CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 1968
Cassazione n. 23285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 21/01/2021 dalla Corte di appello dell'Aquila; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 giugno 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 110 cod. pen., 2, 4, commi 1, 2, lett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895) e 2 (artt. 110, 648 cod. pen.) - riqualificato il secondo dei due delitti in quello di fabbricazione di ordigno esplosivo -, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei confronti degli imputati, condannava Pezzano alla pena di cinque anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa, Cetrulo alla pena di quattro anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, Barra e Casannassima alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa. Veniva, inoltre, emessa dichiarazione di delinquenza abituale nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2021 la Corte di appello dell'Aquila, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati, in parziale riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in tre anni, un mese, dieci giorni di reclusione e 7.500,00 euro di multa. Si disponeva, inoltre, l'eliminazione della dichiarazione di delinquenza abituale che era stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti, nel resto, veniva confermata, con la conseguente condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato contestati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1 e 2 della rubrica, che venivano accertati a Tollo 1'8 dicembre 2019, sono incontroversi e non contestati dagli imputati nella loro consistenza materiale, riguardando la fabbricazione, la detenzione e il porto di un ordigno esplosivo realizzato artigianalmente, consistente in un'asta lunga 71 centimetri, larga 9,8 centimetri, alta 1,5 centimetri, contenente materiale esplosivo del peso di 381,5 grammi, che i ricorrenti trasportavano in un luogo pubblico e occultavano sul ciglio di una strada interpoderale. In questa sede, infatti, si controverte unicamente della qualificazione giuridica del reato contestato al capo 2 - che, come detto, veniva riqualificato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti nel delitto di fabbricazione di ordigno esplosivo - e del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati all'esito del giudizio di appello. 4. Avverso questa sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 4 legge 895 del 1967, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per l'elusione integrale delle censure difensive, incentrate sull'eccessività dosimetrica della pena irrogata all'imputato, quantificata in cinque anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi e del comportamento processuale del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 521 cod. proc. pen., 24, 111 Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la riqualificazione del reato contestato al capo 2 della rubrica nella fattispecie di fabbricazione di ordigno esplosivo, che era stata effettuata in violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, dalla quale ea derivata l'applicazione di un trattamento sanzionatorio superiore a quello previsto per il delitto originariamente ascritto all'imputato ex artt. 110, 648 cod. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con questa censura difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la riqualificazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2 nella fattispecie di fabbricazione di ordigno esplosivo, che era stata effettuata in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., presentando la condotta illecita dell'imputato connotazioni materiali differenti e non assimilabili a quelle del delitto originariamente ascrittogli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la riqualificazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2 nella fattispecie di fabbricazione di ordigno esplosivo, che era stata effettuata in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., presentando la condotta illecita dell'imputato connotazioni materiali differenti e non assimilabili a quella che gli veniva ascritta originariamente, rispetto alle quali non assumevano un rilievo decisivo le dichiarazione confessorie rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguito indicati. 4 /.) 2. In via preliminare, occorre esaminare la censura sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, comune agli atti di impugnazione proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui fondatezza si estende, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche ad [OSCURATO:PERSONA], che, nel presente procedimento, riveste la posizione di coimputato non impugnante. Più precisamente, con questa censura difensiva gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in termini sostanzialmente assimilabili, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la riqualificazione del reato contestato al capo 2 della rubrica nella fattispecie di fabbricazione di ordigno esplosivo. Si riteneva, infatti, che la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 2 era stata effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., presentando la condotta illecita dei ricorrenti connotazioni materiali differenti e incompatibili con quella contestata originariamente, ai sensi degli artt. 110, 648 cod. pen. Osserva il Collegio che l'assunto ermeneutico posto a fondamento degli atti di impugnazione proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi fondato, essendosi verificata, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa, così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia" (Corte EDU, Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007, n. 25575/04), perché il fatto di reato di cui al capo 2 - a seguito della riqualificazione nella fattispecie di fabbricazione di ordigno esplosivo - veniva modificato negli elementi essenziali alla sua configurazione giuridica, come correttamente dedotto nell'interesse dei ricorrenti. Deve, invero, ritenersi incontroverso che l'originaria condotta illecita di porto e detenzione di un ordigno esplosivo - consistente in un'asta lunga 71 centimetri, larga 9,8 centimetri, alta 1,5 centimetri, contenente materiale esplodente del peso di 381,5 grammi - possiede connotazioni materiali differenti e incompatibili con quella della fabbricazione artigianale dello stesso ordigno, che era stata ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti e confermata dalla Corte di appello dell'Aquila. Si è, in questo modo, verificata una violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata al capo 2 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza con cui gli imputati venivano condannati per il reato di fabbricazione di un ordigno esplosivo, che, tra l'altro, rientra nella categoria delle armi da guerra e non in quella delle armi comuni da sparo, accertato a Tolto 1'8 dicembre 2019. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi; né tale qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell'ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all'impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione» (Sez. 1, n. 41193 del 26/03/2018, Fallanca, Rv. 274754-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 42972 del 15/10/2009, Gentile, Rv. 244996-01; Sez. 1, n. 12100 del 18/10/2000, Persico, Rv. 217348-01). 3. In questa, incontroversa, cornice, occorre inquadrare le censure difensive alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si muove in una direzione diversa e non compatibile con quella recepita dalla sentenza censurata, che trae origine dall'intervento della Corte EDU nel "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" (Corte EDU, Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007, cit.), in cui, in tema di violazione degli artt. 6 e 8 CEDU, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521 comma primo cod. proc. pen. adeguata al "decisum" del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati» (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, trae conferma da un'opzione giurisprudenziale, consolidata e risalente nel tempo, affermatasi in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Sulla scorta di questi interventi chiarificatori è possibile individuare le condizioni, certamente riscontrabili nel caso di specie, in presenza delle quali ci si trova in presenza di una violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, così come canonizzato nel nostro sistema processuale dall'art. 521 cod. proc. pen., rilevante alla stregua dei parametri affermati nel caso "Drassich contro Italia" (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, cit.). Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01). Occorre, pertanto, ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, cit.), che, nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della censurata riqualificazione, si verificava la violazione del diritto di difesa, così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia", atteso che la condotta illecita originariamente contestata al capo 2 della rubrica veniva modificata negli elementi essenziali alla sua configurazione, essendo stati condannati i ricorrenti per la fabbricazione di un ordigno esplosivo artigianale. Non può, al contempo, assumere un rilievo contrario a questa soluzione processuale la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari, aveva ammesso le sue responsabilità per la fabbricazione dell'ordigno esplosivo artigianale, chiamando in correità gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerendo le sue dichiarazioni confessorie a profili probatori estranei alla configurazione giuridica del reato di cui al capo 2, lasciando irrisolto il problema del rapporto di eterogeneità strutturale esistente tra la fattispecie originariamente contestata agli imputati e quella ritenuta in sentenza, che determina pregiudizio, non sanabile, dei diritti di difesa. A ben vedere, l'errore di prospettiva della Corte di appello dell'Aquila cadeva, che è la conseguenza della sovrapposizione tra il piano dell'accertamento probatorio e quello delle garanzie difensive, è dimostrato dal passaggio motivazionale, esplicitato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si affermava che «nessuna violazione del diritto di difesa vi è stata, poiché gli imputati hanno accettato il contraddittorio e la decisione su un fascicolo processuale che come materiale probatorio conteneva appunto le dichiarazioni di Casamassima che tale fabbricazione da parte loro aveva già evidenziato». Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire conclusivamente che la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza si verifica quando il fatto accertato si trova, rispetto a quello contestato, in un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa, che, alla luce di quanto si è affermato, è riscontrabile con riferimento alla ricostruzione delle condotte illecite al capo 2 agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946-01; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785-01; Sez. 1, n. 29966 dell'08/04/2013, Costa, Rv. 256415-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna, così come canonizzato dall'art. 521 cod. proc. pen. 4. Gli effetti dell'accoglimento dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si estende, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche ad [OSCURATO:PERSONA], che, nel presente procedimento, riveste la posizione di coimputato non impugnante. Osserva, in proposito, il Collegio che il principio previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. - a tenore del quale: «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati» - riguarda l'estensione all'imputato non impugnante, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di un motivo di natura oggettiva, che sia stato dedotto dal coimputato e non comporta, come tale, alcun automatismo nell'estensione dei motivi di impugnazione da un coimputato all'altro, con conseguente dovere del giudice di esaminarli. In questa cornice, allo scopo di inquadrare il principio previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., appare indispensabile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli» (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697-01; Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che ogni automatismo verrebbe a contrapporsi ai principi generali in materia di impugnazione, per i quali l'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione è delimitato dai punti e dai motivi dedotti con lo strumento processuale attivato, così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen. Ne discende che l'estensione dell'impugnazione relativa a un motivo non esclusivamente personale, in termini analoghi a quanto è riscontrabile per i ricorsi proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opera sul piano degli effetti processuali, integrando una sorta di restituzione nel termine, riaprendo autonomamente il giudizio sul punto della decisione cui si riferisce il motivo comune altrui (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, cit.; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, cit.; Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, cit.). Per ragioni di natura sistematica, infatti, la finalità dell'istituto di cui all'art.587 cod. proc. pen. è di natura sostanziale, riguardando la necessità di evitare giudicati contrastanti e di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni ovvero che impugni per diversi motivi la possibilità di svolgere difese sul punto nella fase di gravame, come ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui l'effetto «estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155).In questo contesto, l'estensione degli effetti favorevoli del motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] discende dalla natura oggettiva e non esclusivamente personale della doglianza in questione, inerente alla formulazione del capo di imputazione ascritto in concors ai ricorrenti al capo 2. 5. Restano assorbite nel motivo di accoglimento, relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la residue doglianze, afferenti all'incongruità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti, postulando il vaglio di tali censure difensive la rivalutazione complessiva delle fattispecie contestate al ricorrente ai capi 1 e 2, che dovrà essere eseguita nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza affermato dall'art. 521 cod. proc. pen., su cui, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, si impone un nuovo giudizio. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata emessa il 20 gennaio 2021 dalla Corte di appello dell'Aquila e della sentenza, sottostante, emessa il 23 giugno 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti. A tali statuizioni processuali consegue la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso del procedimento, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza emessa il 20/01/2021 dalla Corte di appello dell'Aquila e la sentenza emessa il 23/06/2020 dal Giudice dell'udienza preliminare