CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 13579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile non solo per non essere stato specificamente dedotto in appello (cfr., atto di appello), ma anche perché generico, non confrontandosi con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito, e sostanzialmente volto ad una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.