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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 30679/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 31/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Monza che, in data 7/2/2023, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa continuata ed aggravata, condannandolo alla pena di anni tre,mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 II vizio della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità per prevenuto per gli addebiti ascrittigli.

Il difensore assume che la Corte di merito ha illogicamente argomentato, ribaltando l'onere della prova, circa la riferibilità al prevenuto delle telefonate effettuate al fine di indurre le pp.00. agli esborsi di danaro contestati, trascurando che le utenze utilizzate sono risultate intestate a soggetti stranieri, che una delle chiamate è stata effettuata da una donna e che l'interlocutore denotava uno spiccato accento del centro Italia, incompatibile con le origini del prevenuto.

Inoltre, con riguardo alla formale intestazione all'imputato della carta postepay sulla quale sono confluiti alcuni versamenti, circostanza valorizzata dai giudici territoriali, il difensore sostiene l'inconciliabilità tra le condotte addebitate, incentrate sulle telefonate fraudolente, e la motivazione rilasciata dai giudici d'appello; 2.2 il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo e specificamente al dolo di concorso attribuito al prevenuto.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato eludendo le doglianze formulate in ordine al dolo, superate con il richiamo al dato neutro dell'intestazione all'imputato della carta postepay ed escludendo che il ricorrente sia stato a sua volta vittima di un inganno ordito da soggetti che hanno approfittato delle sue difficili condizioni di vita e di salute.

Aggiunge che, alla luce delle emergenze acquisite, non si rinvengono elementi a sostegno della tesi di un consapevole concorso del Vailati nelle condotte illecite ideate e materialmente realizzate da altri, dovendo escludersi anche la possibilità di ravvisare la responsabilità a titolo di dolo eventuale, in quanto il ricorrente, che aveva attivato la carta per conto altrui in cambio di danaro ( " una specie di mancia") non aveva la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione dei reati.

Ad avviso del difensore i giudici d'appello hanno incongruamente svalutato le condizioni soggettive del prevenuto che lo qualificano come soggetto fragile, a sua volta indotto in errore; 2.3 la violazione dell'art. 48 cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato la configurabilità dell'esimente in maniera assertiva, senza valutare gli elementi addotti dalla difesa e senza rendere un'effettiva motivazione sul punto;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 712 cod.pen., ipotesi prospettata dalla difesa e disattesa dalla Corte di merito in assenza di motivazione; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sospensione delle provvisionali ex art. 600,comma 3, cod.proc.pen.

La difesa contesta la mancata sospensione dell'esecutività delle provvisionali accordate, rimarcando che il ricorrente non ha tratto profitto dalle truffe subite dalle vittime e non ha trattenuto le somme transitate sulla postepay, come dimostrato dalle sue condizioni di vita precarie e dall'ammissione al gratuito patrocinio.

Aggiunge, inoltre, che l'invocata sospensione era dovuta poiché la determinazione dei danni patiti dalle pp.cc. appare errata e irragionevole e sussistono i gravi motivi richiesti dalla disposizione ex art. 600, comma 3; 2.6 il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Il difensore censura il diniego delle attenuanti generiche in assenza di adeguata motivazione, avendo i giudici d'appello ignorato le condizioni di vita del ricorrente, il corretto comportamento processuale e lo stato di incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che revocano in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per le truffe ascrittegli in rubrica sono reiterativi di rilievi già ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici d'appello, riproposti in questa sede in assenza di puntuale correlazione con gli argomenti reiettivi della sentenza impugnata.

Premesso che la mancata identificazione dei telefonisti che concretamente contattarono le pp.00., ponendo in essere i raggiri finalizzati a conseguire le somme indebitamente richieste, non incide sulla configurabilità del concorso alla luce delle contestazioni elevate, che postulano la realizzazione plurisoggettiva degli illeciti, le conformi sentenze di merito hanno correttamente ritenuto che la responsabilità del ricorrente risulti provata alla stregua del convogliamento degli importi versati dalle vittime sulla carta postepay intestata al prevenuto e, talora, in relazione alla medesima condotta, anche su quella di titolarità del coimputato (irrevocabilmente giudicato) [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Deve, in proposito, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972-01; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01).

E nella stessa linea interpretativa si pone l'affermazione secondo cui, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari e altri, Rv. 263089). 1.2 La tesi difensiva che accredita l'imputato quale vittima, a sua volta, di un ignoto "imprenditore", che adducendo problemi economici l'aveva indotto ad aprire il conto d'appoggio della postepay e, in seguito ad effettuare, periodici prelievi a fronte del versamento di una modesta somma è stata adeguatamente scrutinata e persuasivamente disattesa fin dal primo grado, avendo il Tribunale a pag. 8 richiamato i contenuti dell'esame dell'imputato, argomentandone l'inverosimiglianza anche alla luce della circostanza che secondo la prospettazione difensiva il prevenuto e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si conoscevano in precedenza per aver avuto rapporti economici, sarebbero stati casualmente contattati dallo stesso soggetto e coinvolti, indipendentemente l'uno dall'altro, nelle condotte delittuose contestate.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assume il difensore, non ha fondato la responsabilità su un'illegittima inversione dell'onere probatorio né è incorsa in immutazione del fatto, risultando dalle articolate contestazioni mosse al ricorrente, documentalmente riscontrate in esito al dibattimento, che il Vailati aveva messo a disposizione degli ideatori e materiali esecutori del meccanismo truffaldino sia la postepay che il conto corrente ( IBAN.....2720) sul quale le pp.00. accreditarono importi di significativa entità, fornendo un consapevole e causalmente efficiente contributo alla realizzazione degli illeciti.

2. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono.

La Corte di merito ha negato la ravvisabilità nella specie della causa di esclusione della punibilità ex art. 48 cod.pen. ritenendo che il prevenuto abbia prestato un significativo apporto concorsuale alla consumazione delle truffe ascrittegli, essendo la tesi dell'incolpevole coinvolgimento da parte di terzi intrinsecamente implausibile e priva di qualsivoglia elemento di riscontro.

L'incompatibilità logica tra gli argomenti spesi a sostegno del giudizio di responsabilità e la prospettata autoria mediata palesa l'insussistenza dei vizi denunziati.

3. Analogamente destituite di pregio risultano le censure relative all'alternativa qualificazione giuridica ex art. 712 cod.pen.

L'enunciazione difensiva risulta irrimediabilmente generica e, comunque, manifestamente infondata sol che si consideri che l'incauto acquisto, al pari della ricettazione, presuppone l'estraneità dell'imputato alla consumazione del reato presupposto, evenienza nella specie esclusa dalle conformi sentenze di merito con corretti argomenti giuridici.

4. Le censure in ordine alla mancata sospensione dell'esecutività delle provvisionali sono manifestamente infondate, avendo i giudici d'appello (pag. 10) escluso la ricorrenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 600, comma 3, segnalando che la difesa ha omesso di fornire elementi atti a provarne la sussistenza.

La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo in più occasioni precisato che l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa per il soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, Ord. n. 45897 del 15/10/2015, Rv. 265032-01; Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010,dep. 2011, Rv. 249401-01; Sez. 5, n. 48115 del 06/11/2009, Rv. 245531-01), onere che i giudici territoriali hanno reputato non assolto, stante l'inidoneità a tal fine del mero richiamo alle precarie condizioni di vita dell'imputato e all'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello stato.

5. Le conclusive doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono fondate e meritevoli d'accoglimento.

La Corte territoriale ha integralmente condiviso la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal primo giudice e le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62bis cod.pen.

Il primo giudice aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche (pag. 10) ritenendo l'assenza di elementi all'uopo valorizzabili attesa "la mancanza di qualunque buon comportamento processuale, lumeggiata dall'omesso tentativo, ancorchè simbolico, di risarcimento del danno alle persone offese e dalla pervicace negazione degli addebiti da parte del Vailati". 5.1 Con il quarto motivo d'appello il difensore aveva svolto specifiche doglianze circa la correttezza e congruenza della motivazione rassegnata sul punto dal Tribunale, evidenziando la partecipazione dell'imputato al processo, contestando la valorizzazione ai fini del diniego della mancata ammissione degli addebiti e dell'assenza di iniziative risarcitorie nonché lamentando la mancata considerazione delle precarie condizioni economiche e di salute del ricorrente al momento dei fatti.

La Corte, pur a fronte di una devoluzione connotata da specificità, ha ritenuto di far proprie integralmente le ragioni reiettive esposte dal primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia precisato che è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni 5 gsbm apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificatamente indicati nei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014 Rv. 259762 - 01; n. 46514 del 23/10/2009, Rv. 245336 - 01).

Né può sottacersi che il primo giudice aveva valorizzato ai fini del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti "la pervicace negazione degli addebiti" da parte del ricorrente in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che le scelte dell'imputato connesse all'esercizio del diritto di difesa possano essere reputate parametro ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole (tra molte,Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 - 01).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano al fine di emendare le criticità rilevate.

Le restanti censure devono essere, invece, dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 31/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Monza che, in data 7/2/2023, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa continuata ed aggravata, condannandolo alla pena di anni tre,mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 II vizio della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità per prevenuto per gli addebiti ascrittigli. Il difensore assume che la Corte di merito ha illogicamente argomentato, ribaltando l'onere della prova, circa la riferibilità al prevenuto delle telefonate effettuate al fine di indurre le pp.00. agli esborsi di danaro contestati, trascurando che le utenze utilizzate sono risultate intestate a soggetti stranieri, che una delle chiamate è stata effettuata da una donna e che l'interlocutore denotava uno spiccato accento del centro Italia, incompatibile con le origini del prevenuto. Inoltre, con riguardo alla formale intestazione all'imputato della carta postepay sulla quale sono confluiti alcuni versamenti, circostanza valorizzata dai giudici territoriali, il difensore sostiene l'inconciliabilità tra le condotte addebitate, incentrate sulle telefonate fraudolente, e la motivazione rilasciata dai giudici d'appello; 2.2 il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo e specificamente al dolo di concorso attribuito al prevenuto. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato eludendo le doglianze formulate in ordine al dolo, superate con il richiamo al dato neutro dell'intestazione all'imputato della carta postepay ed escludendo che il ricorrente sia stato a sua volta vittima di un inganno ordito da soggetti che hanno approfittato delle sue difficili condizioni di vita e di salute. Aggiunge che, alla luce delle emergenze acquisite, non si rinvengono elementi a sostegno della tesi di un consapevole concorso del Vailati nelle condotte illecite ideate e materialmente realizzate da altri, dovendo escludersi anche la possibilità di ravvisare la responsabilità a titolo di dolo eventuale, in quanto il ricorrente, che aveva attivato la carta per conto altrui in cambio di danaro ( " una specie di mancia") non aveva la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione dei reati. Ad avviso del difensore i giudici d'appello hanno incongruamente svalutato le condizioni soggettive del prevenuto che lo qualificano come soggetto fragile, a sua volta indotto in errore; 2.3 la violazione dell'art. 48 cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato la configurabilità dell'esimente in maniera assertiva, senza valutare gli elementi addotti dalla difesa e senza rendere un'effettiva motivazione sul punto;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 712 cod.pen., ipotesi prospettata dalla difesa e disattesa dalla Corte di merito in assenza di motivazione; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sospensione delle provvisionali ex art. 600,comma 3, cod.proc.pen. La difesa contesta la mancata sospensione dell'esecutività delle provvisionali accordate, rimarcando che il ricorrente non ha tratto profitto dalle truffe subite dalle vittime e non ha trattenuto le somme transitate sulla postepay, come dimostrato dalle sue condizioni di vita precarie e dall'ammissione al gratuito patrocinio. Aggiunge, inoltre, che l'invocata sospensione era dovuta poiché la determinazione dei danni patiti dalle pp.cc. appare errata e irragionevole e sussistono i gravi motivi richiesti dalla disposizione ex art. 600, comma 3; 2.6 il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il difensore censura il diniego delle attenuanti generiche in assenza di adeguata motivazione, avendo i giudici d'appello ignorato le condizioni di vita del ricorrente, il corretto comportamento processuale e lo stato di incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che revocano in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per le truffe ascrittegli in rubrica sono reiterativi di rilievi già ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici d'appello, riproposti in questa sede in assenza di puntuale correlazione con gli argomenti reiettivi della sentenza impugnata. Premesso che la mancata identificazione dei telefonisti che concretamente contattarono le pp.00., ponendo in essere i raggiri finalizzati a conseguire le somme indebitamente richieste, non incide sulla configurabilità del concorso alla luce delle contestazioni elevate, che postulano la realizzazione plurisoggettiva degli illeciti, le conformi sentenze di merito hanno correttamente ritenuto che la responsabilità del ricorrente risulti provata alla stregua del convogliamento degli importi versati dalle vittime sulla carta postepay intestata al prevenuto e, talora, in relazione alla medesima condotta, anche su quella di titolarità del coimputato (irrevocabilmente giudicato) [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Deve, in proposito, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972-01; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01). E nella stessa linea interpretativa si pone l'affermazione secondo cui, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari e altri, Rv. 263089). 1.2 La tesi difensiva che accredita l'imputato quale vittima, a sua volta, di un ignoto "imprenditore", che adducendo problemi economici l'aveva indotto ad aprire il conto d'appoggio della postepay e, in seguito ad effettuare, periodici prelievi a fronte del versamento di una modesta somma è stata adeguatamente scrutinata e persuasivamente disattesa fin dal primo grado, avendo il Tribunale a pag. 8 richiamato i contenuti dell'esame dell'imputato, argomentandone l'inverosimiglianza anche alla luce della circostanza che secondo la prospettazione difensiva il prevenuto e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si conoscevano in precedenza per aver avuto rapporti economici, sarebbero stati casualmente contattati dallo stesso soggetto e coinvolti, indipendentemente l'uno dall'altro, nelle condotte delittuose contestate. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assume il difensore, non ha fondato la responsabilità su un'illegittima inversione dell'onere probatorio né è incorsa in immutazione del fatto, risultando dalle articolate contestazioni mosse al ricorrente, documentalmente riscontrate in esito al dibattimento, che il Vailati aveva messo a disposizione degli ideatori e materiali esecutori del meccanismo truffaldino sia la postepay che il conto corrente ( IBAN.....2720) sul quale le pp.00. accreditarono importi di significativa entità, fornendo un consapevole e causalmente efficiente contributo alla realizzazione degli illeciti. 2. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono. La Corte di merito ha negato la ravvisabilità nella specie della causa di esclusione della punibilità ex art. 48 cod.pen. ritenendo che il prevenuto abbia prestato un significativo apporto concorsuale alla consumazione delle truffe ascrittegli, essendo la tesi dell'incolpevole coinvolgimento da parte di terzi intrinsecamente implausibile e priva di qualsivoglia elemento di riscontro. L'incompatibilità logica tra gli argomenti spesi a sostegno del giudizio di responsabilità e la prospettata autoria mediata palesa l'insussistenza dei vizi denunziati. 3. Analogamente destituite di pregio risultano le censure relative all'alternativa qualificazione giuridica ex art. 712 cod.pen. L'enunciazione difensiva risulta irrimediabilmente generica e, comunque, manifestamente infondata sol che si consideri che l'incauto acquisto, al pari della ricettazione, presuppone l'estraneità dell'imputato alla consumazione del reato presupposto, evenienza nella specie esclusa dalle conformi sentenze di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Le censure in ordine alla mancata sospensione dell'esecutività delle provvisionali sono manifestamente infondate, avendo i giudici d'appello (pag. 10) escluso la ricorrenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 600, comma 3, segnalando che la difesa ha omesso di fornire elementi atti a provarne la sussistenza. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo in più occasioni precisato che l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa per il soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, Ord. n. 45897 del 15/10/2015, Rv. 265032-01; Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010,dep. 2011, Rv. 249401-01; Sez. 5, n. 48115 del 06/11/2009, Rv. 245531-01), onere che i giudici territoriali hanno reputato non assolto, stante l'inidoneità a tal fine del mero richiamo alle precarie condizioni di vita dell'imputato e all'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello stato. 5. Le conclusive doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono fondate e meritevoli d'accoglimento. La Corte territoriale ha integralmente condiviso la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal primo giudice e le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62bis cod.pen. Il primo giudice aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche (pag. 10) ritenendo l'assenza di elementi all'uopo valorizzabili attesa "la mancanza di qualunque buon comportamento processuale, lumeggiata dall'omesso tentativo, ancorchè simbolico, di risarcimento del danno alle persone offese e dalla pervicace negazione degli addebiti da parte del Vailati". 5.1 Con il quarto motivo d'appello il difensore aveva svolto specifiche doglianze circa la correttezza e congruenza della motivazione rassegnata sul punto dal Tribunale, evidenziando la partecipazione dell'imputato al processo, contestando la valorizzazione ai fini del diniego della mancata ammissione degli addebiti e dell'assenza di iniziative risarcitorie nonché lamentando la mancata considerazione delle precarie condizioni economiche e di salute del ricorrente al momento dei fatti. La Corte, pur a fronte di una devoluzione connotata da specificità, ha ritenuto di far proprie integralmente le ragioni reiettive esposte dal primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia precisato che è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni 5 gsbm apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificatamente indicati nei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014 Rv. 259762 - 01; n. 46514 del 23/10/2009, Rv. 245336 - 01). Né può sottacersi che il primo giudice aveva valorizzato ai fini del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti "la pervicace negazione degli addebiti" da parte del ricorrente in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che le scelte dell'imputato connesse all'esercizio del diritto di difesa possano essere reputate parametro ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole (tra molte,Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 - 01). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti censure devono essere, invece, dichiarate inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso
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