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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 19082/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16242/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, p ia zzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] mpaolo Dickmann, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro domiciliata in Roma, via Belluno n. 16 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2019della Corte d’Appello di Roma , depositata il 28.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda formulata dal ricorrente, dirigente medico, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone per il riconoscimento di differenze retributive vantate a titolo di indennità di pronta disponibilità.

La Corte territoriale ha ritenuto che, nel momento di entrata in vigore del CCNLdel 3.11.2005, si era determinata la caducazione della contrattazione integrativa, recepita d alla deliberazione n. 1873 del 21.7.1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato a € 41,32, rispetto alla quota minima di € 20,66 prevista dal precedente CCNL; infatti, l’art. 17 del CCNL del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del CCNL del 1996 e , di conseguenza, anche d ell’art. 62, disposizioni che rappresentavano la necessaria bas e normativ a della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, essendo del tutto pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era poi intervenuto, nel periodo di vigenza del CCNL del 2005 , a determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo CCNL.

La Corte d’Appello ha inoltre osservato che, i n ogni caso, l’art. 51 del CCNL del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 del precedente contratto collettivo per quanto riguarda il limite all’erogazione dell’indennità rappresentato dalla capienza del fondo annuale.

Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità rispetto alla misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi comunque contestualizzare la pretesa nella realtà finanziaria del momento, la domanda del dirigente è stata respinta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, che invece quella domanda aveva accolta.

Avverso tale sentenza il medico ha propo s to ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è denunciata come « violazione e d errata applicazione d i norme di diritto - a rt t . 5 e 51 CCNL dirigenza medica», la parte della sentenza in cui la Corte d’Appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla ASL con l’atto deliberativo n. 1873 del 21.7.1999.

2. Con il secondo motivo è denunciata la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto- artt. 1312 [ sottinteso : c.c. del 1865!], 1355, 1358, 2697 c.c., art. 51 CCNL dirigenza medica», nonché « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione», in ordine alla mancata prova – con onere a carico della ASL – della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto, l’esistenza di residui positivi.

3. Con il terzo motivo è denunciata la « violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 CCNLdirigenza medica del 3.11.2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», in quantosi sostiene che , secondo la richiamata disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo.

4. Imotivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati per le ragioni già enunciate da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020, riprese e sviluppate, tra le altre, nelle ordinanzenn. 69/2022, 2408/2022, 3417/2022, 23287/2023, 23290/2023, 27967/2023 equi condivis e dal Collegio .

Con tali provvedimenti vennero respinti analog hi ricors i propostida dirigenti medici in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone – o, viceversa, accolti i ricorsi dell’Azienda contro sentenze d’appello di esito opposto – e alle relative motivazioniinnanzitutto si rinvia, ai sensi dell’ art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi motivi che inducano a discostarsene.

5. L’art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall’art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6,fissava in Lire 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità.

5.1. Il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all’art. 20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 7, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto («5.

La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. …

7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62»).

5.2. Q uest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso («Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: - della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 110,comma 6, del D.P.R. 384/1990; ... » ) , stabiliva, al comma 6, che «la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata – rispetto al valore indicato nell’art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 – in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1».

5.3. In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21.7.1999, con la quale l ’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, nell’adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49,ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di Lire 80.000 purché sia compatibile l’onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico».

5.4. Successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, e, al comma 4 , hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di Lire 40.000 .

L’eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione diposizione è irreversibile».

5.5. S ulla materia della pronta disponibilità è poi intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all’art. 17 (rubricato appunto «Pronta disponibilità»), ha rivisto la disciplina «sostanziale» dell’istituto, super ando l’art. 20 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha stabilito, al comma 7, che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa («1.

Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità.

Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1»).

5.6. Non è, quindi, condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stato superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazioneintegrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere;chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del CCNL5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (CCNL6.6.2000) ed al 31.12.2001 ( CCNL 3.11.2005) .

6. Va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione.

6.1. Tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili.

6.2. V a ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (v., fra le tante , Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

7. Per il resto , il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che invece gravava sull’Azienda, si rivela inammissibile (in termini di irrilevanza a determinare la cassazione del provvedimento) , per la riconosciuta fondatezza della fondamentale ratio decidendi addotta dal giudice d’appello in ordine alla assenza di appositi accordi sindacali, siglati nella vigenza del CCNL del 2005, ragione di rilievo assorbente.

7.1. A detta considerazione si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass. n.25597/2016).

7.2. Le deduzioni contenute nel ricorso circa l’obbligo per il contraente di adeguare il proprio comportamento, in pendenza della condizione, al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede sono inammissibili, perché pongono una questione implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata (v., fra le tante , Cass. n. 32804/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

8. Infine, sono infondate – oltre che inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata –le considerazioni del ricorrente sul carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica «potestativa» quando l’eve nto dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa scelta è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; 20290/2005; 11774/2007; 18239/2014; 30143/2019).

8.1. È evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie, poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico. 9.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012,ed ai fini precisati da Cass.

S.U. n.4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

10. La complessità della questione giuridica,sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi, e il fatto che il ricorso è stato presentato prima del qui richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricors o ; compensa le spesedel giudizio di legittimità; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16242/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, p ia zzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] mpaolo Dickmann, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro domiciliata in Roma, via Belluno n. 16 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2019della Corte d’Appello di Roma , depositata il 28.2.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda formulata dal ricorrente, dirigente medico, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone per il riconoscimento di differenze retributive vantate a titolo di indennità di pronta disponibilità. La Corte territoriale ha ritenuto che, nel momento di entrata in vigore del CCNLdel 3.11.2005, si era determinata la caducazione della contrattazione integrativa, recepita d alla deliberazione n. 1873 del 21.7.1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato a € 41,32, rispetto alla quota minima di € 20,66 prevista dal precedente CCNL; infatti, l’art. 17 del CCNL del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del CCNL del 1996 e , di conseguenza, anche d ell’art. 62, disposizioni che rappresentavano la necessaria bas e normativ a della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, essendo del tutto pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era poi intervenuto, nel periodo di vigenza del CCNL del 2005 , a determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo CCNL. La Corte d’Appello ha inoltre osservato che, i n ogni caso, l’art. 51 del CCNL del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 del precedente contratto collettivo per quanto riguarda il limite all’erogazione dell’indennità rappresentato dalla capienza del fondo annuale. Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità rispetto alla misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi comunque contestualizzare la pretesa nella realtà finanziaria del momento, la domanda del dirigente è stata respinta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, che invece quella domanda aveva accolta. Avverso tale sentenza il medico ha propo s to ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata come « violazione e d errata applicazione d i norme di diritto - a rt t . 5 e 51 CCNL dirigenza medica», la parte della sentenza in cui la Corte d’Appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla ASL con l’atto deliberativo n. 1873 del 21.7.1999. 2. Con il secondo motivo è denunciata la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto- artt. 1312 [ sottinteso : c.c. del 1865!], 1355, 1358, 2697 c.c., art. 51 CCNL dirigenza medica», nonché « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione», in ordine alla mancata prova – con onere a carico della ASL – della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto, l’esistenza di residui positivi. 3. Con il terzo motivo è denunciata la « violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 CCNLdirigenza medica del 3.11.2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», in quantosi sostiene che , secondo la richiamata disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo. 4. Imotivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati per le ragioni già enunciate da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020, riprese e sviluppate, tra le altre, nelle ordinanzenn. 69/2022, 2408/2022, 3417/2022, 23287/2023, 23290/2023, 27967/2023 equi condivis e dal Collegio . Con tali provvedimenti vennero respinti analog hi ricors i propostida dirigenti medici in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone – o, viceversa, accolti i ricorsi dell’Azienda contro sentenze d’appello di esito opposto – e alle relative motivazioniinnanzitutto si rinvia, ai sensi dell’ art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi motivi che inducano a discostarsene. 5. L’art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall’art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6,fissava in Lire 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità. 5.1. Il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all’art. 20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 7, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto («5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. … 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62»). 5.2. Q uest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso («Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: - della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 110,comma 6, del D.P.R. 384/1990; ... » ) , stabiliva, al comma 6, che «la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata – rispetto al valore indicato nell’art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 – in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1». 5.3. In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21.7.1999, con la quale l ’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, nell’adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49,ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di Lire 80.000 purché sia compatibile l’onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico». 5.4. Successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, e, al comma 4 , hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di Lire 40.000 . L’eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione diposizione è irreversibile». 5.5. S ulla materia della pronta disponibilità è poi intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all’art. 17 (rubricato appunto «Pronta disponibilità»), ha rivisto la disciplina «sostanziale» dell’istituto, super ando l’art. 20 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha stabilito, al comma 7, che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa («1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. 2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1»). 5.6. Non è, quindi, condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stato superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazioneintegrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere;chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del CCNL5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (CCNL6.6.2000) ed al 31.12.2001 ( CCNL 3.11.2005) . 6. Va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione. 6.1. Tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili. 6.2. V a ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (v., fra le tante , Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). 7. Per il resto , il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che invece gravava sull’Azienda, si rivela inammissibile (in termini di irrilevanza a determinare la cassazione del provvedimento) , per la riconosciuta fondatezza della fondamentale ratio decidendi addotta dal giudice d’appello in ordine alla assenza di appositi accordi sindacali, siglati nella vigenza del CCNL del 2005, ragione di rilievo assorbente. 7.1. A detta considerazione si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass. n.25597/2016). 7.2. Le deduzioni contenute nel ricorso circa l’obbligo per il contraente di adeguare il proprio comportamento, in pendenza della condizione, al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede sono inammissibili, perché pongono una questione implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata (v., fra le tante , Cass. n. 32804/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). 8. Infine, sono infondate – oltre che inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata –le considerazioni del ricorrente sul carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica «potestativa» quando l’eve nto dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa scelta è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; 20290/2005; 11774/2007; 18239/2014; 30143/2019). 8.1. È evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie, poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico. 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012,ed ai fini precisati da Cass. S.U. n.4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. 10. La complessità della questione giuridica,sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi, e il fatto che il ricorso è stato presentato prima del qui richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: respingeil ricors o ; compensa le spesedel giudizio di legittimità; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 19082/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris