CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 33039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 26789/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1034/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 13/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 17/12/2009, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Siracusa, il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la nuora [OSCURATO:PERSONA].1.2. Gli attori, in particolare, hanno dedotto, per un verso, di aver acquistato, con atto pubblico del 19/5/1999, un locale in Siracusa e di aver fittiziamente intestato la nuda proprietà dello stesso al figlio [OSCURATO:PERSONA], pur avendone interamente pagato il prezzo, come risultava dalla controscrittura dallo stesso firmata, e, per altro verso, che il figlio, nell'ambito degli accordi presi in sede di separazione personale, aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA], pienamente a conoscenza della simulazione della predetta intestazione, la nuda proprietà dell'immobile, essendo anche tale atto assolutamente simulato, come risultava dalla controdichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi. 1.3. Gli attori, quindi, hanno chiesto che fosse dichiarata la simulazione assoluta del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in favore del figlio e l'inefficacia del successivo trasferimento dello stesso immobile da parte di quest'ultimo in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda proposta. 1.6. Il tribunale, con sentenza del 3/6/2016, ha dichiarato la simulazione del contratto stipulato il 19/5/1999 e l'inefficacia del trasferimento previsto in sede di separazione consensuale omologata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 3.1. La corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello e, in riforma della pronuncia Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 impugnata, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. La corte, in particolare, dopo aver dichiarato l'inammissibilità, a norma dell'art. 345 c.p.c., dei documenti prodotti solo nel giudizio d'appello da [OSCURATO:PERSONA], peraltro costituitosi tardivamente, ha rilevato che, pur avendo gli attori affermato di aver simulatamente intestato al figlio la nuda proprietà del bene acquistato, risulta, invece, dal contratto di compravendita stipulato il 19/5/1999 che "la signora [OSCURATO:PERSONA] vende e trasferisce ai signori Ra metta Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], quanto all'usufrutto ed al signor [OSCURATO:PERSONA], quanto alla nuda proprietà, i quali tutti, anche come rappresentati, accettano ed acquistano nei rispettivi diritti", ed ha, quindi, ritenuto che gli stessi, pur avendo fatto un improprio riferimento all'intestazione fittizia del bene, hanno inteso, in realtà, dedurre, relativamente all'atto di trasferimento della sola nuda proprietà, l'esistenza di un'interposizione fittizia di persona, la cui figura, tuttavia, presuppone, ai sensi dell'art.1414 c.c., la formazione di un accordo trilaterale tra venditore, interponente ed interposto. 3.3. In particolare, ha aggiunto la corte, tanto nel caso in cui si voglia attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di "parti" del contratto di trasferimento della nuda proprietà del bene (in virtù dell'accettazione ivi contenuta), quanto nel caso in cui gli stessi abbiano rivestito la qualifica di "terzi" (interpretando l'inciso "accettano ed acquistano nei rispettivi diritti" quale mera intenzione di rendere loro opponibile la vendita della nuda proprietà in favore del figlio), la domanda da loro proposta non poteva, comunque, trovare accoglimento. 3.4. E ciò perché: - rispetto alle parti, il combinato disposto degli artt. 1414 e 2725 c.c. impone che la Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 controdichiarazione sia stipulata in forma scritta, vertendosi in materia di diritti reali e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti; - rispetto ai terzi, invece, l'art. 1417 c.c. prevede la possibilità di provare la simulazione per testimoni. 3.5. Tuttavia, ha osservato la corte, gli attori ("quali parti o quali terzi") non hanno dato la dimostrazione della simulazione poiché la controdichiarazione è stata sottoscritta esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] (il quale, peraltro, dopo aver dichiarato che i genitori sarebbero gli unici proprietari del bene avendone corrisposto il prezzo, così affermando che v'è stata una interposizione fittizia, si è contraddittoriamente impegnato a restituire il bene ai genitori, quasi a voler esprimere l'esistenza di un patto fiduciario), non essendo stata neppure allegata la partecipazione della venditrice [OSCURATO:PERSONA] all'accordo dissimulato. 3.6. La corte, quindi, accolto il primo motivo di appello, ha ritenuto l'assorbimento del secondo, comunque precisando che non risulta riproposta la domanda di simulazione del trasferimento oggetto degli accordi della separazione omologata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il giudice del primo grado non si è pronunciato, avendo semplicemente dichiarato opponibile alla Grasso la simulazione del contratto del 19/5/1999 siccome acquirente in mala fede. 3.7. Peraltro, ha aggiunto la corte, anche se si volesse ritenere che la domanda di simulazione di quest'ultimo trasferimento era stata riproposta, deve ritenersi del tutto carente l'interesse degli appellati a tale ríproposizione, non ricorrendo la simulazione del contratto originario di compravendita del 19/5/1999 e mancando, quindi, l'interesse degli appellati all'ottenimento di una pronuncia declaratoria della simulazione del successivo trasferimento. Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 4.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 31/10/2017, hanno chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto priva di effetti la controdichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sull'errato presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutte le parti del contratto anziché dalla sola parte contro il cui interesse è redatta. 5.2. La corte d'appello, infatti, hanno osservato i ricorrenti, sembra aver confuso la natura della controdichiarazione, quasi come fosse una clausola del contratto simulato per la quale si pretenderebbe la consapevolezza e la sottoscrizione di tutte le parti, laddove, al contrario, nel caso della simulazione relativa, della controdichiarazione devono aver conoscenza sempre e solo le parti che da quella simulazione traggono vantaggio o subiscono pregiudizio. 5.3. La controscrittura, dunque, non deve necessariamente provenire da tutte le parti del contratto simulato essendo sufficiente che la stessa provenga dalla sola parte contro il cui interesse è redatta con la conseguenza che la controdichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], unico controinteressato al contratto del 19/5/1999, è prova idonea a dimostrare la simulazione tra le parti. Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 6.11 motivo è fondato. La simulazione, infatti, presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni. La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce, peraltro, un atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Pertanto, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione, è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, e cioè da quella parte che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. n. 2203 del 2013; Cass. n. 7084 del 1992; Cass. n. 2077 del 1969; Cass.n. 4410 del 1998; Cass. n. 14590 del 2003; più di recente, Cass.n. 6357 del 2019; Cass. n. 18049 del 2022). 7.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare la produzione documentale degli attori versata unitamente all'atto di citazione, laddove hanno allegato atto di mutuo sottoscritto dagli acquirenti con il Banco di Sicilia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed assegni circolari emessi all'esito Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 (,/ dalla stessa banca per il pagamento dell'intero prezzo in favore della venditrice [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. La corte d'appello, tuttavia, senza fornire alcuna spiegazione circa il valore probatorio di tali documenti, ha omesso di considerare (a quanto si comprende: cfr. p. 12 e 13 del ricorso) che gli stessi costituiscono ulteriore dimostrazione che gli attori e non altri hanno pagato per intero il prezzo per l'acquisto del bene. 7.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulle conseguenze della simulazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (della quale il tribunale aveva riconosciuto la mala fede) solo sul presupposto che dall'accoglimento del primo motivo di appello conseguisse la carenza di interesse degli attori appellati alla riproposizione della domanda. 7.4. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che la sussistenza o meno della legittimatio ad causam va verificata alla stregua della prospettazione dei fatti fornita dalle parti, indipendentemente dalla loro effettiva titolarità, dal lato attivo e passivo, del rapporto giuridico controverso. 7.5. Nel caso di specie, hanno rilevato i ricorrenti, l'interesse delle parti aveva le caratteristiche della concretezza e dell'attualità sicché, una volta che avesse correttamente applicato la norma di cui all'art. 1414 c.c., la corte d'appello avrebbe dovuto affrontare la questione del successivo trasferimento del bene e della buona o mala fede di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 7.6. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di fatti decisi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello ha omesso di esaminare gli effetti della simulazione ex art. 1415 c.c. rispetto al terzo [OSCURATO:PERSONA], la cui mala fede è documentata dalla controscrittura sottoscritta dalla stessa e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale hanno dichiarato "... che è assolutamente simulata la separazione di cui sopra e altrettanto simulati assolutamente sono i trasferimenti immobiliari testé descritti". 7.7. Si tratta, hanno evidenziato i ricorrenti, di un accertamento di fatto totalmente omesso dalla corte d'appello, diversamente dal tribunale di primo grado, che aveva invece accertato la mala fede di [OSCURATO:PERSONA]. 7.8. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] assumendo erroneamente che la stessa fosse avvenuta per la prima volta nel secondo grado di giudizio e, pertanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c. 7.9. La corte d'appello, hanno evidenziato i ricorrenti, nell'affermare in sentenza che "[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace" in primo grado, non si è avveduta che lo stesso si era costituito in giudizio, dinanzi il tribunale, con comparsa di costituzione e risposta del 19/7/2010, confermando integralmente la ricostruzione dei fatti degli attori. 7.10. La corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto dare atto che rimanevano giuridicamente confermate le sottoscrizioni Ric. 2017 n. 26789 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 di [OSCURATO:PERSONA] di entrambe le controscritture, così come il loro contenuto e la data ivi riportata. 7.11. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, sull'errato presupposto che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituito per la prima volta in appello, ha ritenuto di non soffermarsi sul valore giuridico delle controscritture dallo stesso sottoscritte e, prescindendo dal loro contenuto e dalla loro stessa esistenza, ha rigettato le domande degli attori. 7.12. I motivi sono assorbiti. 8. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, all