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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22904/2026

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[OSCURATO:PERSONA], CANAZZASTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],VITTORIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTONINumero registro generale 6334/2025MARIA ESTER, [OSCURATO:PERSONA], GHIGLIONEN umero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GUARNERI LIBORIO, [OSCURATO:PERSONA], IVALDIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LENTINIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ROMANO' PAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORGIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO;- ricorrenti -controMINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3078/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 755/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/20261.

I docenti di prima fascia, in epigrafe indicati, in sNeumrevroiz dii ora ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026presso i Conservatori di Musica, Accademia delle [OSCURATO:PERSONA],Istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica(AFAM), alcuni di essi già collocati in quiescenza, adirono ilTribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare illoro diritto a vedersi riconosciuto nella ricostruzione dicarriera ai fini giuridici il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2014, con il conseguente diritto a percepire gliarretrati stipendiali dovuti nei limiti della prescrizionequinquennale a partire dall’anno 2018 e, per l’effetto,condannare il Ministero dell’Università e della Ricerca ed ilMinistero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare unanuova ricostruzione di carriera che riconoscesse, ai finigiuridici, il suddetto periodo.2.

L’adito Tribunale rigettò le domande.3.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3078/2024,confermò la pronuncia di primo grado evidenziando che,stante la ratio dell’art. 4 co. 73 della legge n. 183/2011, cheera quella di attuare esigenze di contenimento della spesapubblica, con il vaglio positivo della Corte costituzionale inquanto disposizione eccezionale, la previsione della normanon poteva che riguardare tutti gli effetti giuridici edeconomici del decorso del triennio suscettibile di incidere sultrattamento retributivo dei dipendenti per loro natura legatiinscindibilmente, restando esclusi solo quelli a livelloesclusivamente giuridico, come per esempio il computo deitre anni ai fini della anzianità di servizio qualora gli stessifossero necessari per concorrere per una carica.

In caso didiversa interpretazione, come prospettata dai ricorrenti,secondo i giudici di seconde cure sarebbe stato vanificato ilNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026risparmio che la norma aveva previsto, con conseNgumueeron dti era ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026impatto negativo sui saldi di finanza pubblica.4.

Avverso la sentenza di secondo grado i ricorrenti in epigrafeindicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, cui hanno resistito con un unico controricorsoil Ministero dell’Università e della Ricerca nonché il Ministerodell’Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato.5.

I ricorrenti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Con l’unico articolato motivo si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 4 co. 73 della legge n. 183/2011e dell’art. 9 co. 23 del d.l, n. 78/2010, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto quanto al mancato riconoscimento in capo airicorrenti, ai fini giuridici, dei periodi di servizio dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

Si sostiene che l’esegesidella norma di cui all’art. 4 co. 73 legge n. 183/2011,adottata dai giudici di merito, avrebbe trasformato il bloccoprevisto dalla disposizione da temporanea di tipoesclusivamente economico, come ritenuto legittimo dallaCorte costituzionale, in definitiva e di tipo giuridico e, diconseguenza, di tipo economico, giungendo alla conclusioneche i tre anni andassero considerati come non lavorati.

Sideduce, invece, che il servizio prestato nel medesimo periododi blocco confluiva inevitabilmente nella complessivaanzianità, rilevante anche ai fini del passaggio nellesuccessive fasi stipendiali e, quindi, produceva le differenzeeconomiche da progressione di anzianità nei periodi estraneial blocco.

In altri termini, si precisa che una correttainterpretazione della norma in questione era nel senso che ilblocco delle progressioni non consentiva un aumento delNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026trattamento economico dei dipendenti nello stesso Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quelmedesimo servizio nella complessiva carriera del dipendentepubblico, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianitàsuperiori e, quindi, negli anni successivi al blocco, riceveregli effetti positivi sul proprio trattamento economico.2.

Il motivo non è fondato.3.

È opportuno precisare, anche alla luce dello sviluppoargomentativo del ricorso che non censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui è stato escluso che l’anzianitànon fosse stata riconosciuta ad altri fini, che la originariadomanda era diretta sostanzialmente ad ottenere, per ilperiodo successivo alla cessazione del blocco, l’inserimentonelle fasce stipendiali sulla base della anzianitàcomplessivamente maturata, con inclusione del triennio2012/2014.4.

Orbene, il comma 73 dell’art. 4 della legge n. 183/2011,testualmente recita: “Per il personale degli enti, accademieed istituzioni di alta formazione artistica, musicale ecoreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delleposizioni stipendiali e dei relativi incrementi economiciprevisti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.5.

La disposizione, che è specifica per il personale AFAM, èsostanzialmente sovrapponibile a quella prevista per ilpersonale della scuola dall’art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010,convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010,inapplicabile, però, al personale AFAM in ragione delladiversità del regime giuridico, che recita: “23.

Per ilpersonale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sonoNumero registro generale 6334/2025utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e deNi umero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026relativi incrementi economici previsti dalle disposizioniData pubblicazione 08/07/2026contrattuali vigenti”.6.

Valgono, pertanto, con le debite differenze, le medesimeconsiderazioni espresse per il personale della scuola stataledal precedente di questa Corte (Cass. n. 13618/2025)inerente all’interpretazione del suddetto art. 9 co. 23 d.l. n.78/2010.7.

In quella sede, per quello che qui rileva, si è precisato che inun sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legateall'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco"degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cuiagli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n.41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli finieconomici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità -dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai finidella maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici […]”.8.

In particolare, nella citata sentenza è stato affermato che“[…] l’economia di spesa negli avanzamenti professionaliautomatici non poteva che essere assicurata attraverso laprevisione della “non utilità” a fini economici delle annualitàmedesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio atutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla lorodiversa anzianità e dalla collocazione temporaledell’avanzamento.

In altri termini la “sterilizzazione” siproietta nel tempo anche successivo a quello interessatodalla normativa del blocco per il modo di operare del sistemaNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026di avanzamento automatico, ma ciò non determinaN um[…ero] d i iral ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale dellamisura, che resta tale perché interessante solo le annualitàpiù volte citate […]” e che “[…] la “non utilità” degli anni diservizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessae, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico perfasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, cheriguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, invia esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, leselezioni interne finalizzate all’assegnazione di specificiprogetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, lapartecipazione al concorso per dirigente scolastico”.9.

Ciò comporta, sempre secondo la condivisibile ricostruzionegiuridica operata da questa Corte valevole, come detto,anche in questa sede, che nei casi in cui, come nellafattispecie, in sede di ricostruzione della carrieral’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianitàmaturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione inruolo, occorre mantenere distinta l’anzianità utile ai finidell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dallanormativa di blocco), da quella che il docente può far valerea tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione”qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quellimeramente economici.10.

È opportuno evidenziare che all’enunciazione del principiodi diritto sopra richiamato questa Corte è pervenuta tenendoconto della giurisprudenza costituzionale sulla normativa “diblocco” e sottolineando che il Giudice delle leggi,nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati inrelazione al personale docente universitario, il cuitrattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi eNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la norNmumaertoi dvi ara c colta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire uneffettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea diprincipio e salvo le eccezioni espressamente previste, ilrecupero nelle annualità successive delle somme nonerogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustificale disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti dianzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali),disposizioni che «non modificano il meccanismo diprogressione economica che continua a decorrere, sia purearticolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguitodell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( CorteCost. n. 310/2013).11.

La gravata sentenza è in linea con i suddetti principi ed è,pertanto, immune dai denunciati vizi di violazione di legge.12.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, pertanto,rigettato.13.

Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in euro10.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], CANAZZASTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],VITTORIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTONINumero registro generale 6334/2025MARIA ESTER, [OSCURATO:PERSONA], GHIGLIONEN umero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GUARNERI LIBORIO, [OSCURATO:PERSONA], IVALDIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LENTINIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ROMANO' PAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORGIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO;- ricorrenti -controMINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3078/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 755/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/20261. I docenti di prima fascia, in epigrafe indicati, in sNeumrevroiz dii ora ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026presso i Conservatori di Musica, Accademia delle [OSCURATO:PERSONA],Istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica(AFAM), alcuni di essi già collocati in quiescenza, adirono ilTribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare illoro diritto a vedersi riconosciuto nella ricostruzione dicarriera ai fini giuridici il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2014, con il conseguente diritto a percepire gliarretrati stipendiali dovuti nei limiti della prescrizionequinquennale a partire dall’anno 2018 e, per l’effetto,condannare il Ministero dell’Università e della Ricerca ed ilMinistero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare unanuova ricostruzione di carriera che riconoscesse, ai finigiuridici, il suddetto periodo.2. L’adito Tribunale rigettò le domande.3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3078/2024,confermò la pronuncia di primo grado evidenziando che,stante la ratio dell’art. 4 co. 73 della legge n. 183/2011, cheera quella di attuare esigenze di contenimento della spesapubblica, con il vaglio positivo della Corte costituzionale inquanto disposizione eccezionale, la previsione della normanon poteva che riguardare tutti gli effetti giuridici edeconomici del decorso del triennio suscettibile di incidere sultrattamento retributivo dei dipendenti per loro natura legatiinscindibilmente, restando esclusi solo quelli a livelloesclusivamente giuridico, come per esempio il computo deitre anni ai fini della anzianità di servizio qualora gli stessifossero necessari per concorrere per una carica. In caso didiversa interpretazione, come prospettata dai ricorrenti,secondo i giudici di seconde cure sarebbe stato vanificato ilNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026risparmio che la norma aveva previsto, con conseNgumueeron dti era ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026impatto negativo sui saldi di finanza pubblica.4. Avverso la sentenza di secondo grado i ricorrenti in epigrafeindicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, cui hanno resistito con un unico controricorsoil Ministero dell’Università e della Ricerca nonché il Ministerodell’Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato.5. I ricorrenti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Con l’unico articolato motivo si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 4 co. 73 della legge n. 183/2011e dell’art. 9 co. 23 del d.l, n. 78/2010, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto quanto al mancato riconoscimento in capo airicorrenti, ai fini giuridici, dei periodi di servizio dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Si sostiene che l’esegesidella norma di cui all’art. 4 co. 73 legge n. 183/2011,adottata dai giudici di merito, avrebbe trasformato il bloccoprevisto dalla disposizione da temporanea di tipoesclusivamente economico, come ritenuto legittimo dallaCorte costituzionale, in definitiva e di tipo giuridico e, diconseguenza, di tipo economico, giungendo alla conclusioneche i tre anni andassero considerati come non lavorati. Sideduce, invece, che il servizio prestato nel medesimo periododi blocco confluiva inevitabilmente nella complessivaanzianità, rilevante anche ai fini del passaggio nellesuccessive fasi stipendiali e, quindi, produceva le differenzeeconomiche da progressione di anzianità nei periodi estraneial blocco. In altri termini, si precisa che una correttainterpretazione della norma in questione era nel senso che ilblocco delle progressioni non consentiva un aumento delNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026trattamento economico dei dipendenti nello stesso Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quelmedesimo servizio nella complessiva carriera del dipendentepubblico, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianitàsuperiori e, quindi, negli anni successivi al blocco, riceveregli effetti positivi sul proprio trattamento economico.2. Il motivo non è fondato.3. È opportuno precisare, anche alla luce dello sviluppoargomentativo del ricorso che non censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui è stato escluso che l’anzianitànon fosse stata riconosciuta ad altri fini, che la originariadomanda era diretta sostanzialmente ad ottenere, per ilperiodo successivo alla cessazione del blocco, l’inserimentonelle fasce stipendiali sulla base della anzianitàcomplessivamente maturata, con inclusione del triennio2012/2014.4. Orbene, il comma 73 dell’art. 4 della legge n. 183/2011,testualmente recita: “Per il personale degli enti, accademieed istituzioni di alta formazione artistica, musicale ecoreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delleposizioni stipendiali e dei relativi incrementi economiciprevisti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.5. La disposizione, che è specifica per il personale AFAM, èsostanzialmente sovrapponibile a quella prevista per ilpersonale della scuola dall’art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010,convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010,inapplicabile, però, al personale AFAM in ragione delladiversità del regime giuridico, che recita: “23. Per ilpersonale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sonoNumero registro generale 6334/2025utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e deNi umero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026relativi incrementi economici previsti dalle disposizioniData pubblicazione 08/07/2026contrattuali vigenti”.6. Valgono, pertanto, con le debite differenze, le medesimeconsiderazioni espresse per il personale della scuola stataledal precedente di questa Corte (Cass. n. 13618/2025)inerente all’interpretazione del suddetto art. 9 co. 23 d.l. n.78/2010.7. In quella sede, per quello che qui rileva, si è precisato che inun sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legateall'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco"degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cuiagli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n.41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli finieconomici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità -dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai finidella maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici […]”.8. In particolare, nella citata sentenza è stato affermato che“[…] l’economia di spesa negli avanzamenti professionaliautomatici non poteva che essere assicurata attraverso laprevisione della “non utilità” a fini economici delle annualitàmedesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio atutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla lorodiversa anzianità e dalla collocazione temporaledell’avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” siproietta nel tempo anche successivo a quello interessatodalla normativa del blocco per il modo di operare del sistemaNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026di avanzamento automatico, ma ciò non determinaN um[…ero] d i iral ccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale dellamisura, che resta tale perché interessante solo le annualitàpiù volte citate […]” e che “[…] la “non utilità” degli anni diservizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessae, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico perfasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, cheriguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, invia esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, leselezioni interne finalizzate all’assegnazione di specificiprogetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, lapartecipazione al concorso per dirigente scolastico”.9. Ciò comporta, sempre secondo la condivisibile ricostruzionegiuridica operata da questa Corte valevole, come detto,anche in questa sede, che nei casi in cui, come nellafattispecie, in sede di ricostruzione della carrieral’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianitàmaturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione inruolo, occorre mantenere distinta l’anzianità utile ai finidell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dallanormativa di blocco), da quella che il docente può far valerea tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione”qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quellimeramente economici.10. È opportuno evidenziare che all’enunciazione del principiodi diritto sopra richiamato questa Corte è pervenuta tenendoconto della giurisprudenza costituzionale sulla normativa “diblocco” e sottolineando che il Giudice delle leggi,nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati inrelazione al personale docente universitario, il cuitrattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi eNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la norNmumaertoi dvi ara c colta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire uneffettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea diprincipio e salvo le eccezioni espressamente previste, ilrecupero nelle annualità successive delle somme nonerogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustificale disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti dianzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali),disposizioni che «non modificano il meccanismo diprogressione economica che continua a decorrere, sia purearticolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguitodell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( CorteCost. n. 310/2013).11. La gravata sentenza è in linea con i suddetti principi ed è,pertanto, immune dai denunciati vizi di violazione di legge.12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, pertanto,rigettato.13. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in euro10.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6334/2025Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22904/2026Data pubblicazione 08/07/2026
Sentenza Cassazione n. 22904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris