà di cui a poco quella di chi ponen- dosi alla guida in stato di ebbrezza ha creato un'alterazione del normale meccani- smo di circolazione stradale, ancorché non si sia verificato uno scontro tra i veicoli.

In altri termini, per il giudice del gravame del merito la chiesta graduazione in funzione delle caratteristiche dell'incidente non avrebbe senso rispetto ad una norma che delle caratteristiche dell'incidente si disinteressa.

Resta in ogni caso decisivo, ad avviso di questa Corte, il sopra delineato aspetto di irrilevanza della questione.

3. Manifestamente infondata è anche la doglianza afferente alla motivazione a supporto del giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti ge- neriche e le ritenute aggravanti.

Costituisce, infatti, ius receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha giustificato il giudizio di equi- valenza tra le circostanze aggravanti e quelle di cui all'art. 62-bis cod. pen. evi- denziando che un siffatto bilanciamento "ha consentito di pervenire ad una pena accuratamente calibrata in relazione alla gravità della condotta", "tenuto conto che il grado di ebbrezza era particolarmente elevato".

La motivazione, congrua e logica, è dunque immune da qualsivoglia censura.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amicis che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -P [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con sentenza del 7/9/2020, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] resta Andrea alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1050 di ammenda per il rito, con revoca della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale (art. 186, co. 1, 2 lett c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada), fatto del 21/8/2018. La Corte di Appello di Milano, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'imputato, con sentenza del 30/4/2021, ha confermato la sentenza di primo grado. Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 34969/222 del 12/7/2022, pronunciando su ricorso proposto dall'imputato, annullava con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso afferente alla omessa notifica- zione del decreto di citazione innanzi alla Corte di Appello al domicilio dichiarato dall'imputato. La Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 19/1/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha ride- terminato la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.050 di multa (così in dispositivo, mentre in motivazione si indica correttamente l'ammenda), in ragione dell'erro- neità del calcolo della riduzione per il rito, confermando per il resto l'affermazione di responsabilità del Floresta.. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Floresta deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il ricorrente lamenta errata declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2 bis, cod. strada, vizio di motivazione e violazione di legge per mancata rivalutazione dell'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis, cod. strada e conseguente rideterminazione della pena in termini più favorevoli all'imputato. Il ricorrente si duole del rigetto della questione di illegittimità costituzionale, sollevata con l'atto di appello. In tale sede era stata sottolineata la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata ed applicata l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, ed è stata operata, nel giudizio di bilanciamento con le ricono- sciute circostanze attenuanti generiche, una valutazione di sola equivalenza. Il riconoscimento della illegittimità costituzionale della circostanza aggravante -si sostiene in ricorso- avrebbe determinato un nuovo giudizio di bilanciamento con l'eventuale riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante di cui all'articolo 186 co. 2-sexies del codice della strada. La fondatezza della questione sollevata viene ribadita sotto tre aspetti: a. violazione del principio di uguaglianza, art. 3 Cost.; b. violazione del principio di necessaria offensività della condotta, art. 25, co. 2 Cost.; c. violazione del principio di proporzionalità della pena, art. 27 Cost. Il ricorrente, rilevato che la sentenza di annullamento della prima sentenza di appello non ha affrontato la questione accogliendo il ricorso per l'omessa notifica- zione all'imputato del decreto di citazione in appello, ripropone i motivi proposti avverso la stessa sentenza, passando poi all'illustrazione delle doglianze avverso la sentenza oggi impugnata. In particolare, la sentenza oggi impugnata non avrebbe specificato se il rigetto della questione di legittimità costituzionale sia stato pronunciato per manifesta infondatezza oppure irrilevanza ai fini dell'odierno decidere. Dal tenore della motivazione, aggiunge il ricorrente, sembrerebbe che la que- stione sia stata respinta per manifesta infondatezza, sostanzialmente integrando la motivazione resa nella precedente sentenza di appello ed incorrendo nello stesso vizio di omessa motivazione. La Corte distrettuale senza rispondere ai sollevati rilievi di incostituzionalità, con motivazione meramente apparente, si sarebbe limitata a descrivere il tenore materiale della condotta richiamando la costante interpretazione della giurispru- denza di legittimità che ritiene l'applicabilità dell'aggravante anche nei casi in cui l'incidente non consista in uno scontro tra veicoli. Sostanzialmente si è ritenuta la legittimità dell'aggravante in quanto un inci- dente stradale costituisce un pericolo per la collettività a prescindere dalle conse- guenze. Precisa, tuttavia, il ricorrente che la questione sollevata, non riguardava la legittimità costituzionale dell'an della norma, ma il fatto che la stessa sia applica- bile in misura fissa prescindendo da ogni valutazione del caso concreto, in un am- bito come quello degli incidenti stradali che comprende una casistica di eventi estremamente ampia con conseguenze estremamente diverse, e con condotte di- verse anche sotto il profilo del disvalore. Pertanto, la rigida applicazione della norma violerebbe i tre principi costitu- zionali sopra richiamati. Su tale punto nulla -ci si duole- dice l'impugnata sentenza. Il ricorrente ribadisce in questa sede che il principio di uguaglianza è certa- mente violato quando venga punito allo stesso grave modo chiunque abbia provo- cato un incidente in stato di ebbrezza a prescindere dalla sua gravità.La valutazione della questione di costituzionalità, come già detto, non verte sulla legittimità dell'aggravante che sanzioni il pericolo concreto o astratto quanto sulla previsione della condotta sanzionata in termini talmente generici da com- prendere ipotesi comportamentali talmente diverse da rendere iniqua l'applica- zione di una sanzione in misura fissa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene evidente che laddove le conseguenze dell'incidente fossero estremamente lievi l'applicazione dell'aggravante in misura fissa risulterà inutil- mente afflittiva. L'impossibilità di parametrare la risposta sanzionatoria all'effettiva gravità della condotta viene ritenuta contraria al principio di proporzionalità della pena cui devono conformarsi tanto le pene principali quanto gli aggravamenti di pena deri- vanti dall'applicazione di circostanze aggravanti. Con il secondo motivo ci si duole di vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena con giudizio di bilanciamento tra le aggravanti conte- state e le riconosciute attenuanti. Si lamenta che l'impugnata sentenza abbia sostanzialmente rielaborato la mo- tivazione resa nel primo giudizio di appello richiamando i precedenti dell'imputato. Si rileva che la sussistenza dei precedenti penali e la considerazione sulla loro gravità possono incidere sulla valutazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche ma non in tema di giudizio di bilanciamento tra le attenuanti già ricono- sciute e le aggravanti contestate. Pertanto, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche occorreva valutarne l'eventuale prevalenza sulle contestate aggravanti. L'onere di motivazione violato non riguarderebbe l'eventuale presenza di pre- cedenti penali ma la gravità della condotta. Si ritiene illogica la motivazione fornita che si limita a richiamare i precedenti penali dell'imputato senza indicare in quale misura tale precedenti abbiano influito sulla valutazione. Ci si duole dell'impossibilità di comprendere se i precedenti siano stati ritenuti idonei a svilire la portata delle attenuanti generiche oppure se l'esistenza dei pre- cedenti abbia pregiudicato il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini sfavorevoli all'imputato. Chiede, pertanto, sospendersi il procedimento con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, in via subordinata annullarsi la sentenza impugnata con rin- vio per nuova valutazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze ovvero con tutti i provvedimenti conseguenti al fine di rideterminare la pena inflitta con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggra- vanti.Il PG presso questa Corte e il Difensore hanno reso le conclusioni scritte ri- portate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. La proposta questione di legittimità si palesa irrilevante. Il ricorrente, infatti, precisa in ricorso che la questione sollevata non riguar- dava la legittimità dell'an della norma, ma il fatto che la stessa sia applicabile in misura fissa prescindendo da ogni valutazione del caso concreto, in un ambito come quello degli incidenti stradali che comprende una casistica di eventi estre- mamente ampia con conseguenze estremamente diverse, e con condotte diverse anche sotto il profilo del disvalore. L'affermazione, tuttavia, è destituita di fondamento. L'aumento, a fronte della circostanza aggravante dell'aver provocato un inci- dente non è, infatti, in misura fissa. L'art. 186 co.2 bis cod. strada prevede, infatti, che: "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del pre- sente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate". Il giudice, pertanto, avrà la possibilità di valutare in ogni caso la peculiarità del caso concreto, muovendosi nell'ambito della forbice edittale di cui alle norme richiamate, seppur raddoppiata. Peraltro, non risponde al vero che la Corte territoriale non avesse offerto una risposta chiara in motivazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in quella sede. Seppure sul punto offra una motivazione stringata, pare evidente che la Corte territoriale ha ritenuto la questione manifestamente infondata, seppur rilevante, ponendo l'accento sul fatto che la norma non sanziona la condotta di chi abbia provocato un incidente stradale ma come si dirà di cui a poco quella di chi ponen- dosi alla guida in stato di ebbrezza ha creato un'alterazione del normale meccani- smo di circolazione stradale, ancorché non si sia verificato uno scontro tra i veicoli. In altri termini, per il giudice del gravame del merito la chiesta graduazione in funzione delle caratteristiche dell'incidente non avrebbe senso rispetto ad una norma che delle caratteristiche dell'incidente si disinteressa. Resta in ogni caso decisivo, ad avviso di questa Corte, il sopra delineato aspetto di irrilevanza della questione. 3. Manifestamente infondata è anche la doglianza afferente alla motivazione a supporto del giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti ge- neriche e le ritenute aggravanti. Costituisce, infatti, ius receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha giustificato il giudizio di equi- valenza tra le circostanze aggravanti e quelle di cui all'art. 62-bis cod. pen. evi- denziando che un siffatto bilanciamento "ha consentito di pervenire ad una pena accuratamente calibrata in relazione alla gravità della condotta", "tenuto conto che il grado di ebbrezza era particolarmente elevato". La motivazione, congrua e logica, è dunque immune da qualsivoglia censura. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 33373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris