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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42123/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 maggio 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere - quale gestore di fatto della ditta individuale Officina LGM di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita 1'8 giugno 2012 (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], condannato anch'egli e non ricorrente e con il legale rappresentante della ditta, il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto) - distratto dal patrimonio della stessa la somma complessiva di oltre 700.000 euro (come meglio dettagliata in imputazione), irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte fiorentina, per quanto qui di interesse, osservava quanto segue.

Nessuna nullità si era verificata all'udienza, in prime cure, del 28 giugno 2017, a seguito del fatto che il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato al mandato, era stato nominato difensore di ufficio ed aveva assistito l'imputato, seguendo l'udienza e controesaminando i testimoni e l'imputato stesso.

L'imputato stesso, sempre alla medesima udienza, affermava la Corte, non aveva proceduto alla nomina di un nuovo difensore ma si era limitato a esprimerne l'intenzione (dichiarando di "voler nominare di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de/foro di Siena da lui ieri contattato telefonicamente").

Del resto, il nuovo difensore, pur già contattato dal prevenuto, non aveva richiesto alcun termine a difesa né aveva opposto un legittimo impedimento.

Quanto al merito, doveva prendersi atto che le distrazioni non erano state consumate per assolvere debiti della ditta ma solo per arricchire una diversa società, la Cannar, riconducibile anch'essa al prevenuto.

Del tutto ultronea, alla luce di quanto rilevato, era l'espletamento di una perizia contabile.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del disposto degli artt. 178, lett. c), 107 e 108 cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU.

Si era già censurata, con il primo motivo di appello, l'immediata sostituzione del difensore di fiducia, che aveva rinunciato all'incarico, con un difensore di ufficio.Era, infatti, accaduto che, all'udienza del 28 giugno 2017, presente l'imputato, il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato all'incarico, rinuncia subito accettata dal Luciani. [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale però aveva nominato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, come difensore di ufficio, nonostante egli non potesse assumere tale ruolo avendo rinunciato all'incarico e avendo l'imputato accettato tale rinuncia.

Visto che vi era stata immediata nomina di altro difensore di fiducia il Tribunale avrebbe dovuto consentire al legale di presenziare all'udienza (Cass. nn. 33298/2012, 41963/2012, 14348/2012, 28278/2013, 21488/2015).

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità ed inutilizzabilità di tutte le prove raccolte nell'udienza sopra indicata, del 28 giugno 2017.

Da quanto sopra rilevato, discende, così, l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA].

Nulla doveva considerarsi anche la rinuncia ad opera del difensore di ufficio alla escussione della teste [OSCURATO:PERSONA].

E nullo doveva ritenersi, sempre per la medesima ragione, l'esame del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al delitto ascrittogli.

Le condotte indicate in imputazione erano state realizzate per finanziare un'altra società il cui successivo dissesto non era affatto prevedibile.

2.4. Con un ulteriore motivo si denuncia il vizio di motivazione discendente dal mancato espletamento di una perizia, chiesta ai sensi dell'art. 603 codice di rito, per verificare se le somme indicate fossero state realmente distratte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento.

1. Il primo motivo (ed il secondo che da questo deriva), speso sulla assunta lesione dei diritti di difesa per l'intervenuta nomina, quale difensore d'ufficio, del difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato, è privo di fondamento.

Si è, infatti, costantemente affermato che:- è legittima la designazione da parte del giudice, come difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., del medesimo professionista già revocato dall'incarico, nonostante il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, salva l'esistenza, in concreto, di una situazione di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice (Sez. 6, n. 44 del 25/10/2022, dep. 2023, Crea, Rv. 284265); - è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004, Troina, Rv. 227513).

2. A tale premessa, già assorbente, in diritto, si deve poi aggiungere che, nell'odierna fattispecie: - si era ritenuto che l'imputato si fosse riservato la nomina del nuovo difensore di fiducia; - comunque, il nuovo difensore di fiducia, posto dall'imputato (a suo stesso dire) a conoscenza della celebrazione dell'udienza, non aveva opposto alcun impedimento né aveva chiesto i termini a difesa; - il precedente difensore di ufficio aveva ricoperto il suo ruolo (senza anch'egli chiedere termine per consentire l'intervenuto del nuovo difensore, se nominato) alla presenza dell'imputato, partecipando al contraddittorio dibattimentale - escutendo i testimoni e l'imputato di reato connesso ed esaminando l'imputato stesso; - neppure l'imputato, all'udienza indicata, aveva eccepito alcunchè.

Vanno pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso, non essendosi verificata la lamentata lesione del diritto di difesa del ricorrente.

3. Il terzo motivo è inammissibile sia perché palesemente dedotto in fatto, sia perché manifestamente infondato.

E' infatti inconferente quanto osservato in ricorso, circa l'equilibrio economico finanziario della società beneficiata dall'imputato (e riconducibile al medesimo ed alle figlie) con i mezzi economici della fallita posto che, comunque, era stata depauperata quest'ultima in assenza di idonea controprestazione.

Così che era evidente la sussistenza di quegli indici di fraudolenza richiesti per la configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale.Si è, infatti, affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

A tutto ciò si deve aggiungere che la gran parte della somma distratta - euro 560.000 su euro 700.000 - non era stata affatto destinata, come da registrazione contabile, ad acquisto di materiali (che, difatti, non erano stati rinvenuti) ma alla ristrutturazione di un bacino di carenaggio della beneficiata Camar.

Ed altrettanto decettive erano le ulteriori registrazioni, quali le "spese personali", per ben euro 150.000, non meglio identificate e nient'affatto dettagliate.

Così che risulta manifestamente infondato anche il quarto motivo, speso sulla mancata effettuazione, di una perizia contabile, del tutto irrilevante alla luce di quanto già emerso agli atti, dovendosi, poi, considerare che si è autorevolmente precisato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936).

4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 maggio 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere - quale gestore di fatto della ditta individuale Officina LGM di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita 1'8 giugno 2012 (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], condannato anch'egli e non ricorrente e con il legale rappresentante della ditta, il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto) - distratto dal patrimonio della stessa la somma complessiva di oltre 700.000 euro (come meglio dettagliata in imputazione), irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte fiorentina, per quanto qui di interesse, osservava quanto segue. Nessuna nullità si era verificata all'udienza, in prime cure, del 28 giugno 2017, a seguito del fatto che il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato al mandato, era stato nominato difensore di ufficio ed aveva assistito l'imputato, seguendo l'udienza e controesaminando i testimoni e l'imputato stesso. L'imputato stesso, sempre alla medesima udienza, affermava la Corte, non aveva proceduto alla nomina di un nuovo difensore ma si era limitato a esprimerne l'intenzione (dichiarando di "voler nominare di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de/foro di Siena da lui ieri contattato telefonicamente"). Del resto, il nuovo difensore, pur già contattato dal prevenuto, non aveva richiesto alcun termine a difesa né aveva opposto un legittimo impedimento. Quanto al merito, doveva prendersi atto che le distrazioni non erano state consumate per assolvere debiti della ditta ma solo per arricchire una diversa società, la Cannar, riconducibile anch'essa al prevenuto. Del tutto ultronea, alla luce di quanto rilevato, era l'espletamento di una perizia contabile. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del disposto degli artt. 178, lett. c), 107 e 108 cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU. Si era già censurata, con il primo motivo di appello, l'immediata sostituzione del difensore di fiducia, che aveva rinunciato all'incarico, con un difensore di ufficio.Era, infatti, accaduto che, all'udienza del 28 giugno 2017, presente l'imputato, il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato all'incarico, rinuncia subito accettata dal Luciani. [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale però aveva nominato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, come difensore di ufficio, nonostante egli non potesse assumere tale ruolo avendo rinunciato all'incarico e avendo l'imputato accettato tale rinuncia. Visto che vi era stata immediata nomina di altro difensore di fiducia il Tribunale avrebbe dovuto consentire al legale di presenziare all'udienza (Cass. nn. 33298/2012, 41963/2012, 14348/2012, 28278/2013, 21488/2015). 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità ed inutilizzabilità di tutte le prove raccolte nell'udienza sopra indicata, del 28 giugno 2017. Da quanto sopra rilevato, discende, così, l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA]. Nulla doveva considerarsi anche la rinuncia ad opera del difensore di ufficio alla escussione della teste [OSCURATO:PERSONA]. E nullo doveva ritenersi, sempre per la medesima ragione, l'esame del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al delitto ascrittogli. Le condotte indicate in imputazione erano state realizzate per finanziare un'altra società il cui successivo dissesto non era affatto prevedibile. 2.4. Con un ulteriore motivo si denuncia il vizio di motivazione discendente dal mancato espletamento di una perizia, chiesta ai sensi dell'art. 603 codice di rito, per verificare se le somme indicate fossero state realmente distratte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento. 1. Il primo motivo (ed il secondo che da questo deriva), speso sulla assunta lesione dei diritti di difesa per l'intervenuta nomina, quale difensore d'ufficio, del difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato, è privo di fondamento. Si è, infatti, costantemente affermato che:- è legittima la designazione da parte del giudice, come difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., del medesimo professionista già revocato dall'incarico, nonostante il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, salva l'esistenza, in concreto, di una situazione di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice (Sez. 6, n. 44 del 25/10/2022, dep. 2023, Crea, Rv. 284265); - è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004, Troina, Rv. 227513). 2. A tale premessa, già assorbente, in diritto, si deve poi aggiungere che, nell'odierna fattispecie: - si era ritenuto che l'imputato si fosse riservato la nomina del nuovo difensore di fiducia; - comunque, il nuovo difensore di fiducia, posto dall'imputato (a suo stesso dire) a conoscenza della celebrazione dell'udienza, non aveva opposto alcun impedimento né aveva chiesto i termini a difesa; - il precedente difensore di ufficio aveva ricoperto il suo ruolo (senza anch'egli chiedere termine per consentire l'intervenuto del nuovo difensore, se nominato) alla presenza dell'imputato, partecipando al contraddittorio dibattimentale - escutendo i testimoni e l'imputato di reato connesso ed esaminando l'imputato stesso; - neppure l'imputato, all'udienza indicata, aveva eccepito alcunchè. Vanno pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso, non essendosi verificata la lamentata lesione del diritto di difesa del ricorrente. 3. Il terzo motivo è inammissibile sia perché palesemente dedotto in fatto, sia perché manifestamente infondato. E' infatti inconferente quanto osservato in ricorso, circa l'equilibrio economico finanziario della società beneficiata dall'imputato (e riconducibile al medesimo ed alle figlie) con i mezzi economici della fallita posto che, comunque, era stata depauperata quest'ultima in assenza di idonea controprestazione. Così che era evidente la sussistenza di quegli indici di fraudolenza richiesti per la configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale.Si è, infatti, affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). A tutto ciò si deve aggiungere che la gran parte della somma distratta - euro 560.000 su euro 700.000 - non era stata affatto destinata, come da registrazione contabile, ad acquisto di materiali (che, difatti, non erano stati rinvenuti) ma alla ristrutturazione di un bacino di carenaggio della beneficiata Camar. Ed altrettanto decettive erano le ulteriori registrazioni, quali le "spese personali", per ben euro 150.000, non meglio identificate e nient'affatto dettagliate. Così che risulta manifestamente infondato anche il quarto motivo, speso sulla mancata effettuazione, di una perizia contabile, del tutto irrilevante alla luce di quanto già emerso agli atti, dovendosi, poi, considerare che si è autorevolmente precisato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936). 4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso