CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/0711968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 27/04/2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati - tutti commessi il 16/09/2012 - così contestati: - reato di cui agli artt. 110, 609 cod. pen. sub A) perché - in qualità di agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Grosseto -- eseguivano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti sospettati di essere gli autori del furto di un borsello, consumatosi poco prima, una perquisizione personale con abuso dei poteri inerenti alla funzione, in quanto omettevano di avvisarli della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e ponevano in essere la perquisizione stessa secondo modalità del tutto ingiustificate, facendoli spogliare completamente, facendo chinare in avanti [OSCURATO:PERSONA] per controllarne le parti intime, così eseguendo l'atto in violazione del rispetto della dignità e del pudore delle persone perquisite; - reato di cui agli artt. 110, 328 cod. pen. sub B) perché - nella già chiarita qualità e dopo l'esecuzione della sopra descritta perquisizione - omettevano di redigere sia il relativo verbale, sia quello finalizzato a documentare l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] in Questura ed il suo successivo rilascio, omettendo poi di trasmettere il tutto tempestivamente all'autorità giudiziaria; - reato di cui agli artt. 110, 479 cod. pen. (capo C) perché - nella qualità sopra chiarita e dopo l'esecuzione della già detta perquisizione - redigevano congiuntamente una annotazione di servizio, omettendo di dichiarare che i sospettati erano due e che entrambi erano stati sottoposti a perquisizione personale, nonché omettendo di menzionare che [OSCURATO:PERSONA] era stato da loro accompagnato, con l'auto di servizio, presso gli uffici della Questura. 2. Con sentenza del 08/03/2019, la Corte di appello di Firenze - a seguito di appello proposto dal Pubblico ministero - ha riformato tale pronuncia assolutoria, dichiarando gli imputati colpevoli dei reati sopra richiamati e condannandoli alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e, infine, al pagamento delle spese di costituzione e assistenza, da quest'ultima affrontate in entrambi i gradi di giudizio. 3. Con sentenza del 05/03/2020, la Quinta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Firenze del 08/03/2019, limitatamente all'imputazione ex art. 609 cod. pen., rinviando per nuovo esame sul punto ad altra sezione della medesima Corte di appello; la Corte di cassazione ha contestualmente rigettato nel resto i ricorsi, rimandando a pronuncia definitiva le statuizioni inerenti alle spese sostenute dalla parte civile.Tale sentenza rescindente ha accolto il ricorso proposto dagli imputati, con riferimento alle censure relative al mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione "rafforzata", in ordine alla sussistenza del delitto ascritto al capo A). Secondo la Suprema Corte, i Giudici di secondo grado avevano trascurato di contestualizzare l'agire degli imputati, inquadrandolo compiutamente nella concreta situazione nella quale essi si erano trovati ad operare e omettendo, inoltre, di motivare puntualmente, in ordine alle specifiche evidenze fattuali atte a dar conto della possibilità - o meno - per i pubblici ufficiali di rispettare, nell'esecuzione delle perquisizioni eseguite, il pudore delle persone sottoposte all'atto. 4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione - ha confermato la sentenza della Corte di appello di Firenze del 08/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla specifica contestazione di cui al capo A), gli imputati erano come detto accusati di aver eseguito - in qualità di agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Grosseto - la perquisizione personale nei confronti degli imputati sopra nominati, con abuso dei poteri inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (in particolare, omettendo di avvisare le persone offese della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché adottando modalità lesive della loro dignità personale, ossia facendoli spogliare completamente e facendo chinare una di loro, per controllare le parti intime, con conseguente violazione degli artt. 249, comma 2, cod. proc. pen.). Orbene, il Giudice del rinvio ha confermato la valutazione operata nella sentenza cassata, quanto alla mancata considerazione - da parte del Tribunale di Grosseto - del primo dei due profili abusivi contestati in riferimento alla condotta serbata dagli imputati, attinente all'omissione dell'avviso, dovuto ai soggetti perquisiti, del diritto di ottenere assistenza legale; secondo la Corte territoriale, tale omissione sarebbe ipso facto già sufficiente a rendere l'atto illegittimo, nonché ad integrare il delitto di perquisizione arbitraria contestato. La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto condivisibile il giudizio di arbitrarietà espresso in ordine alla perquisizione; essendo quest'ultima finalizzata al ritrovamento del portafoglio e del denaro in esso contenuto, sarebbe stata sufficiente l'osservazione del corpo dei soggetti controllati con indosso le mutande, al fine di rinvenire la presenza di eventuali "corpi estranei", il cui volume sarebbe stato - a quel punto - difficilmente occultabile. Del resto, seppure si volesse ritenere che la totale spoliazione dei soggetti da perquisire rispondesse ad un atteggiamento di maggior scrupolo, da parte degli agenti, risulterebbe comunque incomprensibile - oltre che vessatorio - l'aver costretto il perquisito a chinarsi e mostrare l'orifizio anale, dal momento che è evidente come né il portafoglio, né un insieme di banconote del valore ammontante a cinquecento euro, potessero essere ivi occultate. 5. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo, vengono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 609 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione i profili critici, che erano stati specificamente esaltati dalla sentenza di legittimità rescindente, nonché per avere tale decisione riprodotto il medesimo percorso logico e argomentativo già censurato dal Giudice di legittimità, limitandosi a reiterare Me apodittiche e insufficienti argomentazioni proposte nella sentenza annullata. Quanto al rilievo attinente alla mancata considerazione del primo profilo abusivo della condotta contestata, avente ad oggetto l'omesso avviso del diritto all'assistenza di un difensore, i ricorrenti evidenziano come il requisito dell'arbitrarietà dell'atto, richiesto dalla norma incriminatrice in punto di configurabilità del reato, richieda un quid pluris, rispetto alla semplice inosservanza delle prescrizioni del codice di rito. La mera infrazione alle regole processuali, infatti, rappresenta una violazione sanzionabile mediante la non convalida dell'atto, ad opera dell'autorità giudiziaria; ciò che il modello legale contestato postula, invece, è il profilo dell'abuso o sviamento dei poteri, ovvero dell'estraneità dell'esercizio del potere pubblico, rispetto al fine perseguito dalla legge. A conferma della correttezza della prospettata interpretazione del concetto di "arbitrarietà", atta ad integrare il delitto de quo, la difesa richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 25709 del 14/02/2011, Battaglia, Rv. 250597), relativa all'esimente di cui all'art. 4 d.l. n. 288 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che disciplina gli atti arbitrari compiuti dai pubblici ufficiali, a mente della quale il suddetto reato risulta integrato esclusivamente nell'ipotesi di una totale eccentricità, fra il concreto esercizio della pubblica funzione ed I fine perseguito dalla legge. La difesa lamenta, inoltre, la sussistenza del vizio di travisamento della prova, con riferimento alla testimonianza di una delle persone offese. Si evidenzia che il teste Biega, rispondendo a specifica domanda del Pubblico ministero, circa il fatto di essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ha affermato che l'agente potrebbe anche averglielo detto, ma che - a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana - egli potrebbe anche non aver compreso.Il ricorrente lamenta, infine, che il giudice del rinvio non abbia tenuto nella debita considerazione le argomentazioni prospettate dagli imputati, a confutazione della tesi accusatoria; ciò è a dirsi con particolare riferimento alla deduzione difensiva concernente l'effettivo oggetto della perquisizione, che era rappresentato dalle banconote (le quali ben potevano essere occultate nelle parti intime) e non dal portafoglio, provento del furto denunciato. 5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge, per avere la Corte di appello di Firenze omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere, per intervenuta estinzione del reato, essendo la prescrizione maturata in epoca antecedente, rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata. 6. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, a mezzo della quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di estinzione del contestato reato per intervenuta prescrizione. È fondato il rilievo proposto dai ricorrenti, laddove affermano come la Corte territoriale, violando le regole dettate dall'art. 627 cod. proc. pen., si sia limitata a ripetere l'apparato argomentativo già cassato dalla sentenza rescindente. In tal modo, non si è ottemperato all'onere di esprimere una "motivazione rafforzata", rendendo invece una motivazione apparente, in quanto carente di nuove argomentazioni. Fondato è anche il motivo concernente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 7. La difesa ha depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale si è richiamata ai motivi di ricorso ed ha domandato l'annullamento dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo attinente al dedotto vizio di motivazione è fondato - nei termini di seguito chiariti - e l'accoglimento dello stesso assorbe ogni ulteriore doglianza; la sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto ormai estinto per intervenuta prescrizione. 2. Il giudice d'appello, qualora la sentenza assolutoria di primo grado sia impugnata dall'organo dell'accusa, è tenuto in via preliminare a valutare se i motivi sollecitino una diversa ed alternativa lettura degli elementi probatori di contenuto dichiarativo, ovvero si riferiscano all'attendibilità della persona che le ha rese. In tali specifici casi, come ora previsto dall'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. ed enucleato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, al fine di addivenire ad una pronuncia di riforma, può essere necessario disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tutti gli altri casi - sarebbe a dire, qualora la diversa ed opposta conclusione si fondi su una difforme lettura di prove di natura documentale, ovvero si riferisca ad una differente valutazione in ordine al medesimo compendio probatorio, costituito da elementi o accertamenti materiali o, da ultimo, si riferisca all'attribuzione ai fatti di una diversa qualificazione giuridica - il giudice dell'appello (salva la possibilità di ritenere, comunque, assolutamente necessario procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il "ribaltamento" della precedente decisione, fornendo sul punto la c.d. motivazione rafforzata. La sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, infatti, per non incorrere in un vizio della motivazione, deve confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità - sul piano logico e giuridico - degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello; deve, quindi, corredarsi di una motivazione che - sovrapponendosi pienamente a quella posta a fondamento della decisione riformata - dia conto delle scelte operate, nonché della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o differentemente valutati, evidenziando così l'incompletezza, ovvero l'incoerenza, della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589; SeZ. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Ftv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; in senso solo apparentemente difforme, cfr. Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595, che in realtà evidenzia come non sia necessaria la motivazione rafforzata, nel caso in cui il provvedimento assolutorio presenti una veste motivazionale generica e meramente assertiva, nonché Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 e Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, Lento, Rv. 270721). 3. La sentenza impugnata, inoltre, è stata pronunciata in violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., come dedotto con il primo motivo della presente impugnazione, il cui esame è prioritario, atteso che il tema di indagine dell'odierno giudizio di legittimità - che fa seguito ad un precedente annullamento - consiste prioritariamente nel valutare se il giudice di rinvio abbia, o meno, osservato la regola dettata dalla suddetta disposizione codicistica, secondo cui "il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". Nella giurisprudenza di legit1:imità (Sez. 6, n. 19942 del 7/2/2019, Morabito, Rv. 276066) è stato chiarito che - nelle ipotesi di annullamento con rinvio - la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione e il giudice di rinvio - pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito, mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice, il cui provvedimento è stato annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, 277999; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; si veda anche Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628, a mente della quale: «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio»). 4. Tanto andava premesso in punto di diritto. Venendo allo specifico tema prospettato dal ricorso, la sentenza rescindente aveva delineato il perimetro del mandato motivazionale affidato al giudice del rinvio nella necessità che questi - previo integrale riesame dell'intero complesso degli elementi di valutazione e conoscenza, versati nell'incarto processuale - motivasse dettagliatamente in ordine "alle specifiche evidenze fattuali atte a dar conto della possibilità o meno dei pubblici ufficiali imputati, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, di rispettare, nell'esecuzione delle perquisizioni da loro operate, il pudore delle due persone che vi furono sottoposte". Il profilo argonnentativo che, con carattere di preminenza, era stato demandato alla Corte territoriale con la pronuncia rescindente, concerneva dunque la possibilità che gli imputati potessero - o meno - adottare modalità meno invasive, nell'effettuazione della perquisizione. Si trattava insomma di stabilire (e chiarire, con motivazione congrua) se, date le circostanze del caso concreto e avuto riguardo al fatto che fossero da ricercare delle banconote, sussistessero materialmente modi difformi, per dare efficacemente esecuzione alla (necessaria) perquisizione, senza violare il pudore e senza invadere indebitamente la sfera strettamente intima e personale dei perquisiti, o almeno, agendo con un grado minore di invasività, rispetto a quanto in realtà accaduto. 4.1. A tale mandato, la Corte territoriale non pare essersi conformata, non essendo stata adottata una puntuale e coerente motivazione, in ordine a tali specifici punti. Nella sentenza impugnata, infatti, ci si diffonde su aspetti in parte secondari e in parte avulsi, rispetto a tale perimetro valutativo, dipanando l'iter argomentativo secondo le seguenti direttrici: - viene affrontato il tema dell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (tema che, però, non era oggetto dello specifico mandato conferito in sede rescindente); - si afferma che la perquisizione era mirata alla ricerca non solo del denaro, ma anche del portafoglio (non del borsello, che invece era in mano a uno dei due perquisiti), tanto vero che il portafoglio venne poi trovato all'interno del bar della stazione; - si sottolinea che - sia che cercassero le banconote, sia che volessero individuare il portafoglio - per gli operanti sarebbe stato comunque sufficiente esaminare le persone con indosso i soli indumenti intimi, dato che eventuali "corpi estranei" sarebbero stati, a quel punto, difficilmente occultabili; - anche a voler concedere che fosse indispensabile far denudare i soggetti da sottoporre a perquisizione, l'aspetto vanamente vessatorio risiede nel costringere uno dei due a chinarsi e mostrare l'orifizio anale. 4.2. Trattasi però, a ben vedere, delle identiche tematiche affrontate dal Tribunale nella sentenza di assoluzione. Era stato colà precisato, infatti, come le modalità adottate risultassero effettivamente "spiacevoli" e tali (in particolare quelle di tenore "quasi invasivo") da far sentire il perquisito violato ed umiliato. 4.3. All'esito del giudizio rescissorio, allora, rimane ancora ad aleggiare il medesimo aspetto perplesso, sempre sostanzialmente sfornito di adeguata motivazione, che attiene alla possibilità - per gli imputati - di procedere in altro modo alla perquisizione, così evitando di violare la riservatezza dei perquisiti, ma con la prospettiva di giungere ugualmente al medesimo risultato operativo. Il dato oggettivo è qui rappresentato dal fatto che, sicuramente, il borsello era stato svuotato di parte del contenuto; gli autori del furto avrebbero potuto decidere di tenere uniti portafogli e denaro, oppure scegliere di separare l'uno dall'altro (opzione senz'altro preferibile, disponendo del tempo necessario per compiere tale operazione e, in effetti, così è stato fatto, dato che il portafogli è stato poi ritrovato nel bar). Secondo tale ottica, in ipotesi difensiva, perquisire i due soggetti facendoli denudare completamente era una modalità che non presentava alternative. Il quesito motivazionale posto dalla Sezione Quinta di questa Corte, appunto, mirava a stabilire se gli imputati potessero effettuare la perquisizione secondo modalità esecutive differenti, oppure non avessero alternativa, rispetto all'opzione di farli denudare, chinare e poi ispezionarli. 4.4. A tali interrogativi, la Corte territoriale non ha saputo offrire compiuta risposta, essendosi sostanzialmente limitata a reiterare il medesimo schema argomentativo già adottato dalla precedente pronuncia di merito, poi annullata dalla Corte di Cassazione. Da ciò, la sussistenza del denunciato vulnus nella motivazione, atto a determinare l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Non vi è chi non rilevi, infine, come il reato contestato sia da ritenersi prescritto ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. Giova precisare, infatti, che l'epoca di consumazione della fattispecie delittuosa suddetta, indicata in rubrica, è il 16 settembre 2012; il termine ordinario di prescrizione, vigente per la fattispecie delittuosa ex art. 609 cod. pen., è come noto pari a sei anni ed è aumentabile fino ad un massimo di sette anni e sei mesi, in presenza di atti interruttivi. Tale termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 16 marzo 2020, ossia in epoca antecedente, rispel:to alla sentenza di condanna in secondo grado, risalente come detto al 24 maggio 2022; né, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dagli atti risulta evidente che il fatto non sussista, che non costituisca reato, o che non sia previsto come tale dalla legge penale, oppure che gli imputati non l'abbiano commesso. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, pe