CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14477/2014 R.G. proposto da S.T.F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] II n. 287; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Numero sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022l’Avvocatura Generale dello Stato; Data pubblicazione 09/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 176/43/14 depositata in data 16/01/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza della CTP di Milano ha quindi dichiarato legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP 2006; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., violazione delle regole sul giusto processo, nullità del processo e della sentenza, per non avere la CTR di Milano dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, in forza del mancato deposito nel termine di 30 giorni dalla proposizione dell’appello della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione della raccomandata a mezzo del servizio postale; - il motivo è inammissibile; - invero, in forza della nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte a suo tempo intervenuta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017), si è chiarito come nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022 (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di Data pubblicazione 09/03/2022 trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; - in mancanza di quanto sopra, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); - pertanto, a fronte dell’affermazione in ordine all’inammissibilità dell’appello erariale, era onere del contribuente trascrivere in ricorso per cassazione avviso di ricezione dell’appello in parola, onde consentire a questa Corte di verificare quanto indicato dalle SS.UU. e accertare la tempestività o meno dell’impugnazione controllando se la data di spedizione risultasse o meno o se in ogni caso potesse da tal atto evincersi la tempestiva o meno proposizione del gravame; non avendo il ricorrente ottemperato a tal onere, il motivo risulta inammissibile; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c. 1, 10 e 11 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 7 della L. n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c. 24 e 11 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., violazione delle regole sul giusto processo, nullità della sentenza e del provvedimento consistita nel fatto che il giudice dell’appello non Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’UfficNumero sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022io pur essendo mancata la prova che chi ha sottoscritto e proposto Data pubblicazione 09/03/2022 l’appello (non essendo legale rappresentante dell’Ente appellante) fosse munito di una delega valida sul piano del diritto pubblico per formulare l’impugnazione, dal momento che la società ha contestato quella sottoscrizione e dal momento che nessuna delega è stata prodotta dall’Ufficio; - il motivo è privo di fondamento; - questa Corte ha più volte chiarito come (Cass. Sez. 5, Sent. n. 2138 del 25/01/2019;Cass.Sez. 5, Ord. n. 2901 del 31/01/2 019;Cass.Sez. 5, Sent. n. 27570 del 30/10/2018; ma anche vedasi Cass. Sez. 6 - 5, Decreto n. 15470 del 26/07/2016) nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d. Lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere; di qui l’infondatezza del motivo; - il terzo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per omessa pronuncia in relazione ai tre motivi di ricorso incidentale, violazione delle norme sul giusto processo, nullità del procedimento e della sentenza (violazione dell’art. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) consistita nella mancata risposta da parte del giudice sulle tre questioni fondamentali e risolutive concernenti la violazione dello Statuto del contribuente, la mancata indicazione del tipo di accertamento praticato e l’erronea applicazione della presunzione di fruttuosità di un finanziamento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 - il motivo è, nella sua triplice declinazione, comunque non Numero sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022 meritevole di accoglimento, sia in quanto in parte inammissibileData pubblicazione 09/03/2022, sia in quanto in parte infondato dal momento che le censure che si assumono omesse nell’esame da parte della CTR sono sprovviste di decisività; - con riguardo alla denunciata mancata redazione dei verbali giornalieri delle operazioni di verifica, come correttamente eccepito in controricorso, questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14200 del 27/10/2000; conforme vedasi anche la successiva pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3569 del 16/02/2010) che l'omessa contestazione al contribuente, in sede di redazione di verbali giornalieri, di irregolarità via via accertate nel corso dell'attività di ispezione, accesso e verifica della polizia tributaria, non si riflette, escludendola automaticamente, sulla legittimità formale degli accertamenti emessi sulla base delle emergenze acquisite nel corso ed all'esito di detta attività, potendo dette irregolarità essere denunziate in sede giurisdizionale unicamente per mettere in discussione l'utilizzabilità e l'attendibilità delle risultanze acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti; - quanto alla mancata indicazione e sussistenze delle effettive esigenze di indagine in loco, giustificanti l’accesso e la permanenza dei verificatori presso la società, ritiene il Collegio di dover aderire alla pregressa giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1299 del 22/01/2020) secondo la quale in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 12, l. n. 212 del 2000, funzionali ad assicurare un'equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, garantendo, da un lato, la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'ufficio, e dall'altro, la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 tutela dei diritti del contribuente sia come persona sia come Numero sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022 soggetto economico, può determinare, pur in assenza di espressa Data pubblicazione 09/03/2022 previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione "in loco" e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi, dovendosi valutare nei casi in cui l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge, e alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza europea – che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca o meno a circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto – se la violazione abbia comportato una mera irregolarità dell'atto ovvero se sia idonea a determinarne l'invalidità; - nel caso che ci occupa, il ricorrente si limitata a denunciare il vizio, senza neppure allegare, e tantomeno provare, se e quale pregiudizio abbia sofferto in forza di tal violazione; pertanto, si tratta al più di una situazione in cui si è verificata una difformità dell’attività di verifica dal modello legale tale però da costituire unicamente una mera irregolarità, come tale non idonea a ripercuotersi, come vizio provocante l’illegittimità, sul procedimento di controllo o sull’avviso di accertamento che ne è scaturito (in termini, vedasi anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28692 del 09/11/2018); - con riferimento alla mancata indicazione del tipo di accertamento operato dall’Ufficio nel caso concreto, il motivo è inammissibile; - per consentire a questa Corte di verificare l’esistenza del vizio, consistente sia nella mancata indicazione della tipologia di accertamento, sia nel pregiudizio concreto per il contribuente, che in forza di tal vizio sia stato messo in condizioni di identificare quale potere di controllo l’Ufficio stava esercitato, onde potervi opporre le proprie difese di fronte al giudice tributario (Cass. n. 7644 del 2018), era onere del ricorrente trascrivere in ricorso per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 Numero sezionale 290/2022 cassazione l’avviso di accertamento, dal quale solo tali elementi Numero di raccolta generale 7741/2022Data pubblicazione 09/03/2022 – imprescindibili per la decisione nel rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione – poteva questa Corte percepire prima e valutare poi; - il motivo contiene poi un ulteriore profilo, con il quale si deduce l’ulteriore omessa pronuncia con riguardo all’eccezione relativa all’erronea applicazione della presunzione di fruttuosità di un finanziamento; - tal profilo risulta inammissibile in quanto il ricorrente non trascrive il ricorso di fronte alla CTP in parte qua, limitandosi a dar conto di aver proposto la censura in sede di controdeduzioni ed appello incidentale, ma senza – in concreto – dar alcun elemento a questa Corte che consenta di ritenere provata la proposizione della stessa anche di fronte al giudice di primo grado; - il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 109 TUIR per avere la CTR fatto discendere il difetto di inerenza di costi dalla circostanza che la società ricorrente non avrebbe esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha beneficiato della prestazione; il quinto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR consistita nel fatto che la CTR ha confermato il recupero operato dall’Ufficio stabilendo che la società avrebbe dovuto rifatturare alla controllata il 50% delle spese sostenute per pubblicità e partecipazione a fiere in comune senza considerare la strategia complessiva tenuta dalla società controllante che rendeva quelle spese del tutto inerenti per la sola controllante; - i motivi, strettamente connessi tra di loro, possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi inammissibili; - nel censurare le modalità secondo le quali la CTR ha, in concreto, ritenuto non sopportati dalla società i costi in parola in quanto le fatture che ne documentavano l’esistenza erano state emesse nei Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 14477/2014 confronti di altri (che quindi ne risultavano gravati) e nNumero sezionale 290/2022Numero di raccolta generale 7741/2022on risultando provato che tali soggetti ne avessero chiesto e Data pubblicazione 09/03/2022 ottenuto il rimborso alla società, il mezzo intende provocare un riesame del merito che non è consentito in questa sede di Legittimità; - analogamente, nel ritenere in sostanza non inerenti, in quanto sprovviste di utilità nella misura dedotta, i costi per pubblicità e partecipazione a fiere in comune, la CTR ha operato (erroneamente o meno, qui non rileva) una valutazione in fatto non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità; - conclusivamente, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.800,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contr